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Rete Nazionale Sprigionare

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 132

XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

URSO, ALEMANNO, NERI, LA RUSSA

Presentata il 9 maggio 1996

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Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi

con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale

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Onorevoli Colleghi! - Il terrorismo "nostrano" è, ormai da parecchi anni, solo una pagina drammatica affidata alla storia ed alla nostra memoria; è stato l’ultimo frutto sanguinario di un secolo ideologizzato che volge al termine. Oggi non sussistono più i presupposti storici e sociali, interni ed internazionali; anzi, vi sono tutte le condizioni per ricomporre lacerazioni che hanno traversato intere generazioni. Anche per questo, riteniamo utile, nel nuovo clima di serenità politica, riproporre l’ipotesi di un indulto da applicare a quelle condanne emesse in virtù di una legislazione definita di emergenza e, pertanto, limitata nel tempo, e più precisamente alla necessità di debellare quel fenomeno sorto nel nostro Paese negli anni settanta, e che ormai da oltre un decennio non esiste più. L’obiettivo è di riequilibrare le pene: è noto, infatti, che tale legislazione ha provocato in quegli anni una maggiorazione delle pene previste ed erogate che, in una situazione di normalità precedente e successiva ai cosiddetti "anni di piombo", non abbiamo più avuto.

Una evidente disparità fra i condannati per reati comuni e quelli per reati inerenti al terrorismo, a parità di reato, è stata determinata da leggi e sentenze successive.

L’eccezionalità delle normative di quegli anni è ben evidenziata dal più noto dei provvedimenti, l’articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 che recita:

"Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, punibili con pena diversa dall’ergastolo, la pena è aumentata della metà salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l’aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato".

Un altro esempio che dimostra come questa eccezionale disparità di trattamento, a seconda della natura del reato, è dato dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, che prevedeva per la detenzione di un’arma una pena da cinque a quindici anni di reclusione se vi fosse stata l’aggravante del terrorismo, mentre prevedeva da uno a otto anni se lo stesso reato fosse stato commesso da un comune cittadino.

Ma non basta: dagli anni settanta in poi, i condannati per reati di terrorismo o di eversione sono stati sempre esclusi dalle amnistie e dai condoni che si sono succeduti; la legge sulla custodia cautelare prevedeva una differente durata a seconda se il rato era aggravato o no dalla natura eversiva.

Vi è poi da considerare la posizione di chi è condannato all’ergastolo: sono circa un’ottantina i condannati con pena definitiva, ed anche nel loro caso è opportuno riequilibrare la pena.

E’ infatti noto come, con il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, il carcere a vita viene erogato sempre quando si tratti di fatti di sangue; per i reati comuni, invece, costituisce una pena eccezionale.

Considerando che molti di questi condannati all’ergastolo godono della possibilità del lavoro esterno, hanno regolarmente i permessi premio previsti dalla "legge Gozzini", risulta evidente che, anche sotto il profilo della pericolosità sociale, è venuto meno qualsiasi tipo di timore. Il reinserimento nel tessuto sociale degli ex-terroristi è dimostrato dai numeri; oltre al fenomeno della dissociazione dobbiamo tenere presente il fenomeno della accettazione della condanna e dell’espiazione, con comportamenti ineccepibili, della stessa.

Infine vorremmo soffermarci sull’ultima considerazione: i numeri.

Il terrorismo "nostrano", che ha avuto la durata di poco più di un decennio, ha visto transitare per le carceri circa cinquemila persone ad esso collegate, quasi tutte arrestate tra la metà degli anni settanta ed i primi degli anni ottanta: di questa gran massa di persone ne restano in carcere circa duecento che, mediamente, hanno già scontato almeno tredici-quindici anni e che usufruiscono regolarmente dei benefici premiali che sono misure individuali sottoposte al diretto controllo dell’autorità giudiziaria concesse solo in mancanza di pericolosità sociale e di buona condotta da parte del condannato.

Onorevoli colleghi, vogliamo fortemente sottolineare come la presente proposta di legge non sia dettata da una sorta di "perdonismo" nei confronti di chi è stato condannato per i reati di terrorismo, né vogliamo in alcun modo cancellare dalla memoria storica del nostro Paese quelle tremende pagine scritte con tanto sangue; è nostro intento chiudere definitivamente il periodo dell’emergenza, gli anni bui, gli anni di piombo, ritornando alla normalità, ripristinando le leggi ordinarie e cercando di sanare gli eccessi che lo stato di guerra (seppur non dichiarata) aveva prodotto.


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

(Indulto)

1. E’ concesso indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, anche se la tale finalità non ha formato oggetto di formale contestazione o condanna, nelle seguenti misure:

  1. la pena dell’ergastolo è commutata in quella della reclusione per anni ventuno;
  2. le pene detentive temporanee sono ridotte di anni cinque se non superiori ad anni dieci di detenzione, della metà negli altri casi;
  3. è interamente condonata la pena erogata a chi sia stato condannato per il reato di banda armata od associazione sovversiva, quando non vi sia stata altra condanna per reati specifici; negli altri casi la pena erogata per i reati associativi è condonata della metà;
  4. le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive, sono interamente condonate;
  5. le pene accessorie, quando conseguono a condanne per le quali è applicato, in tutto o in parte, l’indulto, sono interamente condonate.

Art. 2

(Esclusioni oggettive)

  1. L’indulto previsto nell’articolo 1 della presente legge non si applica ai reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale se dalla commissione dei reati stessi sia derivata la morte.

Art. 3

(Applicazione dell’indulto)

  1. L’indulto di cui all’articolo 1 della presente legge si applica sul cumulo delle pene, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7 della legge 18 febbraio 1987, n. 34.

Art. 4

(Applicazione dell’indulto in caso di continuazione)

  1. Quando vi è stata condanna ai sensi dell’articolo 81, secondo comma, del codice penale, ove necessario, il giudice, con l’osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l’indulto di cui all’articolo 1 della presente legge, determinando la quantità di pena condonata per i singoli reati.

Art. 5

(Revoca dell’indulto)

  1. Il beneficio dell’indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto della stessa natura per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore ad anni cinque.

Art. 6

(Computo dei periodi di scarcerazione)

  1. Coloro che, imputati per reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, siano stati nel corso del procedimento a loro carico comunque scarcerati, qualora non si sottraggano alla cattura dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e qualora non abbiano commesso durante il periodo di scarcerazione alcun reato, possono computare, ai fini delle disposizioni di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il periodo intercorso tra la scarcerazione e l’esecuzione della sentenza.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nell’ipotesi di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale emesso a seguito di condanna nel primo e nel secondo grado di giudizio, per i periodi di scarcerazione intercorsi nel corso del procedimento.

Art. 7

(Termini di efficacia)

  1. L’indulto ha efficacia per i reati commessi sino al 31 dicembre 1988.

Art. 8

(Termine di applicazione ed entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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