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L'IMPUNITÀ PER I CRIMINI DI LESA UMANITÀ
IN AMERICA LATINA
SESSIONE DEL TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI
Bogotà 22-25 Aprile 1991


INDICE

CAP.I SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, FONTI DEL DIRITTO, NATURA DEL TRIBUNALE
A. Sessioni Istruttorie
B. Sessione deliberante
C. Fonti
D. Natura, caratteristiche e specificità del Tribunale dei Popoli
E. La Sessione sull'Impunità

CAP.II I FATTI
Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Cile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, i meccanismi dell'impunità.

CAP.III ELEMENTI DI ANALISI
A. Cause dei Crimini di Lesa Umanità
a. Il sistema economico mondiale
b. Natura dello Stato
c. Influenza degli Stati Uniti nella regione latino-americana
B. Conseguenza dei Crimini di Lesa Umanità e dell'Impunità
C. Le Modalità di Legittimazione dei Crimini di Lesa Umanità e dell'Impunità

CAP.IV LE BASI GIURIDICHE
A. Il Diritto Internazionale e la Difesa dei Diritti Umani
B. Obbligazione dello Stato di punire le violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani specificamente violati nei Crimini di Lesa Umanità

CAP.V SENTENZA

CAP.VI PROPOSTE PER ELIMINARE I FATTORI CHE FAVORISCONO L'IMPUNITÀ DEI CRIMINI DI LESA UMANITÀ IN AMERICA LATINA

CAP.VII APPELLO ALLA SOLIDARIETÀ CON I POPOLI DELL'AMERICA LATINA

Capitolo I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, FONTI DEL DIRITTO, NATURA DEL TRIBUNALE
A. SESSIONI ISTRUTTORIE
1) Il Tribunale Permanente dei Popoli si è riunito in sessione deliberante a Bogotà nei giorni 22-25 aprile '91 per concludere il lungo cammino compiuto attraverso tutta l'America Latina per giudicare l'impunità dei Crimini di Lesa Umanità, rispondendo così alla richiesta delle istituzioni e delle organizzazioni che per più di due anni hanno esaminato i casi relativi ai loro paesi nelle sessioni di istruzione sommaria che si sono svolte secondo il seguente calendario:
Colombia, dal 4 al 6 novembre 1989: giudici Philippe Texier e John Quigley;
Uruguay, dal 20 al 22 aprile 1990: giudici John Quigley e Antonis Tritsis;
Argentina, dal 4 al 5 maggio 90: giudici John Quigley e Antonis Tritsis con la partecipazione dei co-giudici nazionali Ricardo Molinas e Eugenio Raúl Zaffaroni;
Paraguay, dal 22 al 24 giugno 1990: giudici Salvatore Senese e Luigi Ferrajoli;
Brasile, 29 giugno 1990: giudici Salvatore Senese e Luigi Ferrajoli;
Perù, dal 5 al 7 luglio 1990: giudici Perfecto Andrés Ibañez e Antonis Tritsis, con la partecipazione dei co-giudici nazionali: Monsignor Luciano Metzinger, José Ignacio López Soria e Hortensia Muñoz;
Guatemala e Honduras, dal 19 al 22 luglio 1990: giudici Ward Morehouse, Giulio Girardi e José Echeverría;
Ecuador, 3 e 4 agosto 1990: giudici Fabiola Letelier e Eduardo Umaña Mendoza;
Panama, dal 7 al 9 gennaio 1991: giudici John Quigley e Eduardo Umaña Mendoza;
Gli atti e le deliberazioni di queste sessioni pubblicati nei diversi paesi e trasmessi ai rispettivi governi, costituiscono la documentazione base per le decisioni del Tribunale

B. SESSIONE DELIBERANTE
2. Nella sessione pubblica del 22 aprile, dopo aver ascoltato l'intervento del Dott. Eduardo Umaña Luna, il Tribunale ha ricevuto i rapporti di aggiornamento dei rappresentanti di Argentina, Brasile, Bolivia, Colombia, Cile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Perù e Uruguay.
3. Il Tribunale ha inoltre preso in considerazione la documentazione precedentemente consegnata al Segretario Generale da parte di diverse organizzazioni ed istituzioni della Bolivia, dove è stato proibito formalmente lo svolgimento della sessione pubblica del Tribunale. I documenti, le circostanze e le implicazioni di tale rifiuto sono stati valutati dai giudici Salvatore Senese e Francois Houtart, che hanno formulato il loro parere seguendo i medesimi criteri usati nelle altre sessioni istruttorie pubbliche.
4. Nel caso del Cile, le circostanze politiche del paese e in particolare la recente pubblicazione del rapporto della Commisiòn Verdad y Reconciliaciòn hanno suggerito la convocazione di una Convenciòn Nacional, preceduta da analoghe riunioni nelle diverse regioni del paese: i risultati sono stati consegnati al Tribunale unitamente all'elenco dettagliato di tutte le organizzazioni, nella relazione generale presentata lo stesso 22 aprile.
5. Il Tribunale ha tentato con ogni mezzo di istruire una sessione in Salvador e a Haiti. Purtroppo la caotica situazione politica di questi due paesi non lo ha permesso. Questi paesi non sono esclusi, bensì ancora più presenti nelle nostre analisi e nel nostro appello alla solidarietà.
6. Il Tribunale ha preso in considerazione i rapporti generali presentati il 23 aprile dai seguenti esperti:
Dr. Eduardo Umaña Mendoza, colombiano, su "Meccanismi istituzionali della impunità".
Dr. Rodolfo Matarollo, argentino, su "Amnistie e indulti ai militari violatori dei diritti umani alla luce del Diritto Internazionale".
Dr. Alejandro Bendaña, nicaraguense, su "Impunità e negoziati in Centro America".
Dr. Etienne Bloch, francese, su "L'impunità in Europa dopo la seconda guerra mondiale".
Dr. David MacMichel, statunitense, su "Partecipazione del governo degli Stati Uniti d'America alla impunità dei crimini di Lesa Umanità in America Latina".
Dr. Antonio Funari, brasiliano, su "Ragioni di Stato e principi cristiani della riconciliazione".
Il Tribunale è stato informato dell'attività della segreteria che ha notificato i contenuti, i tempi e i modi di svolgimento della sessione deliberante ai governi e alle altre parti interessate (secondo gli articoli 14-15 dello Statuto del Tribunale Permanente dei Popoli) e ha ascoltato la lettura delle lettere inviate dal presidente della Colombia e dal Consigliere presidenziale per i diritti umani.
C. FONTI
5.Nelle sue deliberazioni, il Tribunale ha tenuto conto dei seguenti strumenti giuridici internazionali:
- Dichiarazione universale dei diritti dei popoli, Algeri; 4 luglio 1975
- Statuto del Tribunale Permanente dei Popoli
NAZIONI UNITE:
Assemblea Generale
- Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 10 Dicembre 1948.
- Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, 16 Dicembre 1966.
- Convenzione per la Prevenzione e la Punizione del Delitto di Genocidio, 9 Dicembre 1948.
- Convenzione sulla Imprescrittibilità dei Crimini di Guerra e dei Crimini di Lesa Umanità, 26 Novembre 1968
- Convenzione Internazionale sulla Repressione e la condanna del Crimine di Apartheid, 30 Novembre 1973.
- Principi di Cooperazione Internazionale nella identificazione, arresto, estradizione dei colpevoli di Crimini di Guerra o Crimini di Lesa Umanità, Risoluzione 3.074 (XXVIII) 3 Dicembre 1973:
- Convenzione sulla Schiavitù, la Tratta di Schiavi, le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, 30 Aprile 1956.
- Convenzione contro la Tortura, altri Maltrattamenti e Pene Crudeli, Inumani o Degradanti, 10 Dicembre 1984.
- Principi di Diritto Internazionale riconosciuti dalla Costituzione e dalle Sentenze del Tribunale di Norimberga, Risoluzione 95, 11 Dicembre 1946 e Risoluzione 488 (V) 1950.
- Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati, 28 Luglio 1951, art. 1 f.
- Risoluzione sulla definizione di aggressione adottata il 14 Dicembre 1974 dall' Assemblea Generale.
- Principi relativi a una efficace prevenzione delle esecuzioni illegali, arbitrarie, o sommarie, confermata nella Risoluzione 44/162 del 15 Dicembre 1989 dall'Assemblea Generale.
- Dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia nei confronti delle vittime di delitti e abusi di potere. Ris. 4.034 del 29 Novembre 1985, Assemblea Generale.
COMMISSIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE:
- Progetto di Codice dei Delitti contro la Pace e la Sicurezza dell'Umanità.
- Rapporto della Commissione all'A.G. 35 sessione dal 3 Maggio al 22 Luglio 1983, supplemento n.10 (A/38/10).
- Rapporto della Commissione alla A.G. 36 sessione dal 7 Maggio al 27 Luglio 1984, supplemento n.10 (A/39/10).
- Rapporto della Commissione alla A.G. 38 sessione dal 5 Maggio al 11 Luglio 1986. supplemento n.10 (A/41/10).
- Rapporto della Commissione alla A.G. 42 periodo di sessione dal 1 Maggio al 20 Luglio 1990, supplemento n.10 (A/45/10).
- Quarto rapporto del Relatore Speciale Doudou Thiam sul progetto di Codice dei Crimini contro la Pace e la Sicurezza della Umanità, A/CN.4/398, 11 Marzo 1986.
- Settimo rapporto del Relatore Speciale Doudou Thiam sul progetto di Codice dei Crimini contro la Pace e la Sicurezza della Umanità, A/CN.4/419, del 24 Febbraio 1989.
- Ottavo rapporto del Relatore Speciale Doudou Thiam sul Progetto di Codice dei Crimini contro la Pace e la Sicurezza dell'Umanità, A/CN.4/430, del 18 Marzo 1990, e A/CN.4/430 Add. I, del 6 Aprile 1990.
- Progetto di Articoli sulla Responsabilità dello Stato per atti internazionalmente illeciti.
ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI AMERICANI - OSA
- Dichiarazione Americana dei Diritti e Doveri dell'Uomo, nona conferenza, Bogotà, Colombia, 1948.
- Convenzione Americana dei Diritti Umani. Patto di San José, 1969.
- Convenzione Interamericana per la prevenzione e la repressione della Tortura, Terza sessione plenaria, 9 Dicembre 1985.
- Sparizione forzata, Crimine di Lesa Umanità. Risoluzione A.G.666 (XIII - 0/83) del 18 novembre 1983.
CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI
- Caso Velásquez Rodriguez c. Honduras. Sentenza del 29 luglio del 1988, comma 181.
- Caso Godinez Cruz c. Stato Honduregno. Sentenza del 20 gennaio 1989, comma 191.
DIRITTO UMANITARIO
- Convenzione di Ginevra per la Protezione delle Vittime di Guerra, 12 agosto 1949.
- Protocollo I e II addizionale alle Convenzioni di Ginevra, 8 giugno 1977.
CONSIGLIO D'EUROPA
- Risoluzione 828 del 1984 in cui l'Assemblea Parlamentare dichiara la sparizione forzata delle persone come crimine di lesa umanità

D. CARATTERISTICHE E SPECIFICITÀ DEL TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI
6. Il Tribunale Permanente dei Popoli è un organismo non governativo di carattere internazionale, assolutamente indipendente dai governi, dagli Stati, dai partiti e dai movimenti politici.
7. È un Tribunale di opinione, cioè un Tribunale molto particolare: "Tribunale" perché - così dovrebbero essere tutti i tribunali - è indipendente da ogni tipo di interesse estraneo alla verifica dei fatti e alla applicazione dei principi, si basa sul metodo del confronto, non su tesi prestabilite.
"Di opinione" perché non pretende esercitare alcuna influenza diversa da quella che la pubblica opinione gli può accordare, nel senso che si rivolge alla coscienza e all'intelligenza degli individui.
8. Il Tribunale Permanente dei Popoli ha una funzione di supplenza nei confronti degli organismi di giustizia, non solo interni agli Stati, ma sopratutto internazionali. A seguito della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo proclamata nel 1948 dall'Assemblea Generale dell'ONU e dei numerosi accordi internazionali sui diritti umani, i diritti fondamentali dell'uomo si sono trasformati di fatto in principi giuridici sovra-statali e sovra-nazionali. Pertanto la loro salvaguardia non è soltanto fonte di legittimazione interna degli Stati per quel che concerne le loro leggi e costituzioni, ma anche un fondamento per la legittimazione esterna o internazionale degli Stati stessi. Tali diritti limitano il potere degli Stati non solo nei confronti dei rispettivi popoli, della comunità nazionale, ma anche nei confronti di tutti i popoli, della comunità internazionale.
9. L'ordinamento internazionale è senza dubbio un ordinamento ancora imperfetto, in embrione. Le sue norme fondamentali sono leggi imperfette in quanto non dotate di sanzioni, nè di garanzie procedurali. Ciò non toglie il loro valore di normative vincolanti. Semplicemente siamo di fronte a quello che può tecnicamente chiamarsi "lacuna", consistente nell'assenza di previsione di sanzioni nel caso di violazione dei diritti affermati e nella carenza di normative processuali per dar loro esecuzione. Ma se la "lacuna" non permette l'applicazione delle sanzioni, esige dall'altra parte che le violazioni delle normative fondamentali per la salvaguardia dei diritti siano chiarite, riconosciute e affermate come tali.
L'esistenza di tale lacuna costituisce di fatto di per sè un appello alla responsabilità della cultura giuridica internazionale e fonda l'essenza della legittimità del Tribunale Permanente dei Popoli sull'impunità.
10. Siamo coscienti del fatto che il Tribunale Permanente dei Popoli si muove sulla frontiera fra lo "IUS CONDITUM" e lo "IUS CONDENDUM", tra il diritto positivo sostanziale già codificato nelle dichiarazioni e convenzioni internazionali nel campo dei diritti umani e l'esigenza ancora giurisnaturalistica della loro garanzia in forma positiva, attraverso nuove norme e strumenti giuridici, atti a garantire validità, tutela ed efficacia a tali diritti.

E. CARATTERISTICHE DELLA SESSIONE SULL'IMPUNITÀ
11. Questa sessione del Tribunale Permanente dei Popoli si caratterizza per due aspetti:
a. per una continuità evidente con i lavori e le sentenze dello stesso Tribunale su Argentina (Ginevra 1980), El Salvador (Mexico 1981), Guatemala (Madrid 1983) e con le tre sessioni del Tribunale Russell II sull'America Latina (Roma 1974; Bruxelles 1975; Roma 1976). Queste profonde radici nella storia dei popoli dell'America Latina, danno forza e fondamento alla capacità del Tribunale di giudicare i fatti e i meccanismi che qui sono esaminati. D'altra parte questa nuova convocazione del Tribunale evidenzia drammaticamente sia il fatto che i popoli latino-americani hanno subito per un tempo decisamente troppo lungo gravi violazioni dei loro diritti che non trovano una soluzione malgrado i cambiamenti politici e istituzionali verificatasi nella maggior parte dei paesi; sia la persistente assenza di strumenti efficaci della comunità internazionale, che riescano a soddisfare l'esigenza di giustizia dei popoli dell'America Latina.
b. Questa sessione rappresenta anche la conclusione dell'intenso lavoro che, per due anni, ha raccolto l'azione combinata della maggior parte degli organismi non governativi che, nei diversi paesi lottano per la difesa dei diritti fondamentali delle persone e dei popoli. Questa azione comune ha permesso di documentare i casi di Crimini di Lesa Umanità e di portare alla luce la varietà dei meccanismi e delle espressioni dell'impunità.
Questo sforzo di coordinamento di tutto un continente ha fornito una documentazione tanto copiosa da consigliare la convocazione di sessioni istruttorie nazionali per meglio garantire una qualificazione dei fatti e delle avvalenze di ogni Paese, capace di rispettare e sottolineare la collocazione specifica nei diversi contesti istituzionali e giuridici.
12. Il profilo della situazione dell'America Latina che per la prima volta si offre alla valutazione del Tribunale in un quadro sinottico e comparativo, è allo stesso tempo deprimente e stimolante. Deprimente per il quadro di orrore che questo martoriato continente continua a presentare, inondato com'è di sangue, di catene, di fantasmi di desaparecidos, di famiglie distrutte, di società profondamente traumatizzate dal Terrorismo di Stato, di speranze infrante. Stimolante per il coraggio delle vittime, e di tutti quelli che fanno muro solidale attorno e con loro per lottare contro la mostruosa impunità dilagante.
Sono questi popoli, del passato e del presente, i protagonisti e i testimoni ai quali la sessione del Tribunale offre il suo giudizio alla luce del Diritto dei Popoli.

