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DISEGNO DI LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE TITOLO VII - NORME FINALI |
ART. 44. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773;
b) L'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) L'articolo 12
della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) L'articolo 5, commi sesto, settimo e
ottavo, del decreto-legge 30 dicembre, 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
g) l'articolo
116 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
ART. 45. (Testo unico - Disposizioni correttive).
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine
di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri,
nel quale devono essere riunite e coordinate fra loro e con le norme della presente
legge, con le modifiche a tal fine necessarie:
a) le disposizioni vigenti in
materia di stranieri non incompatibili con le disposizioni della presente legge contenute
nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773;
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943,
e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili
con le disposizioni della presente legge.
2. Il Governo della Repubblica è
altresì delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le
disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i
principi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime
modalità saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della presente legge
quelle contenute in altre disposizioni di legge riguardanti la condizione giuridica
dello straniero.
3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima
della scadenza dei termini indicati ai commi 1 e 2, alle competenti Commissioni
parlamentari che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta del
Presidente del Consiglio dei ministri; trascorso tale termine il parere si intende
acquisito.
ART. 46. (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
47.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998
e 1999, si provvede:
a) quanto a lire 27.500 milioni per l'anno 1997 e a lire
104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997- 1999, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 27.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni
per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, L'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a lire 20.000 milioni
per ciascuno degli anni 1998 e 1999, L'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e
1999, L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a
lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997,1998 e 1999, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997/1999, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2.
II Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge.