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DISEGNO DI LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE TITOLO IV - DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI |
ART. 26. (Diritto all'unità familiare).
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti
dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente
legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro
autonomo.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro
dell'Unione europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli
della presente legge o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità
familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere
di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del
20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
ART. 27. (Ricongiungimento familiare).
1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a)
coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge
o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione
che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori
a carico.
d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo
la legislazione italiana.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori
i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti
a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero
che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a)
di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di
età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del
titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b)
di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno
sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo
annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari,
al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento
di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene
conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi.
4. t consentito
l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto
di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore
a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, dei familiari con i quali è
possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di
reddito e di disponibilità di alloggio di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 26, comma 2, è consentito l'ingresso, al seguito del
cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare
il ricongiungimento.
6. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della prescritta documentazione , è presentata alla questura del
luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro
datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata
l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto,
ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
7. Trascorsi novanta giorni
dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione
della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione.
8. Le rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso
al seguito nei casi previsti dal comma S.
ART. 28. (Permesso di soggiorno per motivi familiari).
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso
di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
a) allo straniero che
ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare,
ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti
dall'articolo 27;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo
da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con
cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante
per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per studio, in possesso dei requisiti
per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia.
In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno
per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro sei mesi
dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare:
d)
al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In
tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche
a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il
genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo
la legge italiana.
2. II permesso di soggiorno per motivi familiari consente
l'accesso ai servizi assistenziali, L'iscrizione a corsi di studio o di formazione
professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento
di attività di lavoro.
3. II permesso di soggiorno per motivi familiari
ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 27 ed è rinnovabile
insieme con quest'ultimo.
4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento
con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero
titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 7, è rilasciata una
carta di soggiorno.
5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio
o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del
diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito
in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti
minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
6. Contro
il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno
per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità
amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può
presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito
l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile. II decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto
anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta
di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione
del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno
1 998.
ART. 29. (Disposizioni a favore dei minori).
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante
è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o
di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età
e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più
favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. L'assenza occasionale e temporanea
dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo
dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore
iscritto nel permesso di soggiorno o carta di soggiorno del genitore è rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore
età, ovvero una carta di soggiorno.
3. Il tribunale per i minorenni, per
gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto età e delle
condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può
autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato,
anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è
revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio
o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con
la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica
o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora
ai sensi della presente legge debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero,
il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal tribunale per
i minorenni.
ART. 30. (Comitato per i minori stranieri).
1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività
delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di
grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI).
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
o del Ministro da lui delegato sono definiti i compiti del Comitato concernenti
la tutela dei diritti dei minori secondo le previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio
1991, n. 176, nonché l'indicazione delle regole e delle modalità per
il o giorno, l'affidamento e il rimpatrio.
3. Il Comitato di cui al comma 1 avvale,
per l'espletamento delle attività competenza, del personale e dei mezzi dotazione
al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri
ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.