Capitolo II I FATTI

A. ARGENTINA

13. L'attuale governo si può definire di transizione verso un consolidamento democratico. Continua è la pressione delle forze armate nei confronti del governo civile. I Crimini di Lesa Umanità vanno inquadrati nella strategia repressiva del Terrorismo di Stato che ha caratterizzato la dittatura militare dal 1976 al 1983. Dopo questo periodo sono continuate, sotto i governi costituzionali, le strategie di "controllo sociale" caratterizzate da un aumento della repressione del sistema penale e dalle arbitrarietà della polizia nei riguardi dei settori sociali meno protetti.

Durante la dittatura militare numerosi sono stati i casi di sparizioni umane, detenzioni arbitrarie, assassini, torture e maltrattamenti crudeli, inumani, degradanti. Nell'attuale forma di governo civile, l'aumento della miseria, a seguito della profonda crisi socioeconomica, ha come conseguenza una maggior "delinquenza comune" e una politica di "eliminazione fisica" della stessa con strategie che includono il metodo dei "falsi scontri o conflitti" con le forze dell'ordine.

I meccanismi dell'impunità si manifestano nell'articolazione del potere giudiziario dello Stato di Sicurezza Nazionale attraverso l'estensione del principio dell'obbedienza dovuta; la denaturazione del principio di prescrizione; la subordinazione della competenza dei giudici alla giurisdizione militare; la sanzione di leggi e decreti e la formulazione pratica di criteri giurisprudenziali volti a impedire l'istruzione di processi ai colpevoli; le restrizioni di partecipazione, l'assenza di accumulo di cause, il rifiuto delle prove, la proroga ingiustificata dei processi; la responsabilità di alcuni membri della gerarchia ecclesiastica, dei mezzi di comunicazione, e del potere economico nel coprire e giustificare i Crimini di Lesa Umanità.

B. BOLIVIA

14. L'attuale governo civile si caratterizza per il perdurare delle strutture di potere dei protagonisti dei Crimini di Lesa Umanità commessi sotto la dittatura di Hugo Banzer, Garcìa Meza e Alberto Natusch Busch.

Durante queste dittature militari, centinaia di cittadini sono stati arrestati arbitrariamente; si sono susseguiti massacri di campesinos; si è praticata largamente la detenzione arbitraria e la "sparizione" di persone. Migliaia di boliviani sono stati costretti all'esilio per sfuggire alla grave situazione di persecuzione. I massacri di Valle de Talata e Espisana nel 1974 e quello del giorno dei Santi nel 1979 sono emblematici della sistematica e ripetuta violazione dei più elementari diritti civili.

Tra i meccanismi dell'impunità si distingue in modo specifico la pratica costante del Parlamento che impedisce politicamente il giudizio dei responsabili. La Corte Suprema di Giustizia, eletta dal potere legislativo, è costituita da magistrati che politicamente rispondono alle direttive dei deputati difensori dei regimi militari. L'organismo giudiziario di conseguenza ostacola la presentazione stessa delle richieste di giudizio e allunga i tempi dell'amministrazione della giustizia.

Nel caso eccezionale del processo contro Luis Garcìa Meza, otto magistrati della Corte Suprema di Giustizia sono stati sospesi vanificando così il procedimento giudiziario instaurato.

I governi civili di Victor Paz Estensoro e Jaime Paz Zamora si sono distinti per l'assenza di volontà politica nel perseguire i responsabili.

C. BRASILE

15. Il governo non ha smantellato integralmente la struttura della dittatura militare. È da notare anzi una intensificazione attuale di quei Crimini di Lesa Umanità commessi durante quei governi di fatto rimasti senza alcuna sanzione da parte delle autorità e che avevano provocato fenomeni massicci di esilio per sfuggire alla repressione.

Le lotte per la terra hanno come risposta il massacro di contadini e di lavoratori rurali da parte di organizzazioni para-militari finanziate e organizzate dai latifondisti. Nella città, la repressione istituzionale da parte della Polizia fa propria la politica della "pulizia sociale" verso i "bambini della strada".

L'impunità nel giudicare e perseguire i responsabili dei delitti è conseguenza del fatto che il governo federale e statale mantiene una politica formale di non-riconoscimento delle costanti violazioni dei diritti umani; nel Congresso Nazionale esiste non una forza di opposizione che possa sostenere una politica capace di sanzionare i colpevoli; l'organismo giudiziario è una macchina obsoleta che lavora per giustificare e favorire gli interessi del potere economico; eccezionalmente si giudicano i delinquenti e, nei pochi casi in cui si condannano, costoro "riescono a fuggire" dai luoghi di detenzione.

D. COLOMBIA

16. Governo formalmente democratico che vive in una inusitata e persistente realtà di Crimini di Lesa Umanità. La violenza istituzionale (Forze Armate e Organismi di Sicurezza dello Stato), para-istituzionali (organismi para-militari) e extra istituzionali (sicari e assassini professionisti pagati), sotto l'egida della Dottrina della Sicurezza Nazionale e della teoria del Conflitto di Bassa Intensità continua sistematicamente a eliminare tutte le persone o organizzazioni sociali, sindacali o politiche che pretendano di non accettare le attuali ingiustizie strutturali, socioeconomiche e politiche. L'assassinio dei leaders popolari e politici dell'opposizione, la sparizione forzata, i massacri di campesinos, i bombardamenti di zone rurali, la detenzione illegale sono altrettanti strumenti usati nella sistematica e permanente violazione dei diritti più elementari.

*

questo paese come espressioni di una politica centrata attorno all'ideologia della "controinsurgenza". È indispensabile tener presente che in Guatemala esiste una situazione di conflitto armato interno, causata da fattori socioeconomici e politici di tipo strutturale. Nel contesto di una situazione di questo tipo i Crimini di Lesa Umanità, come genocidio etnocidio ed altro, hanno potuto impiantarsi ed estendersi in modo particolarmente massiccio.

Dalla metà degli anni '60, l'esercito del Guatemala ha il controllo effettivo dell'apparato statale. La violazione dei diritti umani è da attribuire agli organismi di sicurezza dello Stato, specialmente all'esercito e ad altri gruppi armati incluso il cosiddetto apparato "clandestino di repressione", che è stato costituito, diretto e protetto dai servizi segreti militari. L'esercito, in nome della Sicurezza Nazionale, ha innescato e tuttora controlla una serie di azioni repressive contro la popolazione civile non combattente con conseguenze assolutamente tragiche: terra bruciata e massacri, bombardamenti su popolazioni e villaggi di campesinos e indigeni. Si susseguono costantemente persecuzioni, sparizioni forzate, torture ed esecuzioni sommarie. I sopravissuti sono costretti a vivere in veri e propri campi di concentramento chiamati "villaggi modello" nei quali, oltre ad essere costretti a risiedere, vengono sottoposti ad un processo di ideologizzazione obbligatoria e ad altre misure coercitive come i lavori forzati.

E ancora la militarizzazione attraverso le cosiddette "pattuglie di autodifesa civile", che obbliga centinaia di campesinos a prendere parte ad azioni anti-guerriglia; la violenza sistematica sulle donne da parte delle truppe che partecipano alla repressione.

Tanto "governi di fatto" come quelli civili, sono conniventi e permettono l'impunità attraverso l'auto amnistia come quella emanata nel caso del generale Mejia Victores, giorni prima del passaggio di consegne del governo a Vinicio Cerezo; attraverso il riconoscimento di decreti-legge emanati dai governi di fatto, mediante disposizioni transitorie di carattere istituzionale; attraverso la convalida di decreti che legalizzano il controllo militare sulla popolazione civile. Nessuna autorità promuove azioni per individuare i responsabili penali. Le diverse denunce e prove circa i Crimini di Lesa Umanità non sono oggetto di investigazione e i loro autori non sono perseguiti.

H. HONDURAS

20. Paese caratterizzato da una democrazia di transizione, sta sempre più investendo le sue scarse risorse nella militarizzazione. Il suo governo ha permesso l'intervento degli U.S.A. nelle questioni interne attraverso l'appoggio militare per l'acquisto di armamenti, una forte presenza di consiglieri militari nell'esercito, la formazione di ufficiali in strategie anti-guerriglia: il potere politico delle Forze Armate si è accresciuto fino al punto di detenere un controllo reale sul potere civile.

Il sostegno ideologico, economico e tecnico degli U.S.A. alle Forze Armate dell'Honduras ha avuto come conseguenza l'affermarsi della dottrina della Sicurezza Nazionale nel decennio scorso, con il relativo susseguirsi di crimini e violazioni dei diritti umani nei confronti di coloro che erano considerati pericolosi per la sicurezza dello Stato. Il Battaglione 3-16 dell' Esercito, i cui militari sono stati formati negli U.S.A., si è reso colpevole di sparizioni forzate, assassinii politici, torture, persecuzioni, detenzioni illegali.

I meccanismi dell'impunità si fondano sulla supremazia del potere militare su quello civile sulla mancanza di volontà politica del governo nel far rispettare rigorosamente la legge e si esprimono nel palese disconoscimento da parte delle Forze Armate di qualsiasi autorità giudiziaria e nella sottomissione di giudici e magistrati alla volontà militare. Tutto ciò ha avuto una esplicitazione esemplare nel novembre 1987, nella promulgazione da parte dell'organismo legislativo, di un'amnistia ampia, generalizzata e incondizionata ai colpevoli di Crimini di Lesa Umanità.

I. PANAMA

21. Dopo molti anni di regime militare, il paese, a partire dal 1990, è stato governato da un governo apparentemente civile che non è altro tuttavia che il "traduttore" della volontà del governo U.S.A..

L'intervento militare degli U.S.A. nel dicembre 1989 è stato accompagnato da numerosi Crimini di Lesa Umanità: stragi di popolazioni civili non belligeranti, uccisione di membri delle Forze di Difesa al di fuori delle azioni belliche, bombardamenti indiscriminati, azioni crudeli e degradanti, distruzione di abitazioni, proprietà e beni di sussistenza di molte persone e famiglie.

Migliaia di persone spogliate violentemente di tutto si trasformavano in una massa di disperati costretti a vivere nei rifugi, dove le condizioni sub-umane di vita fanno paradossalmente rimpiangere un passato di dura lotta per la sopravvivenza. Le strutture costituzionali del potere pubblico, e di conseguenza le procedure e la pratica di amministrazione della giustizia, sono istanze profondamente viziate non solo per l'intervento nord americano ma anche in conseguenza della prassi sviluppatasi sotto i precedenti regimi. È una realtà che non lascia intravvedere la possibilità di far piena luce sui crimini, né di punizione per i colpevoli, né di riparazione per le vittime.

J. PARAGUAY

22. In una struttura politica di transizione, sotto l'attenta e discreta vigilanza dell'esercito, la leadership governativa attuale - nei tre rami del potere pubblico - è costituita da elementi del regime di Stroessner, molti dei quali accusati, dall'opinione pubblica e in alcuni casi davanti ai tribunali, di essere gli autori di Crimini di Lesa Umanità.

Dal 1954 al febbraio del 1989 il Paraguay è stato governato da una dittatura che ha violato sistematicamente i diritti umani fondamentali ed i diritti economici, sociali e culturali del popolo paraguaiano. Il sistema di potere rappresentato dallo "Stroenismo" era una forma moderna di dispotismo, una organizzazione con potere assoluto, arbitrario, concentrato nelle mani di una sola persona e di un ristretto gruppo dominante, che s'era preoccupato di dotarsi di una serie di strumenti giuridici anti-democratici inseriti nella Costituzione del 1967. Gli avvenimenti del febbraio del 1989 hanno costituito una conferma ulteriore della incompatibilità di quel regime con il rispetto dei diritti umani: la legittimità del violento colpo di stato che costò molte vite è stata di fatto giustificata dal Generale Rodriguez con la necessità di rompere quella intollerabile repressione.

La realtà dei Crimini di Lesa Umanità sembra incommensurabile: assassini, torture, sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie, esilio in massa di cittadini, condizioni sub-umane dei campesinos in gran parte senza terra hanno caratterizzato la storia di questa dittatura.

Tra i meccanismi di impunità è da segnalare la posizione della Camera dei Deputati e del Senato, la cui maggioranza è costituita da membri del partito Colorado decisi ad impedire una modifica reale della legislazione vigente, che prevede la prescrittibilità di numerosi processi. La presenza nell'Esecutivo di membri del partito Colorado - sostenitore del regime di Stroessner e dell'attuale Presidente Rodriguez - serve a tutelare persone colpevoli di delitti quando addirittura non garantisce loro una scorta-protezione delle forze di polizia.

Il potere giudiziario, dipendente dal potere Esecutivo, che nomina e rimuove i giudici, è sottoposto alla volontà politica dell'attuale governo e si può considerare praticamente inesistente.

Le Forze di Sicurezza (la Polizia) difendono di nascosto le forze repressive del precedente regime.

K. PERU'

23. Il nuovo governo del Presidente Alberto Fujimori mantiene la politica e i metodi di azione dei precedenti regimi, come ad esempio la generalizzazione dell'uso dello stato di emergenza e dei politici-militari; il funzionamento di organismi para-militari; la restrizione dei poteri civili, la crescente autonomia delle Forze Armate.

Negli ultimi anni nella cosiddetta "lucha contrainsurgente", si sono moltiplicati i Crimini di Lesa Umanità: migliaia di detenuti-scomparsi; esecuzioni arbitrarie, mirate ed indiscriminate; impiego sistematico della tortura come metodo di interrogatorio; massacri di campesinos; saccheggi ed incendi di villaggi e attentati contro membri di organizzazioni non governative per la difesa di diritti umani.

In alcuni casi la repressione viene esercitata direttamente dalle Forze Armate; in altri casi dai cosiddetti "Comitati di Difesa Civile" e da altre strutture para-militari.

Si può senz'altro affermare che esistono fondati indizi per ritenere che lo Stato peruviano - nonostante l'apparente cornice normativa di riconoscimento e protezione dei diritti umani e la sottoscrizione e ratifica degli strumenti internazionali fondamentali relativi a tali diritti - favorisce e/o tollera in realtà crimini gravissimi e la loro impunità.

Le Forze Armate operano al limite dei controlli previsti dalla Costituzione e dalle leggi; tutto questo a fronte della passività della maggior parte degli organi dello Stato.

