CAMERA DEI DEPUTATI N. 1769
XIII LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE
DINIZIATIVA DEL DEPUTATO CENTO
Presentata il 3 luglio 1996
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Concessione di indulto e modifica dei termini di prescrizione per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dellordinamento costituzionale
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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prevede un indulto da applicare alle condanne conseguite per reati definiti di "terrorismo", commessi e giudicati con la legislazione demergenza.
Non si intende entrare nel merito della diatriba "perdono" o meno. E, il perdono, una categoria che, in questa sede, ci è estranea e che comunque attiene alla soggettività di ciascuno, non alla collettività.
Intendiamo invece, preso atto dellestinguersi del fenomeno terrorismo, nel rispetto del dettato e dello spirito della norma costituzionale, prospettare un riequilibrio delle pene subite da questo tipo di condannati.
Come è noto, infatti, in quegli anni sono state approvate varie leggi definite di "emergenza"; e di emergenza sono stati anche alcuni comportamenti processuali. Alle une e agli altri sono conseguiti non indifferenti aggravi di pena; nel senso che a parità di reato commesso la sanzione è stata molto più severa di quella che sarebbe stata per un reato comune.
Richiamiamo allattenzione dei colleghi le norme ed i comportamenti cui facciamo riferimento:
a) decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15:
"Art. 1 - Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dellordine democratico punibili con pena diversa dallergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo laumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.
Le circostanze attenuanti concorrenti con laggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato".;
b) legge 18 aprile 1975, n. 110:
"Art. 21 - (Distruzione o sottrazione di armi) - Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire lordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni".
Senza dette finalità, ad esempio, la detenzione di unarma da guerra è punibile con una pena che va da uno a otto anni.
Gli imputati e i condannati per fatti di terrorismo sono stati inoltre esclusi in modo specifico dallamnistia e dallindulto previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981, n. 744, e dagli analoghi provvedimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1986, n. 865, per esclusione oggettiva dei reati caratterizzanti il "terrorismo" (esempio: banda armata).
Come si è accennato, e come è noto, sono state inoltre applicate, pressoché unanimemente, regole di condotta processuale che hanno considerevolmente inasprito le pene. Facciamo un esempio. Il "terrorista" arrestato con armi veniva giudicato, come dovuto, con rito direttissimo, mentre iniziava listruttoria per gli altri reati. I due procedimenti avevano, quindi, svolgimenti nel tempo diversi, con pene autonome che spesso si sono sommate aritmeticamente e non sono state unite dal vincolo della continuazione di cui allarticolo 81 del codice penale.
Un meccanismo simile si è verificato per la costante, o quasi, mancata applicazione della connessione soggettiva, specie per coloro che erano imputati davanti ad autorità giudiziarie territorialmente diverse.
Anche i termini di custodia cautelare hanno subìto, per questi particolare imputati, una consistente dilatazione.
Linsieme di queste circostanze, sui è conseguita una disparità di trattamento, e il venir meno della "pericolosità sociale", ci ha indotto alla presentazione di questa proposta di legge, la cui discussione è stata peraltro avviata già nella X legislatura (atto Camera n. 4395, presentato dallonorevole Balbo il 6 dicembre 1989).
Ci preme ricordare che i detenuti, per le medesime ragioni di cui ci occupiamo, hanno da tempo dimostrato, nella stragrande maggioranza dei casi, il loro reinserimento o la loro volontà di raggiungerlo. Su questo aspetto sono concordi sia i rappresentanti delle autorità carcerarie, che hanno più costanti e vicini rapporti con loro, sia le autorità esterne agli istituti penitenziari, sia coloro che per lavoro, istruzione, solidarietà, amicizia o comunque in applicazione dellarticolo 17 della legge 26 luglio 1975, n. 354, li frequentano. Molti di loro che lavorano allesterno degli istituti penitenziari sono occupati in attività con finalità sociali. Un panorama di comportamento, dunque, sufficientemente tranquillizzante. Se poi, per qualcuno degli interessati, esso sia strumentale ad ottenere la libertà o se risponda a sincere convinzioni, non crediamo di dover indagare, dando rilievo ai fatti quali, allo stato, si presentano.
