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DISEGNO DI LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÉ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE |
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA.
ART. 31. (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale).
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità
di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani
per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal
Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
a) gli stranieri
regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b)
gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo
di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari,
per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione,
per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta
altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione
al Servizio sanitario nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio
sanitario nazionale è assicurato, fino dalla nascita, il medesimo trattamento
dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante
tra le categorie indicate nei commi 1 e 2, è tenuto ad assicurarsi contro
il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita
polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale,
valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale
deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale,
di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito
complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare
del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro del tesoro, e non può essere inferiore al contributo
minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario
nazionale può essere altresì richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti
in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri
regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'Accordo europeo sul
collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e
reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 304.
5. I soggetti di cui al comma
4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale,
a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi
e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo
per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b), non è valido per
i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale
è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo
le modalità previste dal regolamento di attuazione.
ART. 32. (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario
nazionale).
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al
Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento
di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai
sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
2. Restano
salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in
Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di
reciprocità sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti
sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al
soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali
ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per
malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
a) la
tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento
con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio
1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento
con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione
della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 1 76;
c) le vaccinazioni secondo la normativa
e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle
regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi,
la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi
focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico
dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5.
L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le
norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità,
salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con
il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati
dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri
privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità
del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti
agli interventi di emergenza.
ART. 33. (Ingresso e soggiorno per cure mediche).
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore
possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno.
A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura
sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della
stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto
deposito, presso il cassiere della struttura sanitaria, dell'ammontare, in lire
italiane, pari al presumibile costo delle prestazioni sanitarie richieste, nonché
documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore
e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto
o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare
o da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia
con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito
nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero
della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie
locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese
sostenute, che fanno carico al Fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno
per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico
ed è rinnovabile finche durano le necessità terapeutiche documentate.
4.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.
ART. 34. (Attività professionali sanitarie).
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni
sanitarie, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito
della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di
professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso
il Ministero della sanità. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è
condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro
subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi
in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione
del Governo dello Stato di appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni
ed i limiti temporali per l'autorizzazione all 'esercizi o delle professioni sanitarie
e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in
Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento
dei titoli saranno definite di concerto tra il Ministro della sanità ed il
Ministro università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli
Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri
di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono
iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite
a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite
in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In
caso di lavoro subordinato è garantita la parità di trattamento retributivo
e previdenziale con i cittadini italiani.
CAPO II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO.
ART. 35. (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale).
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico;
ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione,
di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità
scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio è garantita
dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi
corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità
scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre
a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza;
a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela
della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali
comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate
sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale
integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze
diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5.
Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli
interventi, anche sulla base di convenzioni con le regioni e gli enti locali, promuovono:
a)
l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione
di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione
di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
c) la
predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza
al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria
superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e)
la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione
internazionale in vigore per l'Italia.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di
attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalità
di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento
all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana, nonché dei corsi di
formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole
di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
b)
dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati
nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri
e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri,
anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione
e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione
degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività
di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui
ai commi 4 e 5.
ART. 36. (Accesso ai corsi delle università).
1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi
per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra
lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui
al presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti
delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento
degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso
degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre
1990, n. 341, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilita
studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.
3.
Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti
agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno
per motivi di studio;
b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per
motivi di studio e l'esercizio di attività lavorative da parte dello studente
straniero;
c) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del
visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio;
d) la rinnovabilità
del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso
di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;
e)
L'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, in coordinamento
con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia
di diritto allo studio universitario;
f) i criteri per la valutazione della condizione
economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine
alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera e);
g) la realizzazione
di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione
universitaria in Italia.
4. In base alle norme previste dal presente articolo
e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate
dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro università e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei
visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria
degli studenti stranieri residenti all'estero.
5. E' comunque consentito l'accesso
ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani,
agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico,
per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia nell'anno
scolastico precedente.
CAPO III.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO.
ART. 37. (Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione).
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni
e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati
ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri
Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi
dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente
alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.
2. I centri di accoglienza
sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più
breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi
sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli
ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e
consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza
si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle
immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta
di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale,
di scambi culturali con la popolazione italiana, di assistenza socio-sanitaria degli
stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente
necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e
alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente
soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti
secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento
degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato,
ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente
organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate
ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate,
nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.