La legge che stabilisce che la giustizia militare è l'unica competente ad individuare i colpevoli di crimini contro i diritti umani commessi dalle Forze Armate e di Polizia, favorisce l'impunità degli stessi.

L'estensione del potere militare nelle zone di emergenza ha fatto sì che il potere militare prevalga di fatto rispetto alle autorità di controllo, cioè gli avvocati e i giudici, che si vedono ostacolati arbitrariamente nell'esercizio delle loro funzioni.

I rapporti delle commissioni parlamentari sui gravi fatti accaduti nelle zone di emergenza sono stati contestati dalla maggior parte dei parlamentari, che si è mostrata complice del potere esecutivo e militare.

D'altra parte, con la motivazione di rispondere alla violenza strutturale dello Stato e alla crescente impunità, le organizzazioni guerrigliere, sebbene con intensità diversa, hanno commesso gravi infrazioni contro il Diritto Umanitario.

L. URUGUAY

24. Dopo 12 anni di dittatura, l'Uruguay vive il suo secondo periodo di governo costituzionale. Le Forze Armate sono subordinate al potere civile malgrado alcune prese di posizione antidemocratiche. Non è meno vero d'altra parte che numerosi quadri militari molto legati alla dittatura e accusati di gravi violazioni dei diritti umani sono stati promossi di grado (occupando incarichi di maggior potere) ed alcuni di loro hanno rivendicato la partecipazione alla lotta antisovversiva tra il 1973 e il 1985.

A partire dalla "Dichiarazione di Guerra Interna" approvata dal Parlamento nel 1972 sotto il governo Bordaberry e dalla "Legge di Sicurezza Nazionale" dello stesso anno, le istituzioni legislative e giudiziarie sono praticamente decadute di fronte al potere militare, che ha così instaurato la repressione più arbitraria non solo contro i militanti Tupamaros ma contro ogni "partigiano" democratico.

Bordaberry cede definitivamente di fronte alle Forze Armate con il patto di Boisso Lanza nel 1973. Fino al 1986 si vive sotto un regime di terrore. Tutte le garanzie civili vengono abolite; la detenzione arbitraria e le più aberranti forme di tortura divengano pratiche sistematiche. La Giustizia Militare, applicata ai civili, legittima la barbarie. Migliaia di persone - uomini, donne, bambini - sono arrestate o fatte sparire. I diritti umani vengono sistematicamente violati.

Le caratteristiche della repressione cambiano sotto l'attuale governo: le forze di polizia violano costantemente i diritti e le garanzie fondamentali di uruguaiani accusati di reati comuni, convinte come sono di non essere perseguibili grazie all'impunità di cui godono gli autori materiali e i mandanti di crimini di Lesa Umanità. Questa impunità è stata infatti legalizzata dal governo civile con la "Ley de Caducidad de la Pretención Punitiva del Estado" emanata dal Parlamento nel 1986. L'organismo giudiziario interpreta in modo estensivo tale legge e la "applica" ai crimini marginali di delinquenza comune commessi durante la dittatura. In conclusione, l'impunità in Uruguay viene sancita da una norma giuridica vincolante.

M. MECCANISMI DELL'IMPUNITÀ

Tra i meccanismi di impunità, comuni ai diversi paesi, possiamo evidenziare i seguenti:

25. a. Il sistema giudiziario in molti paesi dell'America Latina, anziché assicurare dei mezzi di ricorso contro l'impunità, rappresenta un meccanismo di protezione. Così come le vecchie strutture militari e di polizia, così anche i giudici designati dalle dittature, al pari dei militari, vengono successivamente confermati nel loro incarico dai governi costituzionali e dal Parlamento. Nello stesso modo sopravvivono i vecchi fori speciali per giudicare i militari e la polizia. La non-volontà di sottoporre a giudizio i militari incriminati per delitti di Lesa Umanità si traduce nel rifiuto dei tribunali di applicare il Diritto Internazionale.

26. b. In alcuni casi, la creazione, da parte dei governi, di commissioni od organi giudiziari speciali non è stata che una tattica per dilazionare o allargare procedimenti evitando così di individuare i veri responsabili.

27. c. La disinformazione o l'indifferenza alla violazione dei diritti umani da parte della stragrande maggioranza dei mezzi di comunicazione di massa costituiscono a loro volta un meccanismo che assicura l'impunità. A parte alcuni casi eccezionali e coraggiosi, i mezzi di comunicazione di massa evitano di verificare le versioni ufficiali del governo limitandosi a diffonderle. A volte si arriva anche a coprire gli autori dei crimini, a fornire dati falsi, a giustificare i metodi repressivi in nome della democrazia. In questo modo si prepara l'opinione pubblica ad accettare come cosa ovvia che alcuni gruppi sociali siano oggetto della repressione.

28. d. I metodi di repressione contro i movimenti popolari, quando includono le intimidazioni delle vittime, ben sapendo che per queste è ben difficile qualsiasi ricorso a giudici o a tribunali, costituiscono per se stessi meccanismi di impunità. Così protetta, la repressione finisce frequentemente per considerare come "delitto" qualunque manifestazione di protesta e anticonformismo.

29. e. L'amnistia si traduce nella "perdita di memoria" ufficiale che pretende di negare il passato e i Crimini di Lesa Umanità compiuti. In particolare sono contrarie a qualsiasi principio giuridico le auto-amnistie che i governi militari si concedono prima della scadenza e che sono poi accette e giustificate dai successivi governi civili come frutto di negoziazioni stipulate contravvenendo ai principi stabiliti dal Diritto Internazionale sulla imprescrittibilità dei Crimini di Lesa Umanità.

30. f. Il ricorso ai referendum e ai plebisciti è stato di fatto manipolato per convertirli in altrettanti meccanismi di impunità. L'esperienza uruguaiana mostra che, con la manipolazione dell'opinione pubblica attraverso i mezzi di comunicazione di massa, i poteri costituiti possono neutralizzare le istanze morali e legali della società civile.

31. g. Il perdurare della Dottrina della Sicurezza Nazionale e il consenso accordatole da settori della società civile costituiscono un ostacolo per porre fine all'impunità. In molti casi l'instaurarsi di governi democratici non altera l'adesione delle Forze Armate a questa ideologia che anzi è rafforzata dal neo-liberismo in materia economica. Dottrina della Sicurezza Nazionale e neo-liberismo non fanno che protrarre le repressioni e l'impunità. Per concludere, la mancanza di volontà politica rappresenta un ostacolo all'instaurazione della giustizia.

32. h. Bassi livelli di democrazia partecipativa, economica e sociale si traducono in ulteriori spazi per i difensori dell'impunità. Ciò nonostante importanti sono i progressi raggiunti dalle organizzazioni popolari e di difesa dei diritti umani. Senza dubbio i risultati della lotta contro l'impunità sono condizionati all'avanzamento del processo democratico, a sua volta ostacolato proprio dalla pratica dell'impunità.

33. g. Per concludere possiamo chiederci: qual'è il risultato del processo di democratizzazione degli anni '80? Analizzate da vicino, le "democrazie" appaiono limitate e condizionate. Gli eserciti ritornati nelle loro caserme, non sono lontani dal potere del quale potrebbero tornare ad impossessarsi nel momento opportuno. Per ora si tratta di un potere condiviso nel quale le modalità di partecipazione e il peso delle due componenti (militare e civile) sono molto diseguali e variabili.

34. i. La democrazia è limitata: non esistono proposte per un piano economico, politico, sociale o culturale che permettono di eliminare le cause della violazione dei diritti umani. Si è soliti identificare il concetto di democrazia con il rito delle elezioni. La passività nei confronti delle elezioni è funzionale e necessario al mantenimento di un modello in cui la società civile non ha nessun potere decisionale.

Da qui la necessità di affrontare il problema delle cause.

Capitolo III ELEMENTI DI ANALISI

A. CAUSE DEI CRIMINI DI LESA UMANITÀ E DELL'IMPUNITÀ

35. Quando si esamina complessivamente la situazione di paesi latino-americani, che presentano situazioni generali e dati di fatto simili e simultanei al di là delle caratteristiche proprie di ciascuno, si può dedurre che le cause non sono soltanto specifiche di singoli paesi, ma sopratutto di ordine generale. Tre appaiono fondamentali: il Sistema Economico Mondiale, la natura dello Stato latino-americano e l'influenza degli U.S.A. nella regione.



a. IL SISTEMA ECONOMICO MONDIALE

36. Le dittature sviluppatesi in vari modi nel continente tra il 1964 e il 1985 e le "nuove democrazie" che sono loro succedute, non possono essere giudicate prescindendo dalle caratteristiche attuali dell'ordine economico. In un primo tempo sono sorti regimi autoritari, per lo più di natura militare, dove le Forze Armate si sono trasformate in strumenti di consenso nazionale. Lo Stato si è identificato con l'istituzione militare. Tale processo ha corrisposto all'internazionalizzazione dell'economia che ha modificato le forme di intervento dello Stato inteso come strumento di diffusione del sistema di mercato all'interno della società. Infatti l'economia mondiale si è basata sempre più sull'accumulazione e la valorizzazione del capitale internazionale.

37. Per affrontare la nuova situazione, i paesi latino-americani hanno dovuto aprirsi ad un flusso consistente di investimenti e capitali stranieri, unica soluzione per assicurare il passaggio da una politica economica basata sulle importazioni a una dinamica incentrata sulle esportazioni. Questo cambiamento esigeva anche una trasformazione degli strumenti di controllo e di regolamentazione dell'economia, con la conseguente centralizzazione del potere monetario e finanziario e con l'assegnazione di un ruolo centralizzatore allo Stato.

Nella misura in cui questo stesso Stato diveniva strumento essenziale per vincolare l'economia nazionale alle agenzie economiche internazionali, l'intensità dell'intervento finì per dipendere sia dal livello di sviluppo delle forze produttive locali che dal contesto internazionale.

Queste trasformazioni hanno spinto i paesi latino-americani verso una logica dell'offerta, obbligandoli ad adottare un modello di produzione imposto dall'esterno e di fronte al quale hanno dovuto ristrutturare anche la domanda. Tutto ciò si è tradotto in una emarginazione sociale, che ha visto escluse le classi popolari dall'accesso ai vari beni di consumo. A livello politico, la nuova struttura di potere ha ricreato le antiche alleanze di classe e ha favorito in particolare l'alleanza fra le classi dominanti locali e la borghesia internazionale. Questa intesa è divenuta talmente forte ed esclusiva, da provocare lo sviluppo di una opposizione delle classi subalterne.

38. I protagonisti del nuovo modello di politica economica hanno stabilito nuove forme di gestione per promuovere la produttività delle imprese, a scapito dell'equilibrio sociale promosso dai regimi populisti. Il processo si è caratterizzato per un alto grado di militarizzazione della società civile più o meno accentuato a seconda dei casi.

39. Durante questo periodo si è intensificata su scala mondiale la concentrazione del capitale. L'alta disponibilità di euro e petrodollari, conseguente alla crisi del petrolio del 1974, si è tradotta in un flusso accelerato dei prestiti ai paesi sottosviluppati creando il fenomeno del Debito Estero (1). La crisi degli anni '80 ha modificato le condizioni dell'offerta e i tassi d'interesse. Rapidamente il ruolo dei paesi sottosviluppati e dell'America Latina è cambiato. Da importatori di capitali attraverso gli investimenti e gli aiuti pubblici, si sono trasformati in esportatori di capitali verso i paesi del capitalismo centrale. È a partire dal 1982 che questa inversione di tendenza si realizza, causando durante il decennio un trasferimento annuo di risorse oscillante secondo gli anni tra i 20 e i 30 milioni di dollari (2). Nel 1990 gli interessi sul debito estero raggiungono il 30% degli introiti (3).

In conseguenza delle direttive degli organismi finanziari internazionali (FMI e Banca Mondiale) si è sviluppato un nuovo modello di accumulazione, sottoposto a pesanti programmi di aggiustamento, chiave di volta della creazione delle nuove risorse finanziarie. Era necessario disporre di più valuta per far fronte agli interessi del debito estero mentre si sviluppava la tendenza ad escludere dal processo di internazionalizzazione della produzione buona parte dei paesi della periferia esigendo più prodotti nel settore dell'energia, materie prime, minerali, prodotti alimentari, risorse umane (fenomeno delle emigrazioni). Per contro tali prodotti perdevano valore di interscambio: dal 1960 le materie prime agricole hanno perso il 30% del loro valore, la produzione alimentare il 27%, i minerali il 14%.

Sono diversi i processi che determinano questo flusso: nuove linee di credito vengono aperte per pagare quelle già esistenti. Il processo di privatizzazione, in molti casi, significa una denazionalizzazione. In sintesi, si può dire che la logica di questo sistema economico e sociale si estende sempre più a livello mondiale. I paesi del continente latino-americano si scontrano con la logica del capitalismo centrale che non è compatibile con un modello di sviluppo endogeno. Ogni società è costretta a interiorizzare fino in fondo questa logica, a livello economico, sociale e culturale.

40. Le classi dominanti del continente svolgono un ruolo determinante in questo processo, favorendo la fuga di capitali. Nel 1989 si stimava che soltanto in 10 paesi del continente (Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Perù, Uruguay e Venezuela) la fuga del capitale superava i 243 miliardi di dollari, pari al 70% del debito estero (4). In questo modo la borghesia latino-americana strettamente legata ai centri del potere capitalistico, si è caratterizzata per aver seguito una linea economica subalterna, favorendo lo scatenarsi di grossi conflitti sociali e realizzando, in definitiva, un vero e proprio attentato contro la vita del popolo.

41. Simili programmi economici implicano infatti determinate politiche sociali che producono effetti sociali e politici disastrosi. I governi per ridurre le spese contraggono quelle per l'educazione e la salute, con la conseguenza di una crescita del tasso di analfabetismo, e di mortalità infantile; eliminano i sussidi al consumo facendo così salire i prezzi dei prodotti primari con conseguenze nefaste sull'occupazione. La stessa logica del "sistema globale" impedisce di ridurre in maniera significativa le spese militari. Sono le classi popolari a pagare il prezzo degli aggiustamenti economici e non può sorprendere quindi che tutto questo abbia provocato, in vari paesi latino-americani, conseguenze conosciute come "distorsioni FMI", che si traducono, tra l'altro, in varie decine di morti.

42. Le condizioni fisiche e sociali delle classi subalterne, già precarie da secoli, anziché migliorare, hanno finito così per peggiorare in modo notevole nel corso degli ultimi anni. I dati di alcuni rapporti nazionali lo confermano. In Guatemala e in Honduras, il 77% della popolazione vive in uno stato di assoluta miseria. La denutrizione infantile è del 62% nel primo paese e del 75% nel secondo. L'analfabetismo è aumentato in Guatemala fino a raggiungere il 70% della popolazione. La disoccupazione, in alcuni paesi, tocca il 30% o il 40% della popolazione attiva. Nello stesso tempo cresce l'importazione di beni di consumo di lusso, facilitata sovente da un modello agro-esportatore che favorisce ristretti gruppi sociali; aumenta la concentrazione di terre (capitale agrario) provocando conflitti per la terra come in Brasile. In diversi casi, l'alleanza prodotta dai meccanismi finanziari tra la borghesia e i narcotrafficanti rafforza una struttura di classe, che è pericoloso tentare di mettere in discussione, come nel caso Colombia.

Questa vera e propria "cultura del privilegio" provoca reazioni popolari che sono oggetto di repressione e che, in molti paesi, si sono trasformate in movimenti armati per far fronte alla chiusura totale della società.

43. Si può concludere che l'aggiustamento economico basato su interventi di carattere monetario si rivela nello stesso tempo anti-popolare e anti-democratico. I nuovi regimi civili dell'America Latina, che sono subentrati alle dittature, dispongono di un margine di azione molto ristretto. Di fronte al perdurare dei Crimini di Lesa Umanità e alla volontà di assicurare la loro impunità quando sono stati commessi durante i regimi dittatoriali, è evidente che le "nuove democrazie" costituiscono, di fatto, una nuova forma politica finalizzata a garantire la fase attuale del modello di accumulazione. In questo senso si può parlare di "democrazie limitate".

Senza dubbio la situazione di repressione, la militarizzazione della società, la difficoltà di negoziati con i gruppi armati dei paesi del Centro America o della Colombia indicano che altri fattori giocano un loro ruolo preciso.

Per questo è necessario analizzare la natura dello Stato latino-americano.

b. NATURA DELLO STATO

44. Certamente la realtà delle democrazie in America Latina è la conseguenza della loro relazione di dipendenza con l'estero: imposizione del mercato mondiale attraverso la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale; integrazione nel sistema militare panamericano. Sarebbe tuttavia sbagliato non riconoscere le cause interne, anche se ogni tipo di sviluppo ha luogo in un contesto internazionale.

45. Marco Kaplan giustamente chiama lo Stato latino-americano sorto dopo l'indipendenza, "Leviatan Criollo", eredità dell'epoca coloniale, Stato che si impone dall'alto. È il "dio mortale" o secolarizzato, come lo ha definito Thomas Hobbes, che si impone agli uomini giudicati incapaci di regolare i loro comuni destini, sia sul piano sociale che politico. Esiste un netta separazione tra dominatori e massa dominata. All'interno di questo quadro è da rilevare anche una certa differenza, per esempio tra l'America Centrale, tanto condizionata dalla sua situazione geo-politica, e i paesi del Cono Sud.

46. Di certo il modello costituzionale rappresentativo importato non ha impedito che l'esercizio del potere fosse monopolizzato dalle élites agrarie e urbane. I partiti politici - partiti dei notabili - caratterizzati da diverse forme di clientelismo non hanno cercato di integrare le grandi masse popolari. Anziché integrazione e mediazione, c'è stata dominazione, violenza, impunità. L'impunità era funzionale all'imposizione e al consolidamento di un sistema di dominazione privo di un apparato centrale ampio e moderno. Si è creata una frattura tra lo Stato di élites da una parte, e società, nel senso più ampio del termine, dall'altra.

47. Dopo regimi di relativa stabilità (l'Argentina Radicale, il Cile, l'Uruguay, il Costa Rica) e diverse esperienze di populismo, è di nuovo l'ora dello Stato autoritario (e utilitaristico), del "Léviatan Criollo", Rivisto e calibrato in base alle esigenze del mercato mondiale. La nuova realtà dello Stato di Sicurezza Nazionale è una reincarnazione del "Léviatan Criollo".

Certo, questo "Léviatano" non è quello di un tempo o quello che avrebbe potuto essere. Lo Stato ha abdicato nei confronti del mercato mondiale per convertirsi nel suo agente; mantiene così la sua funzione repressiva, garantendo l'ordine stabilito e il suo ritmo di modernizzazione all'interno del sistema internazionale. Debole nel suo ruolo di promotore di un progetto autonomo, proprio perché gli manca volontà politica, è invece forte nella sua funzione repressiva.

48. Alcuni pensano che si deve fare un "distinguo" per i paesi in cui il monopolio della repressione dello Stato sembra svanire di fronte ai gruppi paramilitari. Ciò è vero se si parte dal criterio secondo cui una delle funzioni primarie dello Stato è quella della protezione dei cittadini contro ogni tipo di violenza e della punizione dei crimini. La realtà non corrisponde tuttavia a una logica di questo tipo. La logica dello Stato difensore del diritto è sostituita da un'altra.

49. La violenza professata dallo Stato non è più di moda: è criticata sul piano internazionale, crea discredito. Quindi è meglio la democrazia. Però sotto questo, camuffate sotto questa etichetta, si sviluppano o si mantengono reti di forze repressive, un torbido complesso di agenti di violenza: i "paras", gli eserciti privati della mafia della droga o degli impresari, i sicari pagati dai latifondisti, etc. In questo contesto il ruolo dei pubblici funzionari consiste essenzialmente nel garantire l'impunità, che è l'unica gestibile quando si ha come riferimento la concezione e la pratica della democrazia limitata.

Non stiamo dicendo che tutti siano complici: ministri, funzionari e giudici. Ci sono, da varie parti, posizioni critiche e progetti di riforme, ma il sistema che abbiamo analizzato è ben saldo e funziona: continua a far sparire persone, a praticare la tortura, ad uccidere.

50. Siamo di fronte ad una duplice realtà: da una parte lo "Stato contro la società" con la violenza delle forze criminali uscite da settori di questa stessa società così frantumata; violenza "privata" ma coordinata con la repressione para-statale e che si sente inoltre autorizzata grazie all'impunità di cui gode. Dall'altra parte stà quella che potremmo chiamare guerra:

- guerra contro la società tradizionale, in particolare nel caso estremamente grave della repressione in Guatemala, i cui crimini di genocidio ed etnocidio sono stati giudicati in una precedente Sessione del Tribunale Permanente dei Popoli;

- guerra contro la società civile, quella delle organizzazioni di base portatrici di volontà di democrazia dal basso, così indispensabili per la lotta per il rispetto dei diritti umani: movimenti sindacali, comunità di base, movimenti ecologici, etc.

- guerra contro gli strati più emarginati e penalizzati da una modernizzazione parziale e perversa.

Si cerca di mettere a tacere questa società "non funzionale" nel quadro di una "democrazia" amministrata dall'alto e finalizzata a preservare l'ordine costituito.

51. Tali situazioni non sono esattamente identiche in tutti i paesi, ma in tutti i paesi esistono tendenze più o meno accentuate in questa direzione. Ultimamente però, di fronte alle esigenze contraddittorie del sistema finanziario internazionale e dei settori popolari, gli Stati latino-americani sono entrati in una crisi che li costringe a cercare mediazioni con le forze democratiche. Questa politica contraddittoria causa instabilità con conseguenti nuove repressioni, ma l'azione organizzata dei gruppi popolari che stanno conquistando nuovi spazi, crea una dinamica nuova, annuncio, anche se difficile, di un futuro migliore.

c. INFLUENZA DEGLI STATI UNITI NELLA REGIONE

52. La storia mostra una lunga diffusione cronologica di interessi degli U.S.A. in America Latina. La politica tradizionale degli U.S.A. è sempre stata quella di stabilire un'influenza dominante - economica, finanziaria, militare e politica - in questo emisfero, escludendo l'influenza delle altre potenze. Per mantenere il loro predominio, gli U.S.A., nonostante le leggi internazionali ed i trattati, insistono nel mantenere il diritto di intervento nei paesi latino-americani, in particolare in quelli della zona dei Caraibi e del Centro America, senza escludere la forza delle armi, e ad organizzare governi totalmente dipendenti. Gli interventi di volta in volta paradossalmente giustificati in base al pretesto di dover proteggere i diritti umani (il corollario di Roosvelt - la dottrina Monroe) o di ristabilire la democrazia (Woodrow Wilson), si sono caratterizzati per la loro feroce brutalità e l'imposizione di dittature militari.

53. In anni recenti, dopo la rivoluzione cubana e in risposta alla cosiddetta guerra fredda, gli U.S.A. hanno raddoppiato gli sforzi per stabilire la loro influenza e il loro controllo sui paesi dell'emisfero, ponendo speciale attenzione all'obiettivo di mantenere tale controllo sulle forze armate, sulle forze di polizia e sui servizi di spionaggio.

Questo periodo è stato caratterizzato dall'intervento militare dichiarato nella Repubblica Dominicana nel 1965; quelli effettuati in forma indiretta in Brasile nel 1964, e in Cile nel 1973, in collaborazione con gli eserciti dei rispettivi paesi, con il preciso intento di scalzare i governi eletti democraticamente e di appoggiare le successive dittature militari strettamente legate a Washington nella lotta contro i "comunisti" dell'emisfero. Questa lotta in Brasile e in Cile è servita da pretesto per violazioni in massa dei diritti umani.

Nel corso degli anni '80, sia la rivoluzione in Nicaragua e il sorgere della Contras, sia la guerra in Salvador offrono l'opportunità all'amministrazione Reagan di avviare un nuovo programma di intervento in America Latina, rafforzando i legami tra le forze di sicurezza nazionali di tutti i paesi dell'emisfero. Il programma si è concretizzato nella Guerra di Bassa Intensità contro il Nicaragua e nell'invasione aperta di Grenada (1983) e Panama (1989), ogni volta con conseguenti massicce violazioni dei diritti umani.

54. Questo Tribunale si chiede: qual'è la responsabilità giuridica degli U.S.A. per i crimini e le violazioni da parte delle forze di sicurezza nazionali e per il fenomeno dell'impunità nell'America Latina di oggi, tenendo conto della loro politica d'influenza e della volontà di mantenerla?

55. a) È certo che gli U.S.A. hanno una grande capacità di influenzare in modo determinante la condotta e la politica di altri Stati per quanto concerne la pratica dei diritti umani. Tale potere deriva da due fattori complementari: l'autoattribuzione di un ruolo di arbitro mondiale e di modello di riferimento nel campo dei diritti umani, dopo il processo di Norimberga; l'effettivo predominio, all'interno degli organismi mondiali e regionali: le Nazioni Unite e l'Organizzazione degli Stati Americani. In conseguenza della Guerra del Golfo e della fine della Guerra Fredda, l'influenza è decisamente aumentata e gli U.S.A. sono rimasti l'unica superpotenza.

56. b) Gli U.S.A. hanno fatto uso della loro influenza economica in America Latina direttamente e attraverso il ruolo predominante assunto all'interno degli organismi finanziari (FMI e BM), con l'obiettivo di modificare e controllare la politica economica degli Stati dell'America Latina. È evidente che un simile potere di influenza economica avrebbe potuto esercitarsi anche per controllare e favorire il rispetto dei diritti umani. Ma ciò non è avvenuto.

57. c) Più direttamente, gli U.S.A., attraverso l'imposizione o l'appoggio della dottrina della Sicurezza Nazionale, hanno favorito lo sviluppo e di fatto hanno creato le forze militari e di sicurezza che oggi esistono in America Latina. L'influenza degli U.S.A. sul sistema militare e di polizia si esercita, in pratica, attraverso frequenti missioni di consiglieri militari, la creazione di centri della C.I.A. e di una rete di istituzioni e di organismi finalizzati all'addestramento e all'indottrinamento. Gli U.S.A. equipaggiano e finanziano in gran parte le forze armate dell'America Latina; dato un simile coinvolgimento, è ovvio che essi conoscono i loro piani di intervento. È chiaro pertanto che gli U.S.A. hanno una notevole responsabilità nelle gravi violazioni dei diritti umani, nelle quali le forze militari e di polizia sono state tante volte coinvolte. Non prevenire i crimini o per lo meno non tentare di farlo, ed anche non rivelarli, può giustificarsi come un crimine, nel caso di omissione di un preciso obbligo giuridico.

Per esempio, in un paese come l'Honduras in cui l'influenza degli U.S.A. è assoluta, questa pratica omicida può configurarsi come una forma di complicità mediata, quasi diretta, della pratica dell'impunità.

58. d) La pubblicazione di rapporti annuali sui diritti umani da parte del Dipartimento di Stato indica due cose: a) gli U.S.A. sono perfettamente informati; b) c'è una attenta selezione di questa documentazione per evitare il rischio di una condanna degli Stati dell'America Latina considerati amici o possibili alleati. Questa prassi si traduce di fatto in uno stimolo a nuove violazioni e in un metodo che garantisce l'impunità.

59. e) Classificare come "segrete" le informazioni di cui gli U.S.A. dispongono sulle gravi violazioni dei diritti umani nei paesi dell'America Latina - fatto ancor più grave quando si verifica la partecipazione diretta o indiretta di ufficiali degli U.S.A. - rappresenta in concreto un abuso del sistema di classificazione, finalizzato a proteggere la Sicurezza Nazionale degli U.S.A.. Il pretesto addotto per giustificare questa manipolazione delle informazioni sulle violazioni gravi dei diritti umani e la preoccupazione per la "sicurezza" degli altri Stati e per la protezione delle fonti e dei metodi del servizio di spionaggio degli U.S.A., e dei suoi legami con le forze di sicurezza, autori dei crimini. Tali motivazioni rappresentano un evidente abuso del sistema di "classificazione" delle informazioni e non giustificano la non-osservanza del diritto internazionale, che impone di non venir meno ai propri obblighi.

60. f) Nel contesto della definizione delle norme di diritto, è molto importante analizzare la prassi giudiziaria degli U.S.A. in relazione alla "Sicurezza Nazionale" e la manipolazione delle relazioni con l'estero che molte volte coincidono (sono tutt'uno) con tale Dottrina. I tribunali U.S.A. si rifiutano di prendere in esame i casi che implicano la chiamata in causa dell'Esecutivo per il comportamento tenuto in materia di relazioni con l'estero, in base all'argomento secondo il quale l'Esecutivo può essere obbligato solo sulla base di una legge precisa e solo per questioni che riguardano il controllo del bilancio. Tale posizione configura una forma di impunità di fatto da parte dell'Esecutivo riguardo a "Sicurezza Nazionale/relazioni con l'estero". È evidente che la formula della non-responsabilità dell'Esecutivo spinge i governi e le forze di sicurezza degli Stati dell'America Latina a imitarla, ogni volta che si possono invocare motivi di "Sicurezza Nazionale". La gestione del caso Iran-Contras con le sue implicazioni per l'America Latina e i legami degli U.S.A. con le forze di sicurezza di paesi della regione da parte della Corte e del Congresso U.S.A., può considerarsi una dimostrazione diretta dell'impunità garantita ad ufficiali degli U.S.A., che hanno violato norme del diritto nazionale e internazionale e anche un modello di riferimento per i servizi di sicurezza dell'America Latina.

In sintesi, il ruolo degli U.S.A., anche quando ci si limita all'analisi del sistema dei rapporti di sicurezza, è stato molto negativo per quanto riguarda le gravi violazioni dei diritti umani in America Latina. Ancor più, l'abuso del sistema di classificazione delle informazioni e il modo in cui sono state applicate le norme di diritto relative alla sicurezza nazionale degli U.S.A. hanno reso molto difficile la rivelazione e le indagini relative a quelle gravi violazioni.

B. CONSEGUENZE DEI CRIMINI DI LESA UMANITÀ E DELL'IMPUNITÀ

61. Le conseguenze della vera e propria situazione di criminalità, nel quadro globale che si è descritto, esercitata dallo stesso Stato e da gruppi para-legali, sono di diverso tipo.

62. Innanzitutto è da segnalare la distruzione del tessuto sociale. La violenza colpisce gruppi sociali ben definiti: campesinos, operai e classi popolari urbane, sono oggetto di repressione anche quando non siano coinvolti in movimenti organizzati. In Brasile sono i marginali, in particolare i minori, le vittime degli assassinii organizzati. La popolazione indigena è oggetto specifico di massacri che sfiorano il genocidio - come è stato segnalato dalla sentenza del Tribunale Permanente dei Popoli sull'Amazzonia brasiliana, il 12-13 ottobre 1990 -; gli indigeni sono confinati in "villaggi modello" o nei cosiddetti "poli di sviluppo" dopo essere stati espulsi dalla loro terra.