Proponiamo un indulto pensando così dinterpretare meglio la volontà popolare, pronta, per ragioni umane e di pacificazione sociale, non certo a dimenticare, ma ad accettare un provvedimento che ponga fine, per lo meno su di un piano processuale, ai cosiddetti "anni di piombo".
Proponiamo un indulto, perché, in stato di libertà, chi vorrà potrà fattivamente dimostrare alla collettività la sua volontà di reinserimento e (perché no?) di pacificazione. In caso diverso, come è noto, lindulto può essere revocato (articolo 6 della presente proposta di legge).
Proponiamo, infine, un indulto pensando che i congiunti delle vittime, e comunque le parti lese, possano meglio accettare una soluzione che, per quanto possibile, favorisca la possibilità di una riparazione sociale. Mentre auspichiamo che al più presto il Parlamento prenda in esame i provvedimenti di ristoro materiale che a loro favore sono stati sollecitati da alcune proposte di legge.
La misura dellindulto si articola nella conversione dellergastolo in anni 21 di reclusione e nel dimezzamento delle sanzioni più gravi; mentre le sanzione meno gravi (non superiori ad anni 10 di reclusione) sono ridotte di anni 5. Appare infatti opportuna scelta di politica criminale agevolare il reinserimento nel contesto sociale di persone condannate per reati meno gravi, ovvero impedire che il reinserimento già attuato nei confronti di molti soggetti possa essere vanificato da un rientro in carcere, anche per un periodo non eccessivamente lungo; non vi è dubbio che ciò contribuirebbe a uninterruzione di rapporti familiari e sociali, oltre che di lavoro, faticosamente avviati.
Di particolare rilievo, infine, riteniamo sia un indulto che si estenda alle pene accessorie. Tale tipo di sanzioni, infatti, pur quando la pena di privazione di libertà è stata completamente espiata, presentano spesso grave impedimento al reinserimento sociale, che è la finalità che si vuole raggiungere.
Ancora, per non limitarci alla mera riproposizione del testo ormai "storico" ma arricchirlo anche con altre soluzioni che tengano conto degli anni che sono ulteriormente trascorsi da quando il primo progetto è stato delineato e scritto, intendiamo aggiornare la proposta di legge con altri due benefici:
Questi due meccanismi consentirebbero di risolvere nel breve-medio periodo un consistente numero di casi anche di coloro che sono attualmente allestero. Infatti, ad esempio, una pena di venti anni verrebbe, per effetto dellindulto, riportata a dieci anni e sarebbero prescritta dopo quindici anni dalla sentenza definitiva; considerato che per molti sono ormai trascorsi circa dieci e più anni dallespatrio è evidente che tra qualche anno sarebbe così offerta unipotesi di ritorno. Ovviamente si risolvono così i casi lievi o medi, non certo quelli gravi, per i quali non si vede come si possa arrivare a soluzione.
La coerenza delle motivazioni che muovono questa proposta di legge deve essere percepita nella prospettiva della abolizione generale dellergastolo, che contrasta con le finalità di risocializzazione della pena. La stessa coerenza richiede un intervento abrogativo delle norme speciali della legislazione demergenza. Anche questa abrogazione è assunta in alcune proposte di legge già presentate, ma tuttavia non potrebbe risolvere i casi già coperti da giudicato.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
(Indulto)
Art. 2
(Esclusioni oggettive)
Art. 3
(Applicazione dellindulto)
Art. 4
(Modifica dei termini di prescrizione delle pene)
Art. 5
(Applicazione dellindulto in caso di continuazione)
Art. 6
(Revoca dellindulto)
Art. 7
(Computo dei periodi di scarcerazione)
Art. 8
(Termini di efficacia)
Art. 9
(Termine di applicazione ed entrata in vigore)