TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI INDULTO AI CONDANNATI PER REATI DI TERRORISMO
BOZZA DEL RELATORE
2 aprile 1997
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Art. 1.
(indulto)
1. E' concesso indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dellordinamento costituzionale, anche se tale finalità non ha formato oggetto di formale contestazione o condanna, nelle seguenti misure:
Art. 2.
(Esclusioni oggettive).
1. L'indulto di cui all'articolo 1 della presente legge non si applica ai reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, se dalla commissione dei reati stessi sia derivata la morte.
Art. 3.
(App1icazione dell'indulto)
1. Lindulto di cui all'articolo 1 della presente legge si applica sul cumulo delle pene, anche se stabilito dalla legge 18 febbraio 1987, n. 34.
Art. 4.
(Applicazione dellindulto in caso di continuazione del reato)
1. Quando vi è stata condanna ai sensi dellarticolo 81, secondo comma, del codice penale, il giudice, con 1'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto di cui all'articolo 1 della presente legge, determinando la quantità di pena condonata per i singoli reati.
Art. 5.
(Revoca dell'indulto)
1. L'indulto di cui all'articolo 1 è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque armi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto della stessa natura per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore ad anni due.
Art. 6.
(Computo dei periodi di carcerazione).
1. Coloro che, imputati per reati commessi con finalità di terrorismo o eversione dellordinamento costituzionale, siano stati nel corso del procedimento a loro carico comunque scarcerati, qualora non si sottraggano alla cattura dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e qualora non abbiano commesso durante il periodo di carcerazione alcun reato, possono computare, ai fini delle disposizioni di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 3541 e successive modificazioni, il periodo intercorso tra la scarcerazione e l'esecuzione della sentenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nell'ipotesi di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale emesso a seguito di condanna nel primo e nel secondo grado di giudizio, per i periodi di scarcerazione intercorsi nel corso del procedimento.
Art. 7
(Termine di efficacia)
1. L'indulto di cui all'articolo 1 ha efficacia per reati commessi sino al 31 dicembre 1989.
Art. 8.
(Termine di applicazione).
1. L'indulto di cui all'articolo 1 si applica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.