Nello stesso tempo gruppi sociali significativi della società civile: sindacalisti, giornalisti, professori, vengono arrestati, torturati, assassinati.

63. In risposta alla violenza istituzionale, sono sorti diversi movimenti rivoluzionari che in alcuni casi sono arrivati a prendere il potere. Parecchi di questi movimenti si ritrovano in una situazione di guerra, con tutte le conseguenze che ciò significa per la popolazione coinvolta, senza che il potere statale offra condizioni accettabili per una soluzione dei problemi essenziali, obbiettivo delle lotte. Alcuni movimenti, come Sendero Luminoso in Perù, fanno uso del terrorismo come metodo di azione al limite della disperazione, con un seguito di morti e massacri, senza costituire di fatto una vera alternativa.

64. Una conseguenza importante è il consolidamento di una vera e propria "cultura della violenza". La violenza appare scontata e la morte per motivi politici perde la sua vera dimensione, specialmente per i mezzi di comunicazione di massa che ne riportano la cronaca quotidiana. La paura nel denunciare i crimini e le responsabilità, si traduce nel silenzio delle persone coinvolte. In questo modo la distruzione del tessuto sociale sfocia nella disintegrazione culturale.

65. In breve, la disintegrazione sociale causata dal modello di accumulazione economica imposto dalle odierne leggi di mercato, con le conseguenti violazioni dei diritti umani, si presenta spettacolare e drammatica. Risulta perciò indispensabile lavorare per ricercare alternative basate su altri principi.

66. L'impunità istituzionalizzata può mettere in pericolo i diritti e gli spazi politici conquistati dalla società civile. Più aumenta il discredito nei confronti dei governi democratici che non vogliono affrontare il problema dell'impunità, più il processo di democratizzazione ristagna, in quanto si pregiudica lo stesso ideale della democrazia e dello sviluppo sociale, se non di tutto il sistema politico della politica in generale. Si stabiliscono, di conseguenza, condizioni favorevoli al sorgere e allo svilupparsi di false alternative di carattere populista, caudillista e in generale di nuovi autoritarismi. Nello stesso tempo si colpiscono le famiglie, non solo imponendo loro un carico di sofferenza, ma anche di frustrazione e di impotenza per la consapevolezza di non avere alcuna possibilità di ottenere giustizia.

C. LEGITTIMAZIONE DEI CRIMINI DI LESA UMANITÀ E DELLE IMPUNITÀ

67. Le ragioni di stato fornite dai governi di "transizione democratica" nei paesi dell'America Latina, a giustificazione dell'impunità dei governi di Sicurezza Nazionale o dei loro agenti, vengono respinte da queto tribunale.

68. Una prima serie di giustificazioni riprende gli stessi argomenti propri degli Stati di Sicurezza Nazionale. Per esempio: non è possibile sottoporre a limitazioni la difesa delle istituzioni perché, se attaccate dalla sovversione con metodi criminali, è necessario rispondere con gli stessi metodi; gli interessi nazionali sono al di sopra degli interessi individuali di vendetta.

69. Una seconda serie di argomenti riguarda la necessità di una "riconciliazione nazionale". Due sono le considerazioni da proporre per dimostrare il carattere arbitrario del ricorso a tale proposta.

70. Dal punto di vista sociologico, quando si parla di riconciliazione nazionale, non ci si riferisce solamente ad un fatto di relazioni interpersonali. Ogni persona si situa in un gruppo sociale e in quanto tale, entra in un processo di riconciliazione. Per concretizzarlo, sono indispensabili tre condizioni essenziali:

1. i gruppi sociali devono incontrarsi su un piano di parità anche se relativa;

2. le ingiustizie devono essere riparate;

3. le basi sociali ed economiche di un dialogo devono essere ristabilite;

71. Dal punto di vista cristiano, il perdono, riferito all'ambito socio-politico esige innanzitutto: il riconoscimento pubblico della colpevolezza; la messa in atto di mezzi adeguati ad evitare il ripetersi dei crimini; la riparazione alle vittime.

Un documento ufficiale della Chiesa Cattolica recita quanto segue: "è ovvio che l'esigenza del perdono non annulla le obbiettive esigenze della giustizia. La giustizia, correttamente intesa, costituisce, per così dire, la finalità del perdono. In nessun passo del messaggio evangelico, il perdono, e neppure la misericordia che ne è la fonte, significano indulgenza verso il male, lo scandalo, l'ingiuria, l'oltraggio. In ogni caso la riparazione del male o dello scandalo, il risarcimento dell'ingiuria, la soddisfazione dell'oltraggio commesso, sono le condizioni del perdono. L'adempimento di tali condizioni di giustizia sono indispensabili sopratutto perché l'amore possa rivelare il suo vero volto" (Giovanni Paolo II, DIVES IN MISERICORDIA, novembre 1980).

72. Insistendo sull'argomento della riconciliazione, i difensori impliciti della impunità quando vengono interpellati sul rispetto dei diritti umani e sull'impunità dicono: che i loro governi non possono permettere un'ingerenza straniera che attenti all'autodeterminazione e alla sovranità del paese.

Non dicono che si dimenticano di questa argomentazione quando promuovono la denazionalizzazione economica dei loro paesi, sottomettendoli agli interessi del capitalismo internazionale a costo della miseria del loro popolo.

73. Dicono che la costruzione di un paese democratico esige l'oblio del passato, affinché tutti possano partecipare senza risentimenti a questo processo.

Non dicono che il passato che vogliono dimenticare è la storia del loro coinvolgimento nella politica di violazione dei diritti umani.

74. Dicono che gli interessi nazionali sono al di sopra degli interessi individuali di vendetta.

Non dicono che gli interessi nazionali sono i loro propri interessi e quelli della classe egemonica; che le vittime dei Crimini di Lesa Umanità non sono esclusivamente le persone torturate, scomparse o assassinate dagli agenti della Sicurezza Nazionale, ma tutti gli uomini a cui è negata ogni dignità.

75. Dicono che la violazione dei diritti umani è legata ad una fase transitoria nella quale si sono verificati eccessi da parte di alcuni.

Non dicono che la violazione dei diritti umani non è stato un fenomeno episodico, ma il risultato di una politica ispirata dalla Dottrina della Sicurezza Nazionale, che difendeva l'uso di tutti i mezzi (prigione, sequestro, tortura, assassinio) per assicurare il potere delle classi privilegiate e l'egemonia degli U.S.A. nel continente.

76. Dicono che la punizione di coloro che durante la dittatura si sono macchiati di Crimini di Lesa Umanità avrebbe un costo politico superiore ai risultati concreti ottenuti.

Non dicono che l'impunità di questi crimini permette il loro ripetersi.

77. Dicono che, come nel processo di democratizzazione i sovversivi sono amnistiati così devono esserlo gli agenti dello Stato implicati in crimini commessi nella lotta contro la sovversione.

Non dicono che l'amnistia è una istituzione giuridica in cui lo Stato depenalizza azioni commesse contro il suo ordinamento per ragioni politiche; e che è una aberrazione giuridica considerare inesistenti da parte dello Stato, i crimini contro i cittadini in nome della Dottrina della Sicurezza Nazionale perché ciò è un flagrante caso di autoamnistia.

Tanto meno dicono che l'amnistia non è servita per niente alle migliaia di torturati, sequestrati e uccisi; e che se, casualmente, ha favorito i prigionieri e condannato i politici, in ogni caso l'amnistia reciproca ha privilegiato sopratutto i governanti e i loro agenti.

78. Dicono che i Crimini di Lesa Umanità appartengono al passato.

Non dicono che continuano le torture contro i poveri, sospettati di delitti; che persiste l'eliminazione fisica dei sospettati di delitti comuni; che generalmente non sono ricercati nè identificati i colpevoli di delitti contro bambini, poveri, indigeni e negri; che si continua a vedere la popolazione povera come nemica o sospetta.

79. Dicono che non sono responsabili del debito estero del loro paese nè del conseguente impoverimento del popolo.

Non dicono che non hanno preso alcuna misura per responsabilizzare i governi sul problema del debito contratto, nè apriranno inchieste per verificare la legalità di tale debito, nè per ricercare chi ne ha beneficiato.

80. Dicono che vogliono la riconciliazione nazionale.

Non dicono che non prenderanno le misure necessarie per realizzare le condizioni sociali indispensabili per una autentica riconciliazione.

Capitolo IV LE BASI GIURIDICHE

A. DIRITTO INTERNAZIONALE E DIFESA DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI

81. Si deve innanzitutto affermare che i diritti umani sono materia oggetto del Diritto Internazionale, la cui regolamentazione non coincide con una esclusiva competenza dello Stato e che il Diritto Internazionale generale impone agli Stati l'obbligo di rispettare i diritti umani. All'interno di questi diritti, si individua un numero di diritti fondamentali la cui salvaguardia è principio inderogabile di Diritto Internazionale, poiché - come afferma la Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza Barcellona Traction - "data l'importanza dei diritti che sono in gioco, si può ritenere che gli Stati abbiano un interesse giuridico a che tali diritti siano protetti; gli obblighi in materia sono obblighi erga omnes". Il nucleo dei diritti umani fondamentali è costituito perlomeno dal diritto alla vita, alla integrità fisica, alla sicurezza e alla libertà della persona umana (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art. 3; Patto dei Diritti Civili e Politici, artt. 6,7,8 paragrafo 1 e 2; Convenzione Americana dei Diritti Umani, artt. 4,5,6,7 paragrafo 1).

L'evoluzione del Diritto Internazionale Generale, in questa materia, si concretizza in tre ambiti normativi differenti:

82. a. Norme sulla responsabilità degli Stati: classificano come "crimine internazionale la violazione grave e su larga scala di un obbligo internazionale che è di importanza essenziale per la salvaguardia dell'essere umano, quale la proibizione della schiavitù, del genocidio dell'apartheid" (art. 19 del Progetto di Articoli sulla Responsabilità dello Stato).

È una classificazione che comporta per lo Stato che viola tale obbligo, una responsabilità di fronte a tutta la Comunità Internazionale, esigibile da ogni Stato, e che comporta l'applicazione di una sanzione. Costituisce "un obbligo talmente essenziale per la salvaguardia degli interessi fondamentali della comunità internazionale, che la sua violazione è riconosciuta come crimine nei confronti di tale comunità nel suo insieme" (art. 19 Progetto sulla Responsabilità degli Stati).

Alla luce di questo principio, e delle note che specificano la sua caratteristica di violazione grave, su larga scala ed essenziale per la salvaguardia dell'essere umano, si può considerare Crimine Internazionale in quanto pratica sistematica realizzata da o con la complicità dei poteri pubblici:

- la sparizione forzata involontaria di persone;

- la tortura e i maltrattamenti crudeli, inumani e degradanti;

- le esecuzioni extra-giudiziarie.

83. Nell'ambito di questo nucleo di diritti fondamentali, nella prospettiva di una evoluzione del Diritto Internazionale, si deve perciò sottolineare la specificità della violazione del Diritto alla Giustizia, che può configurarsi come violazione grave e sistematica dei diritti umani; e la cui garanzia è essenziale per la salvaguardia dell'essere umano.

Debbono essere tenuti presenti in questo senso i seguenti ragionamenti giuridici.

Il rapporto tra diritti umani e applicazione della giustizia è duplice. Da una parte si considera un Diritto alla Giustizia in generale, per le cause civili e penali, stabilendo le condizioni di un debito processo. Però dall'altra parte, si considera un Diritto alla Giustizia specifico per i casi di violazione dei diritti umani. I diritti umani sono intesi, dagli strumenti internazionali, come materia essenziale di giudizio. Così è stabilito dall'art. 8 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dall'art. 18 della Dichiarazione Americana, dall'art. 13 della Convenzione Europea, dall'art. 2 del Patto dei Diritti Civili e Politici, dall'art. 25 della Convenzione Americana. In conseguenza di questi articoli, ogni violazione ai diritti umani deve essere oggetto di giudizio. Se la violazione pertanto implica un'infrazione penale, sorge l'obbligo internazionale, e non solo interno, a giudicarla e a punirla. Gli strumenti internazionali dei diritti umani consacrano, di conseguenza, un diritto umano alla giustizia nel caso di una loro violazione.

84. L'obbligo di impartire giustizia in casi di violazione dei diritti umani compete, in primo luogo, ai tribunali nazionali. Se attraverso questa via non si ottiene la riparazione e la sanzione corrispondente, il danneggiato può ricorrere all'istanza internazionale prevista. La giustizia, in caso di violazione dei diritti umani, è tanto fondamentale che la si esige anche sul piano internazionale per dichiararne il carattere di imperatività.

85. Nel sistema interamericano, il Diritto alla Giustizia, per quanto concerne la violazione dei diritti umani, è rafforzato dall'art. 27 della Convenzione Americana che stabilisce che, incluso il caso di situazioni eccezionali di attentati alla vita della nazione, non possono essere sospese le garanzie giudiziarie indispensabili a proteggere il Diritto alla Vita, l'integrità fisica e altre garanzie non sospendibili secondo la stessa disposizione.

86. Di conseguenza e concretamente, ogni violazione dei diritti umani da parte dello Stato costituisce un'infrazione ad un obbligo internazionale. La giustizia, che la disposizione internazionale in materia impone, deve intendersi nel suo significato naturale ovvio: il funzionamento di un tribunale, imparziale e indipendente, che conosce, giudica e fa applicare quanto è stabilito e che, nei casi penali, punisce i responsabili in conformità con la legge nazionale o internazionale vigente anteriormente al fatto che si giudica.

87. La nozione di diritti umani è stata dunque concepita dagli strumenti internazionali come parte integrante e non separabile dell'ordine giuridico. Un diritto la cui trasgressione non sia suscettibile di essere oggetto di giudizio è un diritto imperfetto. I diritti umani, al contrario, sono diritti fondamentali, e pertanto non è possibile che un ordinamento giuridico, che su di esso si fonda, non ne contempli la tutela giudiziaria. Questo è ancor più certo se si fa una distinzione tra diritti umani più o meno fondamentali, poiché i primi, come il diritto alla vita e all'integrità fisica, costituiscono il nucleo di ogni ordinamento giuridico contemporaneo. Non è concepibile in questo caso la mancanza di protezione giuridica, se non distruggendo la nozione stessa di ordine giuridico. In questa logica, se i diritti umani fondamentali comportano necessariamente una protezione giudiziaria, ne consegue che il Diritto alla Giustizia, in caso di violazione di tali diritti fondamentali, è parte, a sua volta, di tale nucleo inderogabile di diritto, come è espressamente stabilito dalla Convenzione Americana nell'articolo 27 già citato.

88. In questo contesto, non c'è alcuna possibilità giuridica che le violazioni dei diritti umani fondamentali, quegli stessi che sono stati violati dai Crimini contro l'Umanità, non siano sottoposte a giudizio e i loro responsabili puniti. In sintesi, l'impunità per violazione ai diritti umani fondamentali è in se stessa una violazione a questi diritti da parte dello Stato che non vuole sottomettere a giudizio tali fatti e, coerentemente con il ragionamento suesposto, è una violazione di un diritto umano fondamentale che è parte del nucleo dei diritti inderogabili. Questo Tribunale è perciò dell'opinione che l'obbligo internazionale di uno Stato di giudicare e punire i responsabili di violazioni dei diritti umani fondamentali, e in particolare dei Crimini Contro l'Umanità, è una norma imperativa del diritto internazionale appartenente alla JUS COGENS.

