|
DISEGNO DI LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE TITOLO III - DISCIPLINA DEL LAVORO |
ART. 19. (Determinazione dei flussi di ingresso).
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche
stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite
nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresì
assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione
europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso
accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure
di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi
in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità
nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei Paesi di provenienza.
2.
I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato
per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento
dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale,
nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea
iscritti nelle liste di collocamento.
3. Le intese o accordi bilaterali di cui
al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso
in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite
liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni,
nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette
intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il
successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4.
L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui
a decorrere dall'anno 1998.
ART. 20. (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato).
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
o indeterminato con uno straniero residente all'estero, deve presentare all'ufficio
periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio
apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore
di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può richiedere
l'autorizzazione al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui
all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore
di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.
3. L'ufficio periferico
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'articolo
3, comma 4, e dell'articolo 19, previa verifica delle condizioni offerte dal datore
di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai
contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui al comma
3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime
classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando
quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote riservate.
5.
L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre
sei mesi dalla data del rilascio.
6. II lavoratore straniero in possesso del permesso
di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro può essere
iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del
permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.
7. II datore di lavoro
che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due
milioni a lire sei milioni.
ART. 21. (Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro).
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi
garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato
del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia
di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio
del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare
allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria
per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa,
se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite
e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico
per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi
dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle
liste di collocamento, un permesso di soggiorno per due anni a fini di inserimento
nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma
1 gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione
da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati
con regolamento da adottare con decreto del Ministro per la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.
Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di
tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta
garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa
secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce
in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare
in un anno.
ART. 22. (Lavoro stagionale).
1. II datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero
devono presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui
il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni
di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può
essere effettuata nei confronti di una o più persone iscritte nelle liste
di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento
di attuazione.
2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato,
entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore
di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità
minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono
tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche
con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso
diversi datori di lavoro.
4. II lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza
alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno
successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso
Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in
permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato,
qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le Commissioni regionali per l'impiego
possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli
enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri
ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il
trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per
i lavoratori italiani, e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della
manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione
dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale,
uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi
dell'articolo 20, comma 7.
ART. 23. (Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali).
1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della
loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria,
secondo le norme vigenti nei settori di attività:
a) assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d)
assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno
per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria,
il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi
ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali
contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore
dei lavoratori di cui all'articolo 42.
3. Nei decreti attuativi del documento
programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi
di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento attività
lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti il trasferimento
degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore,
ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni
internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello
Stato.
ART. 24. (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione
europea che intendono esercitare nel territorio delle Stato attività non occasionale
di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di
tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini
di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
2. In ogni caso lo straniero che
intenda esercitare in Italia una attività industriale artigianale o commerciale,
ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie,
deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio attività
che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti
dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove
richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso
di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre
mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione
o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende
svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla
legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
4. Sono fatte
salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore
per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso
dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero
degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente
in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia
il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività
cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3,
comma 4, e dell'articolo 19.
6. Le procedure di cui al comma S sono effettuate
secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto
di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi
giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione
e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
ART. 25. (Ingresso per lavoro in casi particolari).
1. A1 di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati
nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni
al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato,
per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale
altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero
di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale
di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale
del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane
o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari
di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati
a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca
presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
d)
traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso
all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini
italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che
si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f)
persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano
periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando
anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori
alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che
siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere
funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare
l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi
occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
i)
lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche
o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche,
italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le
predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo
1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali
e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m)
personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di
balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o)
artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche
o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni
culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive
italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti
ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi
di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r)
persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia,
svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito
di programmi di scambi di giovani o di mobilita di giovani o sono persone collocate
<<alla pari>>.
2. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì
norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente
all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze
diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
3.
L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione
europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti.