CAMERA DEI DEPUTATI N. 1481
XIII LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE
DINIZIATIVA DEL DEPUTATO FRAGALA
Presentata l11 giugno 1996
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Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi
con finalità di terrorismo e di eversione dellordinamento costituzionale
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Onorevoli Colleghi! - Forse è giunto il momento di riconoscere non solo con le parole, ma anche con i fatti che il fenomeno del terrorismo, sviluppatosi negli anni 70, appartiene definitivamente al passato.
Non è la prima volta che si parla di un provvedimento di attenuazione delle pene per i condannati per terrorismo e non si può negare la delicatezza dellargomento, in considerazione della particolare crudezza e durezza di un conflitto politico che mise in discussione le basi dello stesso Stato democratico.
Un periodo triste per il nostro Paese, un periodo che non potrà e non dovrà mai essere dimenticato anche e soprattutto per il rispetto che è dovuto alle innumerevoli vittime, illustri ed ignote, e alle loro famiglie, cui ancora oggi deve esprimersi un profondo sentimento di solidarietà, non solo umana ma anche concreta da parte dello Stato.
Ma non dover dimenticare non significa non dover cercare di comprendere le ragioni di chi credeva di combattere una battaglia ideologica che poi si è manifestata in tutta la sua negatività ed inutilità.
Gli stessi detenuti, gli esuli, i latitanti, i terroristi tutti, hanno nel corso degli anni espresso il loro distacco da quelle tragiche vicende e riconosciuto il superamento di quel periodo storico, condannandone le manifestazioni criminali e le stesse motivazioni politiche.
Ed occorre superarlo, anche nei fatti, riadeguando le eccezionali misure che furono opportunamente adottate allepoca, alle attuali esigenze di equilibrio, di risocializzazione, di riappacificazione.
Come è noto la legislazione di lotta al terrorismo ed ai fenomeni di eversione dellordine democratico, qualificata fra gli anni 70 e 80, si caratterizzò per la sua tendenza allinasprimento delle pene già previste dal codice penale ed, inoltre, considerata leccezionale gravità della situazione storico-politica, la legislazione di emergenza stravolse, alcune volte, gli stessi principi di garanzia del codice penale e di procedura penale.
Lo Stato riuscì a contrastare lattacco subìto con una rigorosa legislazione, con disposizioni tese a rendere più efficace la prevenzione di crimini così efferati e la difesa della società contro il crimine terroristico organizzato, disposizioni di eccezionale gravità commisurate, peraltro, alla eccezionale gravità del momento storico-politico.
Proprio in virtù di questo principio di proporzionalità, che costituisce un cardine fondamentale delle moderne concezioni della pena, si propone la connessione di un indulto che equipari o almeno avvicini le condanne allora comminate ai terroristi a quelle dei condannati cosiddetti comuni.
Occorre, altresì, ricordare che i condannati per reati legati al terrorismo non hanno mai beneficiato, negli anni passati, di alcun provvedimento di favore, né di amnistia né di indulto.
Forse sarebbe auspicabile uninversione di rotta, coerentemente al diffuso processo di risocializzazione degli ex terroristi ed in virtù del principio di proporzionalità, per cui la sanzione è giustificata solo se proporzionata alla gravità della lesione ed al bene giuridico offeso.
Attraverso il provvedimento di indulto sarebbe possibili attenuare le eccezionali misure dettate dalla legislazione di emergenza e restituire il dovuto equilibrio al sistema delle pene effettivamente inflitte.
Non si tratta di "perdonismo", ma di una giusta applicazione del principio di proporzionalità, a seguito di un ponderato giudizio di inopportunità delle pene inflitte rispetto alla realtà storico-politica contingente, giudizio che ha fondamento nel provvedimento di indulto.
Con questo non vogliamo negare la validità delle leggi allora emanate, ma solo riconoscere che le esigenze eccezionali, allora evidenziate, non possono, oggi, ritenersi di alcuna attualità.
Ad ulteriore avallo di questa necessità, è giusto ricordare che i destinatari di questo provvedimento sono poco meno di 300 e risultano, a seguito degli accertamenti delle autorità penitenziarie, ormai scevri da ogni volontà criminale e non più socialmente pericolosi. Peraltro, tra tutti coloro che hanno avuto dei "permessi" o che sono stati ammessi al lavoro esterno o alla semilibertà, nessuno ha manifestato comportamenti inadeguati o asociali.
Auspichiamo, dunque, che i deputati vorranno accogliere questa proposta di legge, al fine di garantire una situazione sostanziale che deve essere riconosciuta a tutti i cittadini indistintamente.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
(Indulto)
Art. 2
(Esclusioni oggettive)
Art. 3
(Applicazione dellindulto)
Art. 4
(Applicazione dellindulto in caso di concorso formale e di continuazione nel reato)
Art. 5
(Revoca dellindulto)
Art. 6
(Computo dei periodi di scarcerazione)
Art. 7
(Termine di efficacia)
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Art. 8
(Entrata in vigore)
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