5. Le
regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali
pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro
proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici
anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per
motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere
in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato
di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitabilità temporanea o alla locazione
a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi
e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri
e delle modalità previsti dalla legge regionale.
6. Gli stranieri titolari
di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che esercitino una
regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto
di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi
di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali
eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso
alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero,
acquisto e locazione della prima casa di abitazione.
CAPO IV.
PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA A LIVELLO LOCALE.
ART. 38. (Elettorato amministrativo).
1. Allo straniero titolare della carta di soggiorno, per il quale ricorrono i
requisiti e le condizioni stabiliti dalla legge per il cittadino, è riconosciuto
l'elettorato attivo e passivo nel comune di residenza secondo quanto stabilito dall'articolo
1, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, per i cittadini dell'Unione
europea.
2. Per l'esercizio del diritto elettorale di cui al comma 1 si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal decreto legislativo ivi indicato.
3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal rinnovo per scadenza
del mandato dei consigli comunali eletti con la consultazione elettorale del 23
aprile 1995.
CAPO V.
DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI
E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE MIGRATORIE.
ART. 39. (Misure di integrazione sociale).
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze,
anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità
o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attività
intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche
al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole
e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al
positivo inserimento degli stranieri nella società italiana, in particolare
riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione
e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo,
nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c)
la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali,
economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni
iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle
discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le
biblioteche scolastiche e universitarie di libri, periodici e materiale audiovisivo
prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in
Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni
regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle
proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali
al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
e) L'organizzazione
di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale
e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati
agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti
abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2.
Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti
previsti nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse
dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione
dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che
impediscono l'effettivo esercizio dei diritti dello straniero, è istituito
presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro un organismo nazionale
di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito
delle proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attività
volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione
delle informazioni sull'applicazione della presente legge.
ART. 40. (Discriminazione per motivi razziali etnici nazionali o religiosi).
1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento
che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione
o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o
etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto
di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio,
in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali
in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della
vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico
ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un
servizio di pubblica utilità che nell'esercizio delle sue funzioni compia
od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della
sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione,
etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
b) chiunque imponga
condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti
al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero
o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
c)
chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti
di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione
e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante
in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
d) chiunque
impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di attività economica
legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia,
soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
e) il datore di lavoro
o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 , e dalla
legge 11 maggio 1 990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca
un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in
ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico,
ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta
ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino
in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata
razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione
religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento
attività lavorativa.
3. II presente articolo si applica anche agli atti
xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti di apolidi e di cittadini
di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.
ART. 41. (Azione civile contro la discriminazione).
1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce
una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice
può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole
e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere
gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato,
anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio
dell'istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno
agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del
provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento
o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti richiesti
che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede
con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa,
con lo stesso decreto, L'udienza di comparizione delle parti davanti a se entro
un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non
superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza
il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel
decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale
nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura
civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì
condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8.
Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e
dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo
388, primo comma, del codice penale.
9. Quando il ricorrente fornisce elementi
di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni,
ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e delle qualifiche, ai trasferimenti,
alla progressione in carriera e ai licenziamenti, idonei a fondare, in modo preciso
e concordante, la presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori
in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della confessione religiosa
o della cittadinanza, spetta al convenuto l'onere della prova sulla insussistenza
della discriminazione.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto
o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui
non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni,
il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza
che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente
articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e
organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento
di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 40 posti in essere
da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti
dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente
comunicato dal pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione,
alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione
del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto.
Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi,
dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione
di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
Art. 42. (Fondo nazionale per le politiche migratorie).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo
nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative
di cui agli articoli 18, 35, 37 e 39, inserite nei programmi annuali o pluriennali
dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo,
al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilita
in lire 17.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e
in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni
successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono
altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti
da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione
europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati
al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento
di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione,
la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.
2. Lo
Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza,
programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività
concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione
operativa della presente legge e del regolamento di attuazione, alle attività
culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità.
I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento
di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento
da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione
del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge e comunque da data non successiva al 1 gennaio 1998, il 95
per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo articolo
13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento
delle politiche del Fondo di cui al comma 1. A tal fine le predette somme sono versate
dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo.