Si riporta il testo delllo schema del decreto legislativo sull'orario di lavoro varato dal consiglio dei ministri. Per una migliore compresione si riportano anche i primi due commi dell'articolo 13 della legge sul lavoro in affitto cui il decreto si riferisce
CAPO 1
Disposizioni in materia di orario di lavoro
Articolo 1
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per le imprese con più di 15 dipendenti l'orario normale di lavoro, secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi di lavoro, è fissato in 35 ore settimanali, ai fini delle disposizioni di cui al seguente capo. Sono confermate per le altre imprese le disposizioni di cui al comma 1, primo periodo, dell'art. 13 della legge 24 giugno 1997, n.196 e in ogni caso quelle di cui al secondo periodo del medesimo comma 1.
Articolo 2 Maggiorazioni
1. Per le ore di lavoro eccedenti l'orario di 35 ore di cui all'art.1, comma 1, oltre alle maggiorazioni contributive disposte dalla contrattazione collettiva , il decreto di cui all'art.13, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n.196, stabilisce, altresì, anche a modifica di quanto previsto dai commi da 18 a 21 della legge 28 dicembre 1995, n.1195, n.549, maggiorazioni contributive di diversa entità rispettivamente per le ore eccedenti l'orario normale di lavoro di cui all'art.1 per le ore eccedenti l'orario contrattuale , ove superiore. 2. Salvo quanto previsto dal presente articolo e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo di cui all' art.5, nonchè dall'art.13, comma 1, primo periodo, della citata legge 196 del 1997, resta ferma la competenza esclusiva dei contratti collettivi in ordine alla regolazione del regime ordinario e di retribuzione dell'orario di lavoro.
Articolo 3 Modifiche all'art. 13 della legge 24 giugno 1997, n.196, "Incentivi alla riduzione e rimodu lazione degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale"
1. All'art. 13, comma 2, della legge 24 giugno 196, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Tali misure sono attuate secondo criteri e modalità stabiliti nel medesimo decreto con particolare riferimento alla rimodu lazione delle aliquote contributive per fasce di orario. Dette aliquote si applicano quando l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. Le misure sono prioritariamente finalizzate ad incentivare la tempestiva conclusione di accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per la riduzione dell'orario di lavoro, a favorire l'efficacia di tali accordi sul piano della promozione di nuova occupazione, in particolare nei casi in cui sia prevista l'assunzione a tempo indeterminato di personale ad incremento dell' orga nico, nonchè nei casi di nuovi insediamenti produttivi o nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche nell'ambito di processi di gestione degli esuberi di personale". Il decreto di cui all'art.13, comma 2, della medesima legge n.196 del 1997, è emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
articolo 4 Verifica
1. Entro il 1° novembre 2000 il governo verifica con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale gli effetti delle misure di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente capo e le conseguenze della fissazione della durata dell'orario normale di lavoro in 35 ore settimanali ai sensi dell'art.1, in relazione alla situazione economica e sociale nei diversi settori produttivi e aree territoriali.
CAPO II Attuazione della direttiva 93/104/Ce
Articolo 5 Delega
1. Il governo è delegato ad emanare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni intese a dare attuazione alla direttiva n. 93 /104/Ce concernente taluni a-spetti dell'organizzazio-ne dell'orario di lavoro. Il decreto legislativo, che terrà conto dell'avviso comune espresso dalle parti sociali, si conformerà ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre a quelli desumibili dalla stessa direttiva: a) valorizzazione della contrattazione collettiva quale strumento per disciplinare la materia dell'orario di lavoro; b) attuazione delle modifiche alla direttiva eventualmente intervenute fino all'esercizio della delega, c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, previsione, ove necessario per assicurare l'osservanza delle previsioni, di sanzioni amministrative per le infrazioni alle disposizioni medesime secondo i criteri previsti dall'art.3, comma 1, lettera c) della legge 6 febbraio 1993, n.499, nonchè del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, relativamente alla disciplina sanzionatoria delle disposizioni in materia di orario di lavoro; d) introduzione, al fine di evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori di attività interessati alla normativa da attuare, delle necessarie modifiche ed integrazioni alle discipline stesse, ricorrendo anche alla predisposizione di un testo unico in materia di orario di lavoro. 2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla camera dei deputati e al senato della repubblica ai fini dell'espressione entro 30 giorni dalla data di trasmissione del parere delle competenti commissioni. Qualora il termine previsto per il parere scada nei 30 giorni antecedenti allo spirare del termine di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di 60 giorni. Entro 2 anni dalla entrata in vigore della presente legge il governo può emanare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 con la procedura di cui al presente comma.
Legge 24 giugno 1997, n 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione"
13. Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale 1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno. In attesa della nuova normativa in materia di tempi di lavoro e comunque non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 5-bis del regio decreto 15 marzo 1993, n.692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n.473, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano a trovare applicazione solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro. 2. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto, anche attraverso processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni parlamentari competenti, sono stabilite misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive in funzione dell'entità della riduzione o rimodulazione dell'orario di lavoro determinate contrattualmente. Tali misure verranno attuate secondo criteri e modalità stabiliti nel medesimo decreto, con particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di orario, rispettivamente, fino a 24, oltre 24 fino a 32, oltre 32 fino a 36, oltre 36 fino a 40 ore settimanali. Le medesime aliquote si applicano quando l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. In sede di prima applicazione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi sono destinati prioritariamente ai casi in cui il contratto di cui al primo periodo preveda assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale ad incremento dell'organico o la trasformazione di contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nell'ambito di processi di gestione di esuberi di personale.