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Rete Nazionale Sprigionare

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1481

XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEL DEPUTATO FRAGALA’

Presentata l’11 giugno 1996

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Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi

con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordinamento costituzionale

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Onorevoli Colleghi! - Forse è giunto il momento di riconoscere non solo con le parole, ma anche con i fatti che il fenomeno del terrorismo, sviluppatosi negli anni ‘70, appartiene definitivamente al passato.

Non è la prima volta che si parla di un provvedimento di attenuazione delle pene per i condannati per terrorismo e non si può negare la delicatezza dell’argomento, in considerazione della particolare crudezza e durezza di un conflitto politico che mise in discussione le basi dello stesso Stato democratico.

Un periodo triste per il nostro Paese, un periodo che non potrà e non dovrà mai essere dimenticato anche e soprattutto per il rispetto che è dovuto alle innumerevoli vittime, illustri ed ignote, e alle loro famiglie, cui ancora oggi deve esprimersi un profondo sentimento di solidarietà, non solo umana ma anche concreta da parte dello Stato.

Ma non dover dimenticare non significa non dover cercare di comprendere le ragioni di chi credeva di combattere una battaglia ideologica che poi si è manifestata in tutta la sua negatività ed inutilità.

Gli stessi detenuti, gli esuli, i latitanti, i terroristi tutti, hanno nel corso degli anni espresso il loro distacco da quelle tragiche vicende e riconosciuto il superamento di quel periodo storico, condannandone le manifestazioni criminali e le stesse motivazioni politiche.

Ed occorre superarlo, anche nei fatti, riadeguando le eccezionali misure che furono opportunamente adottate all’epoca, alle attuali esigenze di equilibrio, di risocializzazione, di riappacificazione.

Come è noto la legislazione di lotta al terrorismo ed ai fenomeni di eversione dell’ordine democratico, qualificata fra gli anni ‘70 e ‘80, si caratterizzò per la sua tendenza all’inasprimento delle pene già previste dal codice penale ed, inoltre, considerata l’eccezionale gravità della situazione storico-politica, la legislazione di emergenza stravolse, alcune volte, gli stessi principi di garanzia del codice penale e di procedura penale.

Lo Stato riuscì a contrastare l’attacco subìto con una rigorosa legislazione, con disposizioni tese a rendere più efficace la prevenzione di crimini così efferati e la difesa della società contro il crimine terroristico organizzato, disposizioni di eccezionale gravità commisurate, peraltro, alla eccezionale gravità del momento storico-politico.

Proprio in virtù di questo principio di proporzionalità, che costituisce un cardine fondamentale delle moderne concezioni della pena, si propone la connessione di un indulto che equipari o almeno avvicini le condanne allora comminate ai terroristi a quelle dei condannati cosiddetti comuni.

Occorre, altresì, ricordare che i condannati per reati legati al terrorismo non hanno mai beneficiato, negli anni passati, di alcun provvedimento di favore, né di amnistia né di indulto.

Forse sarebbe auspicabile un’inversione di rotta, coerentemente al diffuso processo di risocializzazione degli ex terroristi ed in virtù del principio di proporzionalità, per cui la sanzione è giustificata solo se proporzionata alla gravità della lesione ed al bene giuridico offeso.

Attraverso il provvedimento di indulto sarebbe possibili attenuare le eccezionali misure dettate dalla legislazione di emergenza e restituire il dovuto equilibrio al sistema delle pene effettivamente inflitte.

Non si tratta di "perdonismo", ma di una giusta applicazione del principio di proporzionalità, a seguito di un ponderato giudizio di inopportunità delle pene inflitte rispetto alla realtà storico-politica contingente, giudizio che ha fondamento nel provvedimento di indulto.

Con questo non vogliamo negare la validità delle leggi allora emanate, ma solo riconoscere che le esigenze eccezionali, allora evidenziate, non possono, oggi, ritenersi di alcuna attualità.

Ad ulteriore avallo di questa necessità, è giusto ricordare che i destinatari di questo provvedimento sono poco meno di 300 e risultano, a seguito degli accertamenti delle autorità penitenziarie, ormai scevri da ogni volontà criminale e non più socialmente pericolosi. Peraltro, tra tutti coloro che hanno avuto dei "permessi" o che sono stati ammessi al lavoro esterno o alla semilibertà, nessuno ha manifestato comportamenti inadeguati o asociali.

Auspichiamo, dunque, che i deputati vorranno accogliere questa proposta di legge, al fine di garantire una situazione sostanziale che deve essere riconosciuta a tutti i cittadini indistintamente.


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

(Indulto)

  1. E’ concesso indulto per le pene relative a reati commessi sino al 31 dicembre 1989 con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, nelle seguenti misure:
  1. la pena dell’ergastolo è commutata in quella della reclusione per anni ventuno;
  2. le pene detentive temporanee sono ridotte di anni tre se non superiori ad anni dieci di detenzione, della metà negli altri casi;
  3. le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive, sono condonate interamente;
  4. le pene accessorie, quando conseguono a condanne per le quali è applicato, in tutto o in parte, l’indulto, sono condonate interamente.

Art. 2

(Esclusioni oggettive)

  1. L’indulto previsto dall’articolo 1 della presente legge non si applica ai reati di attentato contro l’integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato di cui all’articolo 285 e di strage di cui all’articolo 422 del codice penale, se dalla commissione dei reati stessi sia derivata la morte.

Art. 3

(Applicazione dell’indulto)

  1. L’indulto previsto dall’articolo 1 della presente legge si applica sul cumulo delle pene anche se stabilito in applicazione della legge 18 febbraio 1987, n. 34.

Art. 4

(Applicazione dell’indulto in caso di concorso formale e di continuazione nel reato)

  1. Quando vi è stata per concorso formale e per reato continuato ai sensi dell’articolo 81 del codice penale, il giudice, con l’osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l’indulto previsto dall’articolo 1 della presente legge determinando la quantità di pena condonata per i singoli reati.

Art. 5

(Revoca dell’indulto)

  1. L’indulto previsto è revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito commette, entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto della stessa indole e per il quale riporta condanna a pena detentiva superiore ad anni due.

Art. 6

(Computo dei periodi di scarcerazione)

  1. Coloro che, imputati per reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, sono stati nel corso del procedimento a loro carico comunque scarcerati, qualora non si sottraggono alla cattura dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e se non hanno commesso durante il periodo di scarcerazione alcun reato, possono computare, ai fini delle disposizioni di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il cinquanta per cento del periodo intercorso tra la scarcerazione e l’esecuzione della sentenza.
  2. Le stesse disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nell’ipotesi di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale a seguito di condanna nel primo e nel secondo grado di giudizio, per i periodi di scarcerazione intercorsi nel corso del procedimento.

Art. 7

(Termine di efficacia)

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Art. 8

(Entrata in vigore)

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