89. Nessun ordinamento giuridico può essere coerente se lascia al margine del suo JUS PUNIENDI, sostanziale e processuale, i più gravi attentati ai principi giuridici che protegge, mentre punisce infrazioni meno gravi.

90. b. Diritto umanitario applicabile ai conflitti armati: l'insieme degli obblighi essenziali di protezione, a partire dalla Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907, che stabilisce l'applicazione in ogni caso "dei principi del Diritto delle genti, come risulta dalle consuetudini in vigore presso le nazioni civili e dalle esigenze della coscienza collettiva"; tale diritto umanitario ha progredito e si è concretizzato ulteriormente nella Convenzione di Ginevra del 1949 e nei Protocolli Aggiuntivi I e II del 1977.

Benché raccolte nelle Convenzioni di Ginevra, queste norme - secondo il parere della Corte di Giustizia nella sentenza Nicaragua contro U.S.A. del 16 luglio del 1986, a proposito delle attività degli U.S.A. in e contro il Nicaragua - sono norme di carattere consuetudinario del Diritto Internazionale Generale e comportano un obbligo assoluto per tutti i belligeranti, sia nei conflitti internazionali sia nei conflitti a carattere non internazionale, per tutto ciò che riguarda le norme umanitarie minime dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra. In virtù di tali norme sono proibiti in qualsiasi tempo e luogo - nei confronti delle persone che non partecipano direttamente alle ostilità, inclusi gli appartenenti alle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone che siano rimaste estranee al combatti mento a causa di malattie, ferite, arresto o per qualsiasi altra causa:

- a) gli attentati alla vita e all'integrità fisica, in particolare l'omicidio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i maltrattamenti crudeli, le torture e i supplizi

- b) la presa di ostaggi

- c) gli attentati alla dignità personale, in particolare gli atti degradanti e umilianti

- d) le condanne emesse e le esecuzioni effettuate senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, provvisto delle garanzie considerate indispensabili dai popoli civili".

91. c. Qualificazione dei Crimini di Lesa Umanità. A partire dai principi riconosciuti nello statuto e dalla sentenza del Tribunale di Norimberga, nei quali per la prima volta si definiscono come Crimini di Lesa Umanità determinate azioni gravi perpetrate in tempo di guerra contro "qualunque popolazione civile", la nozione di "Crimine di Lesa Umanità" è confluita nel Diritto Internazionale per costituire una nozione autonoma, svincolata dalla situazione bellica. Attualmente il Crimine di Lesa Umanità si può perpetrare "tanto nel quadro di un conflitto armato" come fuori di esso (Commissione di Diritto Internazionale, doc. A/CN4/398, pag. 7).

92. Si deve precisare che il "Crimine di Lesa Umanità" è un crimine di Diritto Internazionale. Ciò significa che il suo contenuto, la sua natura e le condizioni della sua responsabilità sono stabilite dal Diritto Internazionale, indipendentemente da ciò che può stabilire il diritto interno degli Stati.

93. Rispetto al suo contenuto, nell'attuale processo di codificazione svolto dalla Commissione di Diritto Internazionale, costituiscono Crimini di Lesa Umanità: il genocidio, l'apartheid, la schiavitù e qualunque forma di asservimento, in particolare il lavoro forzato, l'espulsione della popolazione dal suo territorio o il suo trasferimento forzato e "qualsiasi azione inumana perpetrata contro gli elementi di una popolazione o contro individui, per motivi sociali, politici, razziali, religiosi o culturali, in particolare l'assassinio, la deportazione, lo sterminio, la persecuzione o la distruzione in massa dei beni" (Commissione del Diritto Internazionale, A/CN4/419, pag. 11); fermo restando la necessità per una caratterizzazione adeguata, il movente dell'autore, cioè l'intenzione di causar danno a persona o a gruppo di persone per i motivi sopra indicati; e inoltre il fatto di "essere parte di un disegno sistematico di perpetrare tali atti" (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, A/411/10 pagg. 120-121).

Conformemente a tali criteri, si può includere in questo tipo di atti inumani, qualificandoli come Crimini di Lesa Umanità: la sparizione forzata delle persone (qualificazione riconosciuta dalla Risoluzione della OEA, dalla Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e dal Progetto di Convenzione Interamericana sulla Sparizione Forzata della Commissione Interamericana dei Diritti Umani); la tortura ed altri maltrattamenti crudeli, inumani e degradanti.

94. Quanto alla loro natura giuridica e in conformità al Diritto Internazionale, i Crimini di Lesa Umanità:

- sono imprescrittibili (art.5 del Progetto di Codice dei Crimini contro la Pace e la Sicurezza dell'Umanità; Convenzione sulla Imprescrittibilità dei Crimini di Guerra e di Lesa Umanità. Risoluzione A.G. 2391 XXII 1968).

- Sono imputabili all'individuo che li commette sia o no organo/agente dello Stato. Conformemente ai principi riconosciuti dallo Statuto del Tribunale di Norimberga, ogni persona che commette un'azione di questa natura "è responsabile della stessa a livello internazionale ed è soggetta a sanzioni"; nello stesso senso, il Progetto di Codice sui Crimini contro la Pace e la Sicurezza dell'Umanità stabilisce che "ogni individuo che commette un Crimine di Lesa Umanità sarà ritenuto responsabile di questo crimine e incorre perciò in una pena".

95. In quanto alle condizioni della responsabilità, e conforme ai testi di diritto internazionale sopra citati:

- il fatto che un individuo abbia agito in qualità di capo di Stato o come autorità dello Stato, non lo esime da una responsabilità internazionale, nemmeno se ha agito per ordine di un superiore, se esisteva la possibilità di rifiutare quell'ordine;

- il fatto che il diritto interno dello Stato non imponga alcuna pena per un'azione che costituisce un Crimine di Lesa Umanità, non esime colui che l'ha commesso da responsabilità, nell'ambito del Diritto Internazionale.

96. Infine, per quanto riguarda il sistema di repressione dei Crimini di Lesa Umanità, il Diritto Internazionale attuale ne affida agli Stati la responsabilità.

Secondo il Diritto Internazionale questo sistema di repressione si caratterizza per l'attribuzione della facoltà di punizione:

- allo Stato nel cui territorio si sono commessi tali crimini (Risoluzione 3 (1) 1945, dell'Assemblea Generale sull'Estradizione e la punizione dei Criminali di Guerra; articolo VI della Convenzione sul Genocidio; Risoluzione (XXVIII) punto 5)

- a un Tribunale Internazionale da istituirsi (art. VI della Convenzione sul genocidio; Commissione del Diritto Internazionale; Progetto di Codice dei Delitti contro la pace e la Sicurezza dell'Umanità; art. V della Convenzione sulla Repressione e la Punizione del Crimine dell'Apartheid)

- a qualunque Stato che abbia giurisdizione sugli autori dei crimini in virtù del suo diritto interno (art. V della Convenzione sull'Apartheid).

Attualmente nel processo di codificazione della Commissione di Diritto Internazionale, si stabilisce il sistema universale che attribuisce la competenza ai tribunali del paese in cui si arresta il colpevole, di costituire una giurisdizione penale internazionale (Assemblea Generale dell'O.N.U., A/41/10, pag. 135); questo sistema di competenza universale è lo stesso che è stato stabilito anche dalla Convenzione contro la Turchia e altri maltrattamenti Crudeli, Inumani e Degradanti, art. 5; e nella Convenzione Interamericana per la Prevenzione e la Sanzione della tortura, art. 12).

97. L'esclusione della possibilità di concedere asilo territoriale "per tutti coloro per i quali esistano fondati motivi di colpevolezza di Crimini di Lesa Umanità" (Risoluzione n. 3074 (XXVIII) sui principi di cooperazione internazionale nella identificazione, detenzione, estradizione, e punizione dei Colpevoli di Crimini di Guerra e di Lesa Umanità, art. 1 pf. 2, Dichiarazione sull'Asilo Territoriale).

Si esclude la possibilità di rifiutare l'estradizione invocando il carattere "politico" dei crimini perpetrati (Risoluzione 3074 (XXVIII), art. VIII Convenzione contro il Genocidio; e art. XI Convenzione sull'Apartheid).

98. Il significato da attribuire al principio "nullum crimen sine lege": per quanto riguarda la punizione dei Crimini di Lesa Umanità, questo principio è definito nell'articolo delle Dichiarazione Universale dei Diritti Umani secondo il quale "nessuno sarà condannato per atti o omissioni che, nel momento in cui sono stati commessi, non erano passibili di sanzioni secondo il diritto nazionale o internazionale (nello stesso senso, art. 8 del Progetto di Codice dei Crimini contro la Pace e la Sicurezza dell'Umanità).

99. In nessun caso, la punizione del singolo colpevole esime lo Stato dalla responsabilità per la perpetrazione dei Crimini di Lesa Umanità.

I tre ambiti normativi del Diritto Internazionale coincidono con la salvaguardia dello stesso nucleo fondamentale dei Diritti Umani e mettono in causa sia la responsabilità dello Stato sia quella dell'individuo, sia questo autore o complice di delitti nella commissione o nell'occultamento dei suddetti crimini.

B. L'OBBLIGO DEGLI STATI DI PUNIRE LE VIOLAZIONI GRAVI E SISTEMATICHE DEI DIRITTI UMANI IN RELAZIONE AI CRIMINI DI LESA UMANITÀ

100. Il Tribunale si è posto il seguente quesito: esiste un obbligo, conforme all'attuale evoluzione del Diritto Internazionale, che imponga agli Stati l'indagine, il giudizio e la punizione delle violazioni gravi e sistematiche dei diritti fondamentali attraverso i tribunali e in consonanza con le norme del giusto processo?

Si è ritenuto che la risposta a questo interrogativo fosse essenziale per l'esame della validità, secondo l'ordinamento del diritto internazionale, della abdicazione dello Stato ad esercitare pienamente la sua giurisdizione penale mediante indulti, amnistie aperte o coperte o pratiche, atte a stabilire un'impunità di fatto.

101. Come già sottolineato, il Tribunale ha considerato che alcune norme che riconoscono i diritti umani fondamentali hanno il carattere di norme imperative del Diritto Internazionale Generale (Jus Cogens) e che la loro violazione è suscettibile di costituire Crimini di Lesa Umanità.

In virtù delle considerazioni sopraesposte, e che qui si danno per acquisite, e nella logica di una evoluzione progressiva del Diritto Internazionale, il Tribunale ha concluso che, secondo il Diritto Internazionale Consuetudinario, oggi esiste un obbligo generale degli Stati ad investigare, giudicare e condannare i colpevoli di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani fondamentali assimilabili ai Crimini di Lesa Umanità.

102. Per rinforzare ulteriormente questa conclusione e conformemente ai principi generali del Diritto Internazionale, il Tribunale ritiene che, in virtù del principio di supremazia del Diritto Internazionale, il diritto interno degli Stati non è competente per modificare mediante nessun tipo di atto dei pubblici poteri, inclusi gli indulti e le amnistie, la natura giuridica dei Crimini di Lesa Umanità, che sono imprescrittibili; nè è competente per esimere lo Stato dai suoi obblighi, derivati direttamente dal Diritto Internazionale, di reprimere e sanzionare tali violazioni.

103. D'altra parte, e nella misura in cui le norme relative ai Crimini di Lesa Umanità hanno la veste giuridica di Jus Cogens, e come tali, non ammettono la legittimità di accordi in contrario, il Tribunale ritiene che ancor meno si può riconoscere validità giuridica agli atti unilaterali degli Stati, i quali rendono inefficaci tali norme al loro interno. Ugualmente il Tribunale segnala che tali atti unilaterali non sono giustificabili nè nelle relazioni con gli altri Stati nè con la Comunità Internazionale nel suo insieme.

104. Il Tribunale ha esaminato anche le norme del Diritto Internazionale per i diritti umani, quelle del Diritto Internazionale Umanitario e del Diritto Penale Internazionale così come sono codificate nelle Convenzioni e nei trattati internazionali, per cercare di definire se da esse scaturisce l'esistenza dell'obbligo che si stà esaminando.

Il Tribunale ritiene che le principali normative convenzionali specifiche applicabili a tale rispetto sono:

- gli articoli IV e V della Convenzione per la Prevenzione e Sanzione del Delitto di Genocidio;

- l'articolo 4 della Convenzione contro la Tortura e altri Maltrattamenti o Pene Crudeli, Inumane o Degradanti;

- l'articolo IV della Convenzione Internazionale sulla Repressione e la Punizione del Crimine di Apartheid;

- l'articolo IV della Convenzione sulla Imprescrittibilità dei Crimini di Guerra e dei Crimini di Lesa Umanità.

In una interpretazione ampia e non limitativa del tema, il Tribunale ha ritenuto che debbano considerarsi pertinenti nel loro proprio ambito di validità, anche le norme penali relative al perseguimento penale delle infrazioni gravi di cui all'articolo 3, comune alle quattro "Convenzioni di Ginevra del 1949 e del Protocollo Aggiuntivo II del 1977, nella misura in cui questi strumenti internazionali sono applicabili.

105. La conclusione che s'impone, secondo il Tribunale, è che in tutti i casi previsti dalle norme sopra citate, gli Stati hanno contratto l'obbligo irrinunciabile di effettuare inchieste esaurienti attraverso i propri organi giudiziari, nel pieno rispetto delle garanzie processuali. Tale obbligo comporta la ricerca, l'arresto e il giudizio delle persone contro le quali esistono prove di colpevolezza e, nel caso siano trovate colpevoli, la loro punizione.

106. Rispetto alle vittime e ai loro rappresentanti di diritto, l'obbligo è quello di soddisfare il loro diritto alla conoscenza piena della verità e alla più completa riabilitazione, risarcimento ed indennizzo possibili.

Al di là degli obblighi specifici stabiliti dalle convenzioni e dai trattati sopra citati, il Tribunale ha anche evidenziato che, sia nel Sistema Universale sia nel Sistema Interamericano di Protezione dei Diritti Umani, esiste un obbligo generale dello Stato all'esercizio della giurisdizione in rapporto alle violazioni dei diritti umani.

Tale obbligo è parte integrante del dovere di garanzia dell'ordine giuridico proprio dello Stato di Diritto, espressamente stabilito nel Patto Internazionale di Diritti Civili e Politici (articolo 2 (1) e (2) e della Convenzione Americana sui Diritti Umani (articolo a (1)).

In questo senso l'opinione del Tribunale coincide pienamente con il criterio della Corte Interamericana dei Diritti Umani, la quale in due cause relative a sparizioni (i casi Velasquez Rodriguez e Godinez Cruz) ha sostenuto che il Patto di San José, nell'articolo 1 (1) contiene l'obbligo generale contratto dagli Stati firmatari relativo a ciascuno dei diritti dei cittadini, di rispettarli e di garantirli; conseguenza di questo obbligo di garanzia, è che ogni riconoscimento di violazione di qualcuno di questi diritti implica necessariamente anche il riconoscimento dell'obbligo generale.

Detto obbligo comprende il necessario esercizio della giurisdizione giudiziaria dello Stato. In effetti, come conseguenza dell'obbligo di garantire l'ordine giuridico "gli Stati devono prevenire, investigare e punire ogni violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione, e in seguito cercare di ristabilire, se è possibile, il diritto conculcato e, in tal caso, di riparare i danni prodotti dalla violazione dei diritti umani" Sentenza Velasquez Rodriguez, pf. 166).

