Sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 (serie generale, parte prima)
del 14 novembre 1997, è uscito il decreto legislativo n. 396 del
4 novembre 1997 contenente le nuove norme in tema di
contrattazione collettiva e di diritti delle organizzazioni
sindacali nel pubblico impiego.
Il testo, lungo e complicato, è composto da nove articoli: ne
riportiamo integralmente soltanto tre (il sesto,
il settimo e l'ottavo)
che ci sembrano i più importanti. Le parti che abbiamo
sottolineato sono quelle che, a nostro parere, debbono essere
lette con maggiore attenzione. In alcuni punti abbiamo inserito
degli asterischi che rimandano ad alcune brevi note.
Art. 6
1. L'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
è sostituito dal seguente:
"Art. 47 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di
lavoro). -
1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività
sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni
(*). Fino a quando non vengano emanate norme di carattere
generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o
modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in
attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le
disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e
delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio
della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa
di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai
criteri dell'articolo 47-bis, siano ammesse alle trattative per
la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire
rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e
seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300. Ad esse spettano, in
proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli
articoli 23, 24 e 30 della medesima legge 20 maggio 1970, n.300,
e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi
nonchè dalla gestione dell'accordo recepito nel decreto del
presidente del consiglio dei ministri 27 ottobre 1994, n.770, e
dai successivi accordi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa
di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì
costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un
organismo di rapppresentanza unitaria del personale mediante
elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i
lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra
l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, sono definite la
composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del
personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in
ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico
rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere
garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle
organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 47-bis,
siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purchè
siano costituite in associazione con un proprio statuto e purchè
abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che
disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo (**).
Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte
le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di
dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del
totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in
quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere
che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite
rappresentanze unitarie del personale comuni a più
amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo
territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti
organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del
personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o
strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono
equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni e del presente decreto legislativo. Gli accordi o
contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento
dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui
sono trasferite ai componenti elletti della rappresentanza
unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze
sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al
comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le
quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via
esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione
riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali
dall'articolo 10 e successive modificazioni o da altre
disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi
possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della
contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria
del personale sia integrata da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo
nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, ion relazione
alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali,
gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono
essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti,
in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici
dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di
sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche
presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate
livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti
collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la costituzione
di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, la rappresentanza dei
dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative
è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni,
dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area
contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto
collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai
sensi dell'articolo 45, comma 3, deve essere garantita una
adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del
personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro
incidenza quantitativa e del numero dei componenti
dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali
delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche,
nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle
d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto
del presidente della repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e del
decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430.".
Art. 7
1. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, è inserito il seguente articolo 47-bis:
"Art. 47-bis (Rappresentatività sindacale ai fini della
contrattazione collettiva). - 1. L'ARAN ammette alla
contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali
che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non
inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato
associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso
dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito
considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei
voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del
personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito
considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo
comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali
le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando
previamente, sulla base della rappresentatività accertata per
l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le
organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo
rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come
media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o
nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato
elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la
stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono
o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni
a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti,
le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o
due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva
integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 45,
comma 4, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 47, comma 7, per gli organismi di
rappresentanza unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'articolo 54, come modificato dal decreto-
legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, del decreto del presidente
del consiglio dei ministri 27 ottobre 1994, n.770, e dei
successivi accordi, le confederazioni e le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai
sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative
e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro
rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche
della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture
organizzative nel comparto o nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata
dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna
amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi
all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle
pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante
dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che
garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche
amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario
responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per
il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei
dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di
apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della
funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze
rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per
la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali
controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico,
che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva
nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed
alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in
considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo,
le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai
lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà
rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni
sindacali del ccmparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla
rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e
in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto
sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è
adottata su conforme parere del CNEL, che lo emana entro quindici
giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal
comitato al ministro per la funzione pubblica, che provvede a
presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni
sindacali rappresentative nel comitato votano separatamente e il
voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite
adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto
della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui
alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni
correttive ed integrative.".
Art. 8
Disposizioni transitorie (***)
1. Nel primo anno di applicazione del presente decreto
legislativo, allo scopo di consentire che il rinnovo dei
contratti collettivi vigenti avvenga in coerenza con i tempi e le
modalità previste dall'accordo 23 luglio 1993, si osservano le
procedure seguenti:
a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del presente
decreto legislativo, la composizione dei comparti e delle aree
contrattuali risultante dal decreto del presidente del consiglio
dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, può essere modificata
fino al 31 dicembre 1997 con la procedura dell'articolo 45 e
seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo vigente prima del presente decreto legislativo. Sulla base
dell'assetto dei comparti e delle aree contrattuali risultante
dopo tale data vengono costituiti i comitati di settore e avviate
le procedure per il rinnovo dei contratti collettivi;
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del presente
decreto legislativo, l'ARAN ammette alla contrattazione
collettiva nazionale per il relativo comparto o area le
organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non
inferiore al 4 per cento nel medesimo comparto o area, tenendo
conto solo del dato associativo, e le confederazioni alle quali
esse siano affiliate. Le pubbliche amministrazioni ammettono alla
contrattazione collettiva in sede decentrata le organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi vigenti, a
condizione che abbiano la rappresentatività richiesta dalla
presente disposizione per essere ammesse alle trattative per il
rinnovo dei medesimi, ovvero che, pur non avendo tale
rappresentatività minima nel comparto, contino
nell'amministrazione o ente interessato, un numero di deleghe non
inferiore al 10 per cento del totale dei dipendenti. Si
utilizzano i dati relativi alle deleghe per i contributi
sindacali rilevati dal Dipartimento della funzione pubblica per
l'anno 1996 in base all'articolo 54 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, con riferimento alle sigle sindacali,
confederali, federali o di singola organizzazione, esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Le
percentuali rilevate dal Dipartimento della funzione pubblica
sono arrotondate al decimo punto immediatamente superiore.
