CAMERA DEI DEPUTATI N. 132
XIII LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE
DINIZIATIVA DEI DEPUTATI
URSO, ALEMANNO, NERI, LA RUSSA
Presentata il 9 maggio 1996
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Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi
con finalità di terrorismo o di eversione dellordinamento costituzionale
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Onorevoli Colleghi! - Il terrorismo "nostrano" è, ormai da parecchi anni, solo una pagina drammatica affidata alla storia ed alla nostra memoria; è stato lultimo frutto sanguinario di un secolo ideologizzato che volge al termine. Oggi non sussistono più i presupposti storici e sociali, interni ed internazionali; anzi, vi sono tutte le condizioni per ricomporre lacerazioni che hanno traversato intere generazioni. Anche per questo, riteniamo utile, nel nuovo clima di serenità politica, riproporre lipotesi di un indulto da applicare a quelle condanne emesse in virtù di una legislazione definita di emergenza e, pertanto, limitata nel tempo, e più precisamente alla necessità di debellare quel fenomeno sorto nel nostro Paese negli anni settanta, e che ormai da oltre un decennio non esiste più. Lobiettivo è di riequilibrare le pene: è noto, infatti, che tale legislazione ha provocato in quegli anni una maggiorazione delle pene previste ed erogate che, in una situazione di normalità precedente e successiva ai cosiddetti "anni di piombo", non abbiamo più avuto.
Una evidente disparità fra i condannati per reati comuni e quelli per reati inerenti al terrorismo, a parità di reato, è stata determinata da leggi e sentenze successive.
Leccezionalità delle normative di quegli anni è ben evidenziata dal più noto dei provvedimenti, larticolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 che recita:
"Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dellordine democratico, punibili con pena diversa dallergastolo, la pena è aumentata della metà salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo laumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.
Le circostanze attenuanti concorrenti con laggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato".
Un altro esempio che dimostra come questa eccezionale disparità di trattamento, a seconda della natura del reato, è dato dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, che prevedeva per la detenzione di unarma una pena da cinque a quindici anni di reclusione se vi fosse stata laggravante del terrorismo, mentre prevedeva da uno a otto anni se lo stesso reato fosse stato commesso da un comune cittadino.
Ma non basta: dagli anni settanta in poi, i condannati per reati di terrorismo o di eversione sono stati sempre esclusi dalle amnistie e dai condoni che si sono succeduti; la legge sulla custodia cautelare prevedeva una differente durata a seconda se il rato era aggravato o no dalla natura eversiva.
Vi è poi da considerare la posizione di chi è condannato allergastolo: sono circa unottantina i condannati con pena definitiva, ed anche nel loro caso è opportuno riequilibrare la pena.
E infatti noto come, con il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, il carcere a vita viene erogato sempre quando si tratti di fatti di sangue; per i reati comuni, invece, costituisce una pena eccezionale.
Considerando che molti di questi condannati allergastolo godono della possibilità del lavoro esterno, hanno regolarmente i permessi premio previsti dalla "legge Gozzini", risulta evidente che, anche sotto il profilo della pericolosità sociale, è venuto meno qualsiasi tipo di timore. Il reinserimento nel tessuto sociale degli ex-terroristi è dimostrato dai numeri; oltre al fenomeno della dissociazione dobbiamo tenere presente il fenomeno della accettazione della condanna e dellespiazione, con comportamenti ineccepibili, della stessa.
Infine vorremmo soffermarci sullultima considerazione: i numeri.
Il terrorismo "nostrano", che ha avuto la durata di poco più di un decennio, ha visto transitare per le carceri circa cinquemila persone ad esso collegate, quasi tutte arrestate tra la metà degli anni settanta ed i primi degli anni ottanta: di questa gran massa di persone ne restano in carcere circa duecento che, mediamente, hanno già scontato almeno tredici-quindici anni e che usufruiscono regolarmente dei benefici premiali che sono misure individuali sottoposte al diretto controllo dellautorità giudiziaria concesse solo in mancanza di pericolosità sociale e di buona condotta da parte del condannato.
Onorevoli colleghi, vogliamo fortemente sottolineare come la presente proposta di legge non sia dettata da una sorta di "perdonismo" nei confronti di chi è stato condannato per i reati di terrorismo, né vogliamo in alcun modo cancellare dalla memoria storica del nostro Paese quelle tremende pagine scritte con tanto sangue; è nostro intento chiudere definitivamente il periodo dellemergenza, gli anni bui, gli anni di piombo, ritornando alla normalità, ripristinando le leggi ordinarie e cercando di sanare gli eccessi che lo stato di guerra (seppur non dichiarata) aveva prodotto.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
(Indulto)
1. E concesso indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dellordinamento costituzionale, anche se la tale finalità non ha formato oggetto di formale contestazione o condanna, nelle seguenti misure:
Art. 2
(Esclusioni oggettive)
Art. 3
(Applicazione dellindulto)
Art. 4
(Applicazione dellindulto in caso di continuazione)
Art. 5
(Revoca dellindulto)
Art. 6
(Computo dei periodi di scarcerazione)
Art. 7
(Termini di efficacia)
Art. 8
(Termine di applicazione ed entrata in vigore)