107. Il Tribunale sottoscrive pienamente la pronuncia della Corte Interamericana là dove recita: "lo Stato ha il dovere giuridico di prevenire ragionevolmente le violazioni dei diritti umani, di investigare seriamente, con i mezzi a sua disposizione, le violazioni compiute nell'ambito della sua giurisdizione, al fine di identificare i responsabili, di applicare le sanzioni adeguate, di assicurare alle vittime un adeguato risarcimento. (Sentenza Velasquez Rodriguez, pf. 174)

108. In conseguenza di quanto esposto, il Tribunale ha considerato che le misure del perdono e della rimozione-cancellazione della colpa sotto forma di amnistia aperta o coperta, grazia e indulto, o di qualsiasi atto dei pubblici poteri che per commissione od omissione comporti l'impunità dei comportamenti delittuosi in esame, violano almeno i seguenti obblighi degli Stati conformemente al Diritto Internazionale:

a) Obbligo generale di investigare e punire le violazioni dei diritti umani in base al Diritto Internazionale Consuetudinario (riconosciuto, oltre che nei testi già ricordati, nel Principio 8 della Risoluzione 3074 (XXVIII) dell'Assemblea Generale del 3 dicembre 1973 sui Principi della Cooperazione Internazionale per l'identificazione, cattura, estradizione e punizione dei colpevoli di Crimini di Guerra o di Lesa Umanità)

b) Obbligo generale di rispettare e garantire i diritti umani secondo il Diritto Internazionale Convenzionale (art. 2 (1) del Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici e articoli 1 (1) della Convenzione Americana sui Diritti Umani)

c) Obbligo specifico di punire la tortura come stabilito nell'articolo 4 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura e altri Maltrattamenti Crudeli, Inumani e Degradanti e nella Convenzione Interamericana per prevenire e punire la tortura.

d) Obbligo specifico di processare i presunti responsabili di esecuzioni sommarie (pf. 18 e 19 dei Principi Relativi a una efficace prevenzione e investigazione delle esecuzioni illegali, arbitrarie o sommarie, confermati dalla Risoluzione 44/162 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1989).

e) Obbligo specifico di risarcire le vittime delle violazioni dei diritti umani, stabilito dall'articolo 9 (5) del Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici; dall'articolo 14 della Convenzione contro la Tortura e altri Maltrattamenti Crudeli, Inumani e degradanti; dall'articolo 63 (91) della Convenzione Americana sui Diritti Umani, principi fondamentali di giustizia nei confronti delle vittime di delitti e di abuso di potere, (punto 11) adottato dall'Assemblea delle Nazioni Unite nella Risoluzione 40/34 del 29 novembre 1985.

f) Obblighi dello Stato verso gli altri Stati nel quadro della protezione diplomatica, in accordo con la giurisprudenza internazionale che ha stabilito da molto tempo il criterio secondo cui "la responsabilità dello Stato può configurarsi (...) non solamente per mancanza di vigilanza nella prevenzione di azioni dannose, ma anche per mancanza di diligenza nel perseguire penalmente i responsabili e nell'applicare delle sanzioni civili necessarie (Recueil de sentences arbitrales de 1 ONU, vol II, pag. 645).

g) obblighi stabiliti dal Diritto Umanitario, conforme ad una interpretazione ampia del concetto di infrazione grave per violazione delle norme di comportamento da osservare "in ogni tempo e in ogni luogo" o "in tutte le circostanze" come stabilito nell'art. 3 comune alle 4 Convenzioni di Ginevra del 1949 e nel Protocollo Aggiuntivo II (art. 4, parr. 1,2,13).

109. In relazione alla violazione di questi obblighi, imposti dal Diritto Internazionale agli Stati, il Tribunale ha constatato che le misure di impunità violano un insieme di diritti umani tra i quali, almeno i seguenti:

a) diritto al riconoscimento della personalità giuridica, riconosciuto in forma abbastanza simile dalla Dichiarazione Universale (art. 6), dal Patto Internazionale dei Diritti Umani (art.3)

b) diritto all'uguaglianza di fronte alla legge e alla non-discriminazione nella sua applicazione, riconosciuto dalla Dichiarazione Universale (art. 7), dal Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici (art. 26) e dalla Convenzione Americana sui Diritti Umani (art. 24)

c) diritto ad un intervento giudiziario effettivo, riconosciuto dalla Dichiarazione Universale (art. 8), dal Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici (art.2 (3)) e dall'art. 25 della Convenzione Americana sui Diritti Umani, così come è stato ampiamente sviluppato in questa sentenza (vedi sopra)

d) diritto ad un giudizio equo, contenuto nella Dichiarazione Universale (art. 10), nel Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici (art. 14(1)) e nella Convenzione Americana sui Diritti Umani (art. 8 (1)) (vedi sopra)

e) diritto alla conoscenza della verità, consacrato dal Diritto Internazionale Consuetudinario attraverso la lunga esperienza dell'Agenzia Centrale di Ricerche del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) la cui affermazione a livello di convenzione si trova nell'art. 32 del Protocollo I del 1977 aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 1949, che stabilisce come principio generale della sessione dedicata alle persone scomparse e morte "il diritto delle famiglie a conoscere la sorte dei loro cari".

Il Tribunale riafferma solennemente che questo diritto umano fondamentale deve essere riconosciuto non soltanto in tempo di guerra, ma a maggior ragione in tempo di pace e condivide le indicazioni formulate a riguardo sia dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani nei casi relativi alla scomparsa di Angel Manfredo Velasquez Rodriguez e di Saul Godinez Cruz (pf. 181 e 191 delle rispettive sentenze) sia quelle contenute nell'ultimo rapporto del Gruppo di Lavoro sulle Sparizioni Forzate - Commissione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite in relazione agli indulti e alle amnistie.

Capitolo V SENTENZA

110. Tenuto conto delle argomentazioni, considerazioni e valutazioni esposte, alla luce dei fatti accertati nei procedimenti di istruzione che hanno preceduto e preparato la presente sessione e quelli sintetizzati nel precedente punto II, e ispirandosi ai principi del Diritto Internazionale e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli, artt. 4 e 27 il Tribunale:

111. Primo: constata il nesso causale tra l'intervento degli U.S.A. a Panama e la situazione di impunità relativa ad atti di gravi violazioni dei Diritti Umani fondamentali compiuti in concomitanza e in conseguenza del suddetto intervento.

Dichiara che attualmente lo Stato di Panama è responsabile della violazione dell'obbligo che gli compete, in conformità al Diritto Internazionale, di istruire processi e di punire i colpevoli di tali atti.

Dichiara che gli U.S.A. sono responsabili della violazione di tale obbligo in qualità di complici.

112. Secondo: constata l'esistenza di infrazioni gravi del Diritto Internazionale Umanitario e commissione di Crimini di Lesa Umanità tanto da parte dell'Esercito e delle Forze di Sicurezza dello Stato del Perù, che da parte dei gruppi armati, Partito Comunista, Sendero Luminoso e Movimento Tupac Amaru.

Constata inoltre la situazione di impunità delle violazioni gravi dei Diritti Umani fondamentali configurati come Crimini di Lesa Umanità.

Dichiara che lo Stato del Perù è responsabile di violazioni dell'obbligo che gli compete in conformità al Diritto Internazionale di istruire processi e punire i colpevoli di tali infrazioni e violazioni.

113. Terzo: constata la relazione diretta tra la politica estera degli U.S.A. e l'applicazione della Dottrina di Sicurezza Nazionale nella maggior parte degli Stati dell'America Latina.

Constata la relazione ivi esistente tra l'applicazione della Dottrina di Sicurezza Nazionale e le politiche che implicano violazioni gravi e sistematiche dei Diritti Umani fondamentali configurati come Crimini di Lesa Umanità, così come la pratica d'impunità dei responsabili di tali violazioni.

Dichiara che gli U.S.A. sono responsabili in qualità di istigatori della violazione dei Diritti Umani fondamentali configurati come Crimini di Lesa Umanità in America Latina; e in qualità di complici delle violazioni dell'obbligo che compete loro in conformità al Diritto Internazionale, di punire i colpevoli di Crimini di Lesa Umanità.

114. Quarto: il Tribunale constata che gli atti del potere legislativo, esecutivo e giudiziario degli altri Stati chiamati in giudizio, e sui quali si sono prodotte evidenze documentate, configurano meccanismi di impunità delle violazioni gravi e sistematiche dei Diritti Umani fondamentali, costitutive di Crimini di Lesa Umanità.

Dichiara che tali atti sono attribuibili agli Stati chiamati in giudizio, cioè: Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Cile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Uruguay, Paraguay, e che specificatamente tali Stati sono responsabili di violare gli obblighi, che loro competono in conformità del Diritto Internazionale, di istruire processi e punire le violazioni gravi e sistematiche dei Diritti Umani fondamentali, configurati come Crimini di Lesa Umanità.

Dichiara che tali Stati sono di fatto colpevoli delle violazioni del diritto alla giustizia quale diritto fondamentale dell'uomo.

Capitolo VI PROPOSTE CHE MIRANO A MODIFICARE I FATTORI CHE FAVORISCONO L'IMPUNITÀ DEI CRIMINI DI LESA UMANITÀ IN AMERICA LATINA

Questo Tribunale propone:

A. Agli organi competenti delle Nazioni Unite:

115. Adottare quanto prima uno strumento convenzionale efficace per sradicare la pratica della Sparizione Forzata di persone.

116. Applicare alcune delle misure previste nel capitolo VII della Corte delle Nazioni Unite (intervento in caso di minaccia alla pace, infrazione della pace o atti di aggressione) per i casi di violazione grave e sistematica dei diritti umani fondamentali.

117. Includere l'impunità come un punto prioritario della agenda degli organismi che fanno parte del Sistema di Protezione dei diritti umani. In particolare l'impunità dovrebbe essere uno dei temi da trattare nella Conferenza Universale dei diritti umani che le Nazioni Unite preparano per il 1993.

B. Ai governi in generale:

118. Negare nei rispettivi paesi l'"agreement" per incarichi diplomatici o affini a coloro che come militari o civili siano implicati in Crimini di Lesa Umanità, direttamente, oppure per complicità o commissione.

119. Cooperare nella identificazione, detenzione, estradizione e punizione dei responsabili di Crimini di Lesa Umanità, esercitando la giurisdizione universale prevista dal diritto internazionale vigente.

C. Alla Comunità' Economica Europea:

120. Condizionare gli aiuti economici della CEE all'America Latina al rispetto dei diritti umani e all'osservanza dell'obbligo di punire le violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani configurati come Crimini di Lesa Umanità.

D. Al governo degli U.S.A.:

121. Ratificare senza riserve le convenzioni e i trattati sui diritti umani non ancora per la maggior parte ratificati, in particolare la Convenzione Americana dei Diritti Umani.

122. Sopprimere le loro missioni militari in America Latina e proibirle per il futuro come pure le basi poste dalla CIA nei paesi latino-americani.

123. Porre fine ad ogni forma di assistenza prestata dall'Agenzia per lo Sviluppo Internazionale e da altre agenzie governative finalizzate alla formazione di forze e organismi di sicurezza in paesi latino-americani.

124. Pagare giusti indennizzi a tutte le vittime per l'illegittima invasione di Panama.

E. Al Congresso e al Popolo degli U.S.A.:

125. Abrogare leggi approvate nel contesto della "Guerra Fredda", specialmente quelle che autorizzano azioni segrete da parte di organismi nord-americani in altri paesi.

126. Opporsi agli intenti dell'amministrazione Bush di estendere la dottrina del "privilegio assoluto del segreto di Stato" finalizzata a proteggere il governo e i suoi agenti da ogni responsabilità per atti illegali.

127. Limitare drasticamente l'uso dei cosiddetti "Danni alla Sicurezza Nazionale", come mezzo di soppressione di prove, in casi che frequentemente conducono all'impunità.

128. Sviluppare campagne sistematiche di informazione nella società nord-americana sul ruolo giocato dal governo degli U.S.A. in appoggio ai Crimini di Lesa Umanità in America Latina e all'impunità degli stessi, mostrando come in questo modo si violino standards nord-americani sui diritti umani e le stesse leggi U.S.A..

F. Ai governi latino-americani, in modo speciale:

129. Ratificare, senza riserve, tutti gli strumenti convenzionali di tutela dei diritti umani, universali e regionali, insieme agli strumenti del Diritto Internazionale Umanitario. Qualora tali strumenti siano stati ratificati con riserve, eliminare le stesse.

130. Approvare e ratificare il progetto di Convenzione Interamericana sulla Sparizione Forzata di Persone e la Dichiarazione sulla medesima materia nell'ambito delle Nazioni Unite.

131. Realizzare, in conformità con i sistemi politici e legali di ogni paese, le riforme costituzionali, legislative, giudiziarie e amministrative necessarie per annullare le misure di impunità già adottate per migliorare la protezione e la tutela dei diritti umani.

Includere nelle forme legislative l'incriminazione della Sparizione Forzata delle Persone come delitto specifico da reprimere con pene corrispondenti alla sua gravità. Reprimere allo stesso modo il delitto di tortura con pene corrispondenti alla sua gravità.

132. Derogare, dove esista, alla giurisdizione dei cosiddetti Tribunali militari in materia non strettamente disciplinare e militare.

133. Chiedere all'Organizzazione delle Nazioni Unite la collaborazione per creare missioni che diffondano e proteggano i diritti umani fondamentali.

134. Costituire commissioni assolutamente imparziali e indipendenti per stabilire la verità rispetto a gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani, senza per questo rinunciare ad esercitare pienamente la giurisdizione penale.

G. Al coordinamento contro l'impunità e a tutte le Organizzazioni Non Governative che vogliano collaborare alle sue attività:

135. Elaborare un elenco periodico, basato su informazioni di fonti attendibili, dei presunti responsabili di sparizioni forzate, torture ed esecuzioni sommarie e di coloro contro i quali si sia iniziato un procedimento giudiziario per detti crimini. Fornire queste informazioni a tutti i governi e ai loro servizi diplomatici, affinché a queste persone si neghino l'"agreement" per i loro servizi diplomatici e l'asilo politico e diplomatico; affinché si faciliti la loro estradizione per la eventuale messa in stato di accusa; affinché si faciliti la cooperazione tra i governi nell'identificazione, estradizione, istituzione di procedimenti giudiziari e condanna dei responsabili di Crimini di Lesa Umanità.

136. Favorire una campagna per ottenere un parere consultivo da parte della Corte Interamericana sulla compatibilità con la Convenzione Americana dei Diritti Umani degli indulti e amnistie concessi a responsabili di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani fondamentali. Fare in modo che un maggior numero di casi relativi a tali violazioni sia sottoposto a giudizio della Corte.

137. Formulare un Programma di Lotta contro l'Impunità da estendersi per tutto quest'ultimo decennio del secolo.

138. Fornire una sistematica informazione e realizzare possibilmente contatti diretti con i Relatori Speciali sulle Esecuzioni Sommarie e Torture e i Relatori e gli Esperti sui Paesi, all'interno delle Nazioni Unite. Seguire lo stesso procedimento con il Gruppo di Lavoro sulla Sparizione Forzata e Involontaria di Persone, affinché tali organismi prendano in considerazione le conseguenze dell'impunità in relazione al loro specifico mandato.

139. Fornire comunicazioni speciali alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani dell'Organizzazione degli Stati Americani, sulle conseguenze dell'impunità.

140. Fare pressione attraverso campagne sugli organismi competenti delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione degli Stati Americani, su tutti i governi, specialmente su quello statunitense e su quelli latino-americani, affinché adottino le proposte e le raccomandazioni contenute in questo capitolo.