Decorso il primo anno dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, l'ARAN ammette alle trattative le organizzazioni e
le confederazioni sindacali in base all'articolo 47-bis. Le
trattative ancora pendenti a tale data, sono proseguite dall'ARAN
fino alla sottoscrizione del relativo contratto collettivo con le
organizzazioni sindacali ammesse in base alla presente
disposizione transitoria. La medesima disposizione transitoria si
applica alle trattative ancora pendenti a livello decentrato;
c) prima dell'avvio delle trattative per il rinnovo dei contratti
collettivi, sulla base delle direttive emanate ai sensi
dell'articolo 50 e con le procedure dell'articolo 45 e seguenti
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente
prima del presente decreto legislativo, l'ARAN e le
confederazioni o organizzazioni sindacali di cui alla lettera
precedente definiscono con appositi accordi le modalità di
elezione e di funzionamento degli organismi di rappresentanza
unitaria del personale. Qualora entro il 30 giugno 1998 non siano
intervenuti tali accordi o contratti collettivi, le
rappresentanze unitarie del personale possono essere comunque
elette con le procedure previste dai vigenti protocolli tra
l'ARAN, le confederazioni e le organizzazioni sindacali
rappresentative per la elezione e il funzionamento delle
rappresentanze sindacali unitarie, in quanto compatibili con le
disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo. Le
elezioni sono indette nell'intero comparto o anche per aree
territoriali dello stesso, di norma in una sola giornata,
individuata congiuntamente dall'ARAN e dalle confederazioni o
organizzazioni sindacali firmatarie, entro un anno dall'entrata
in vigore del presente decreto legislativo. Decorso tale termine,
le elezioni sono indette nei quaranta giorni successivi, in una
data indicata dall'ARAN sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 47- bis, comma 1;
d) entro il 29 dicembre 1997, sulla base delle direttive emanate
ai sensi dell'articolo 50 e con le procedure dell'articolo 45 e
seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo vigente prima del presente decreto legislativo, la materia
dei permessi, aspettative e distacchi sindacali è disciplinata
dall'accordo previsto dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n.
365, utilizzando i dati sulla rappresentatività di cui alla
lettera b);
e) anche prima del rinnovo dei vigenti contratti collettivi
nazionali, possono essere avviate, d'intesa con il Dipartimento
della funzione pubblica, e su proposta delle amministrazioni
interessate, forme sperimentali di contrattazione collettiva a
livello di amministrazione o ente, sulla base delle disposizioni
introdotte dal presente decreto legislativo, e in deroga alle
disposizioni previgenti sulla contrattazione collettiva
decentrata. Tali sperimentazioni possono riguardare la gestione
dei processi di riorganizzazione dei servizi, con particolare
riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale del
personale, all'articolazione flessibile dell'orario di lavoro e
la diffusione del part time, al miglioramento dell'ambiente di
lavoro e alle pari opportunità. Possono proporre tali forme di
sperimentazione le pubbliche amministrazioni che:
1) abbiano avviato la riorganizzazione prevista dal titolo I del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
2) abbiano istituito i nuclei di valutazione o i servizi di
controllo interno di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
3) abbiano definito le funzioni dirigenziali ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Le sperimentazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono
avvalersi di fondi e risorse destinati dai contratti collettivi
nazionali vigenti alla contrattazione collettiva decentrata
disponibili per l'anno 1998, di economie di gestione relative a
spese del personale o di risorse rinvenienti da specifiche
disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione
del personale.
3. I criteri del presente decreto legislativo in materia di
rappresentatività sindacale sostituiscono qualsiasi diverso
criterio sulla rappresentatività delle confederazioni o delle
organizzazioni sindacali richiamato dalle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
(*) Si tratta delle norme generali "sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro".
(**) Sembra ovvio che sia richiesta l'adesione ai contratti
collettivi solo limitatamente a quello che riguarda le regole di
elezione e funzionamento dell'organismo.
(***) L'articolo 8 contiene una serie di norme transitorie che
regolano il passaggio dal vecchio al nuovo sistema. Tali norme,
che non abbiamo sottolineato perchè di scarsa importanza nel
contesto del decreto legislativo, sono invece molto importanti
per chi svolge quotidianamente attività sindacale nel pubblico
impiego.