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DISEGNO DI LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE TITOLO VI - DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA |
ART. 43. (Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia
di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente
la disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini
degli altri Stati membri dell'Unione europea.
2. Il decreto legislativo deve
osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire piena ed integrale
attuazione alle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone
in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla
condizione del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi,
prestare o ricevere un servizio in Italia;
b) assicurare la massima semplificazione
degli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea per la documentazione del diritto di ingresso e soggiorno in
Italia, nonché per l'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione
residente, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela
dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e della sanità pubblica;
c)
garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi restrittivi
della libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea mediante ricorso al giudice ordinario. Gli atti concernenti
tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura
fiscale;
d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina
posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle
eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega
e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;
e)
provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare
previgente in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea;
f) assicurare il necessario coordinamento
degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla
presente legge e dal suo regolamento di attuazione;
g) contenere ogni disposizione
necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonché le norme
di coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere
transitorio.
3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare
del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni prima
della scadenza del termine di cui al comma 1, alle competenti Commissioni parlamentari
che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Presidente
del Consiglio dei ministri; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.
Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto
legislativo è trasmesso alla Commissione delle Comunità europee.