H. Alle organizzazioni di giuristi o di avvocati:

141. Garantire forme di sostegno e consulenza nella preparazione di casi candidabili ad essere indicati e giudicati a livello delle istanze internazionali per violazione dei diritti umani, come conseguenza di indulti amnistie e impunità di fatto.

142. Prestare ugualmente attenzione a casi che possano essere portati in giudizio davanti a tribunali nazionali di Paesi terzi

143. Concedere la necessaria assistenza agli obiettori che si rifiutino di prestare servizio militare in forze armate colpevoli di una pratica sistematica di gravi violazioni dei diritti umani.

144. Rendere disponibile la propria competenza in materia di protezione diplomatica, quando questa possa essere prestata a motivo della nazionalità delle vittime.

145. Garantire il proseguimento di processi davanti a tribunali di paesi terzi che stiano istruendo cause per tali motivi.

I. Alle Chiese, alle forze democratiche, alle organizzazioni umanitarie, ai partiti politici, agli educatori e a tutti coloro che operano comunicazione.

146. Lavorare, nei rispettivi ambiti, per lo sradicamento dell'impunità per i Crimini di Lesa Umanità mediante la denuncia, l'informazione obbiettiva, l'educazione a valori che favoriscono il ricostituirsi del rispetto per la dignità umana, per la partecipazione a campagne contro la mostruosa impunità dominante.

Capitolo VI. APPELLO ALLA SOLIDARIETÀ CON I POPOLI DELL'AMERICA LATINA

il Tribunale Permanente dei Popoli ha tenuto a Bogotà, Colombia, dal 22 al 25 aprile 1991, la Sessione Deliberante del Processo sull'Impunità dei Crimini di Lesa Umanità in America Latina.

Questa sessione chiude un lungo cammino, iniziato nel novembre del 1989, con numerose sessioni preparatorie, dove si ascoltavano denunce dei popoli di: Colombia, Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasile, Perù, Guatemala, Honduras, Ecuador, Bolivia, Panama e Cile. Queste sessioni offrirono una diagnosi particolare e globale della situazione latino-americana, non riferita solo ai paesi segnalati, ma anche ad altri nei quali, per ragioni diverse, non è stato possibile lo svolgimento delle sessioni.

Questi 18 mesi hanno rappresentato per il Tribunale un incontro drammatico con la verità sconosciuta e repressa dei popoli latinoamericani, verità che è stata presentata al tribunale sulla base di un'estesa documentazione, di analisi rigorose e di testimonianze drammatiche. Ogni sessione ci ha imposto una constatazione dolorosa: le verità più importanti sulla vita e la morte di questi popoli sono nascoste alla maggior parte dell'umanità e, pertanto, non riescono a convertirsi in dinamiche storiche nè influire efficacemente sulle decisioni che definiscono il loro destino e il destino del mondo. L'America Latina si sente, in questo momento, più che mai, un continente emarginato.

Si è chiaramente visto che l'occultamento della verità è uno dei meccanismi fondamentali di impunità e, pertanto di sostegno della violenza criminale.

Per questo il Tribunale, facendosi voce dei popoli oppressi, sente la responsabilità di liberare la verità nascosta e di proclamarla alla coscienza del mondo.

Nella sua sentenza il Tribunale individuò i rapporti di causalità esistenti tra le diverse forme di dominazione economica, politica, culturale e militare a cui sono stati sottomessi i popoli latino-americani, attraverso relazioni internazionali strutturalmente ingiuste, e gli attentati più subdoli contro la vita e la più elementare dignità umana, che costituiscono i Crimini di Lesa Umanità, rimasti impuniti per l'appoggio di queste stesse strutture di dominazione.

Tali strutture ingiuste non sono solo spiegazione indiretta dei crimini e dell'impunità, ma costituiscono esse stesse strutturalmente un crimine, ogni volta che provocano la morte lenta e continua delle classi sociali sottomesse alla fame, alla disoccupazione e alla mancanza di risorse per la salute e l'educazione.

Il processo di "democratizzazione" degli anni '80, che in America Latina ha sostituito i regimi militari, non ha rappresentato in nessun modo il superamento della violenza e dell'impunità. Le strutture repressive in vigore durante le dittature si sono conservate sotto travestimenti giuridici, e l'impunità è stata garantita con indulti, amnistie, leggi assolutorie, meccanismi istituzionali ed extra-istituzionali di occultamento, applicazioni estensive del Foro Militare, del segreto e della clandestinità presentate come esigenze della "Sicurezza Nazionale". L'esigenza di nascondersi che accompagna tutta la storia della violenza, si accentua in modo particolare nell'attuale contesto di "democratizzazione" che vive il continente.

I regimi militaristi cercano di autogiustificarsi affermando, tra l'altro, l'esigenza di reprimere sia i gruppi guerriglieri che i narcotrafficanti. Questa esigenza, però, diviene frequentemente un pretesto per attaccare il popolo, le sue organizzazioni sindacali, contadine, indigene, studentesche, i movimenti di donne, i comitati per i diritti umani, le comunità di base.

Inoltre, una certa ideologia di riconciliazione nazionale, appoggiata da importanti settori delle Chiese, contribuisce efficacemente a nascondere i crimini ed a giustificare la loro impunità.

I mezzi di comunicazione di massa, fortemente condizionati dai loro vincoli con i poteri economici, politici e militari, che impediscono di offrire spazi alla denuncia popolare, hanno un'enorme responsabilità nell'occultamento e impunità dei crimini. Il Tribunale ricorda loro che nascondere i Crimini di Lesa Umanità equivale ad essere complici degli stessi.

A livello mondiale, le multinazionali dell'informazione sono un elemento essenziale del sistema di repressione, di menzogna e di manipolazione delle coscienze. La recente Guerra del Golfo Persico è una dimostrazione tipica dello scatenarsi della violenza e del suo occultamento agli occhi del mondo. La rigida censura militare impedì che si informassero dell'atroce realtà della guerra, gli stessi popoli nel cui nome la si stava conducendo "democraticamente". Non si volle ripetere l'errore commesso con la Guerra del Vietnam, quando un'informazione più oggettiva provocò nella coscienza nazionale ed internazionale un movimento di indignazione e di protesta, fino al punto da imporre una svolta politica all'amministrazione nord-americana. Nella Guerra del Golfo, invece, si è raggiunto un consenso di massa, nascondendo al popolo l'obiettivo del consenso stesso. Ancora una volta, la violenza, per potersi sviluppare liberamente, ha bisogno della menzogna.

Uno dei meccanismi fondamentali con cui le "democrazie" latino-americane nascondono la verità e garantiscono l'impunità è il clima di paura con cui si cerca di intimidire le famiglie delle vittime per farle desistere dalla loro ricerca; di impedire la presentazione di testimoni; di paralizzare le indagini di giudici e avvocati... Tutto ciò genera uno stato di mancanza di tutela giuridica e sociale dei popoli.

La situazione di violenza e la paura in cui vivono queste popolazioni, non sono riuscite, tuttavia, a piegare la loro resistenza; al contrario, esse dimostrano una straordinaria forza, che spesso acquista carattere di eroismo. Ciò implica da parte dei militanti, il coraggio di esporre costantemente la loro vita in difesa dei diritti umani e nella solidarietà con ogni persona e gruppo colpiti dalla repressione; inoltre, non si lasciano piegare dalla ferita profonda rappresentata dalla morte violenta o dalla scomparsa dei loro cari. Essi ritengono che la perseveranza nell'impegno per la verità e la giustizia è la forma più coerente di fedeltà a coloro che, per la loro lotta, soffrirono la persecuzione e la morte.

La presenza dei desaparecidos, evocata continuamente dai Comitati di Madri e Familiari in tutto il continente, è divenuto un impressionante simbolo di questa resistenza.

Molte delle testimonianze presentate davanti al Tribunale, non furono soltanto denunce degne di fede dei crimini e delle impunità, ma anche testimonianze impressionanti di militanza e forza. In una situazione di tanta abiezione ed infamia, esse permettono di conservare la speranza nell'umanità e nel suo avvenire. Molti di questi testimoni sapevano che nel parlare avrebbero corso gravi rischi e che poteva essere minacciata la loro stessa vita, per questo le sessioni del Tribunale divennero momenti significativi di resistenza e di lotta.

In nome di questi militanti e testimoni e dei popoli che rappresentano, lanciamo questo pressante appello alla solidarietà universale; pressante perché riguarda persone, gruppi e popoli che si trovano, giorno e notte, in pericolo di morte.

Di fronte ad una situazione tanto gravemente ingiusta, la cui persistenza rappresenta una vergogna per l'umanità intera, il solo silenzio degli Stati e dei popoli non direttamente interessati, costituisce una forma di complicità gravemente colpevole.

Però se la violenza scatenata contro i popoli sente la necessità di essere occultata per garantire la sua impunità e continuità, è perché la sua uscita alla luce provocherebbe nella coscienza universale vergogna, indignazione e resistenza. La violenza rende così un omaggio alla coscienza morale dell'umanità, che, se la conoscesse, la condannerebbe.

Questi crimini sono possibili perché i popoli non li conoscono. Il popolo nordamericano non conosce i massacri che le sue forze armate, i suoi servizi segreti, i suoi consiglieri militari, commettono in suo nome. Neppure i popoli europei sanno in quali imprese criminali sono coinvolti, molte volte, dalla loro sottomissione alla politica nordamericana.

Il Tribunale Permanente dei Popoli non ha, certamente, nessun potere sui colpevoli che condanna; esso fonda la sua efficienza sulla forza della verità che, come voce dei popoli, vuole gridare alla coscienza del mondo. Sappiamo però che lo stesso grido dei popoli può essere soffocato e nascosto se non riesce a risvegliare un ampio movimento di solidarietà, una vera mobilitazione delle coscienze.

Ci indirizziamo, allora, con carattere di urgenza, ai mezzi di informazione dell'America Latina, degli Stati Uniti, dell'Europa, del mondo intero perché dicano la verità e nient'altro che la verità; che abbiano la forza di affermare la verità anche quando rappresenta una difesa dei deboli e un'accusa dei potenti e quando può essere un rischio per loro.

Ci rivolgiamo anche a tutti coloro che, per la loro missione educativa, hanno la responsabilità di formare la coscienza delle nuove generazioni, che hanno forse più possibilità di cambiare il loro atteggiamento di fronte alla storia; perché abbiano il coraggio di dire la verità sulla società e sul mondo, anche quando ciò imponga una messa in discussione radicale; perché li invitino a non conformarsi docilmente in questa società, ma facciano loro scoprire orizzonti nuovi di solidarietà ed internazionalismo; perché li invitino ad identificare il loro futuro con il futuro del mondo.

È un invito rivolto pure alle Chiese, domandando loro di riconoscere la loro parte di responsabilità storica nel nascondere i crimini e nel legittimare l'oppressione che soffrono i popoli del continente; perché raccogliendo il messaggio dei loro martiri, come mons. Oscar Arnulfo Romero, i padri gesuiti di El Salvador, il sacerdote indigeno colombiano Alvaro Ulcué e tanti altri, scelgano decisamente di recuperare l'elementare dignità umana dei loro popoli, orrendamente distrutta.

Sappiamo, tuttavia, che per costruire un'alternativa al sistema di violenza, la mobilitazione delle coscienze è necessaria e fondamentale, ma non sufficiente. È indispensabile anche una complessa strategia politica ed economica, di carattere nazionale ed internazionale. Per questo, il Tribunale Permanente dei Popoli si rivolge a tutti i Governi dell'America Latina, alle Organizzazioni Sociali, Politiche, Parlamentari, ai Movimenti popolari, alle Chiese, agli organismi per i diritti umani e lancia un appello per sradicare l'impunità dei Crimini di Lesa Umanità commessi contro i popoli.

Questo Tribunale ha udito, nella sessione Deliberante, un grido che s'innalzava dalla profonda esperienza di accompagnamento alle vittime: ai desaparecidos è stato tolto tutto, anche la loro vita; rimane solo loro il diritto alla verità e alla giustizia; questo grido profondo deve essere ascoltato.

È impossibile costruire una democrazia reale sull'impunità. Reclamiamo per il mancato rispetto alle leggi in vigore in ogni paese ed ai Patti, Protocolli, Convenzioni e Trattati del Diritto Internazionale firmati dagli Stati, che si sono obbligati a rispettare ed a far rispettare.

Ci rivolgiamo anche alle organizzazioni popolari contadine, indigene, operaie, studentesche, intellettuali, umanitarie invitandole a rafforzare la solidarietà e a coordinare le loro azioni in difesa della vita e dei diritti delle persone e dei popoli ad essere protagonisti della loro storia, partecipando alla costruzione di democrazie reali.

Facciamo un appello al governo degli Stati Uniti per la loro responsabilità di aver creato un sistema di oppressione e dominazione dei popoli dell'America Latina, una complessa macchina ideologica, come la Dottrina della Sicurezza Nazionale, che sono serviti di base a tanti crimini ed a tanta impunità. Esigiamo da esso il diritto all'autodeterminazione dei popoli ed il ritiro delle loro forze militari, dei loro consiglieri e delle loro basi nei diversi paesi dell'America Latina.

Ci rivolgiamo al popolo degli Stati Uniti perché rafforzi la sua solidarietà con i popoli latino-americani e chieda al suo governo profondi cambiamenti politici nei confronti dei paesi poveri. Riconosciamo, nello stesso tempo, la solidarietà verso questi popoli dimostrata da molti settori sociali degli Stati Uniti.

Esigiamo dalla Comunità internazionale la volontà politica di rafforzare e sviluppare la cooperazione ed un comportamento più giusto con i popoli dell'America Latina.

Vogliamo segnalare e riconoscere il coraggio e la forza morale dei popoli che non indietreggiano di fronte all'aggressione della violenza e che hanno il coraggio di organizzarsi e resistere. Sono un esempio di dignità umana per il mondo.

Con il nostro appello, vogliamo contribuire a salvare dalla dimenticanza, in questo crocevia storico, la maggioranza dell'umanità. Vogliamo che le sofferenze, i diritti conculcati, la creatività repressa dei popoli possano avere tutto il loro peso nella costruzione di un mondo veramente nuovo, libero e solidale.

Non vogliamo terminare questo appello senza esprimere il nostro riconoscimento al popolo colombiano e alle sue organizzazioni che lavorano per costruire una pace basata sul diritto alla verità e alla giustizia, consolidando il loro cammino verso la costruzione di una autentica democrazia.

Il cammino è lungo e doloroso, ma, nonostante le sue contraddizioni, le sconfitte, le delusioni, i popoli latino-americani sono decisi a non abbandonare la lotta; a sconfiggere l'impunità dei Crimini di Lesa Umanità perché questi fatti non si ripetano MAI PIU'.

NONOSTANTE TUTTO L'AMERICA LATINA
CONTINUA AD ESSERE UN CONTINENTE DI SPERANZA

(1) Vedere la sentenza del Tribunale Permanente dei Popoli sulle Politiche del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, Berlino, 26-29 settembre 1988.
(2) ECLAC, 19906, Tabella 16, p.33
(3) ECLAC, ibidem, Tabelle 17,18,19
(4) INTRADOS GRAP. Washington D.C., citato dalla "Rivista Americana di Economia", anno 3, n. 3, settembre 1989, p. 14



Questo documento è tratto dal libro TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI Le sentenze: 1979 - 1991
E' possibile richiederlo direttamente alla NCE o all' ASICUBA