CAMERA DEI DEPUTATI N. 3294
IX LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE
DINIZIATIVA DEI DEPUTATI
RUSSO FRANCO, CAPANNA, GORLA, CALAMIDA,
POLLICE, RONCHI, TAMINO
Presentata il 20 novembre 1985
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Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
ed indulto per reati comuni e commessi per finalità di terrorismo
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Onorevoli Colleghi! - Il gruppo parlamentare di Democrazia Proletaria, fin dal suo ingresso in Parlamento, ha posto la questione del superamento dellemergenza che ha dato vita ad una legislazione, a processi e ad un circuito carcerario speciali, provocando guasti profondi nel sistema penale e al tessuto democratico. La lotta al terrorismo, e poi alla grande criminalità organizzata, è stata la motivazione a supporto dei provvedimenti dellemergenza, con lobiettivo di difendere la democrazia, minacciata dalleversione. La nostra Costituzione però non prevede lo "stato di eccezione", infatti non concepisce un "custode della Costituzione" che in momenti di particolare gravità assuma poteri eccezionali per la suprema salvezza della Repubblica. Con molta coerenza il Costituente non ha previsto, in nessuna situazione, possibilità di rottura della legalità, non ha accettato, quindi, lipotesi che si potessero usare mezzi speciali, eccezionali, per restaurare la legalità infranta. La nostra Carta fondamentale esclude qualsiasi forma di giustizia politica: la difesa della Repubblica non può che avvenire attraverso i mezzi dello Stato di diritto, il cui nucleo è rappresentato dai diritti dei cittadini, sanciti, tra gli altri, dagli articoli 13, 24, 25, 27 della Costituzione, intangibili finanche dal legislatore. La libertà personale è parte di quel "nucleo essenziale di norme immodificabili anche in sede di revisione della Costituzione" (v. Barbera, Cocozza, Corso nel capitolo quinto del manuale di diritto pubblico, a cura di G. Amato e A. Barbera). A commento dei tratti immodificabili del nostro sistema penale, vale a dire dei limiti sostanziali posti al legislatore, conviene leggere ancora il Manuale ora ricordato (pag. 239): "Il primo di questi limiti consiste nel principio della personalità della responsabilità penale ("la responsabilità penale è personale" articolo 27, primo comma).
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