Sentenza Tendini del
19 giugno 1997
N. 4166/97 Reg. Sent.
Data del deposito
19 giugno 1997
Data irrevocabilità:
V° del P.G. 25/06/97
N. 17972/93. R.G. notizie di reato
N. 2278/97 R.G. Pretura Torino
Pretura
Circondariale di Torino Repubblica Italiana in nome del popolo italiano
Pretore di Torino, dr. Giuseppe Casalbore,
all'udienza dibattimentale del 6 giugno 1997 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nei confronti di:
1) FRANCIONE Luigi
nato a Torino il 22 luglio 1940 elett.
dom.to ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Giovannandrea Anfora,
sito in Torino, c. so Siccardi n. 11 bis
- contumace -
2) PIANTA Alberto
nato a Milano il 21 aprile 1940 elett.
dom.to ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Giovannandrea Anfora,
sito in Torino, c. so Siccardi n. 11 bis
- contumace -
3) SCOGNAMIGLIO Enrico
nato a Torino il 4 settembre 1934 elett.
dom.to ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Carlo Umberto Minni,
sito in Torino, c. so Siccardi n. 11 bis
- contumace -
4) RAGNI Giuseppe
nato a Voghera il 15 gennaio 1943 elett.
dom.to- ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Alberto Vercelli,
sito in Torino, c. so Siccardi n. 11 bis
- contumace -
5) MARINSEK Paolo
nato a Trieste il 13, novembre 1950 elett.
dom.to ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Alberto Vercelli,
sito in Torino, c. so Siccardi n. 1 1 bis
- contumace -
6) DE ANGELIS Renato
nato a Castel Gandolfo il 28 luglio 1935
elett. dom.to ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Alberto Vercelli,
sito in Torino, c. so Siccardi n. 11 bis
- contumace -
7) RICCADONNA Stefano
nato a Viareggio il 1° aprile 1939
elett. dom.to ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Carlo Umberto
Minni, sito in Torino, c. so Siccardi n. 11 bis
- contumace -
8) NUCARIO Pierfranco
nato a Torino il 26 agosto 1929 elett.
dom.to ex art. 161 c.P.p. presso lo studio dell'avv. Carlo Umberto Minni,
sito in Torino, c.so Siccardi n. 11 bis
- contumace -
9) DE PIERI Giancarlo Antonio Roberto
nato a Torino il 4 dicembre 1940 elett.
dom.to ex art. 161 c.P.p. presso lo studio dell'avv. Carlo Umberto Minni,
sito in Torino, c.so Siccardi n. 11 bis
- contumace -
Imputati
"del reato di cui agli artt. 590,
commi 1, 2, 3 e 4 e 583, comma l- n. 1 c.p. commesso rispettivamente in
qualità di:
- responsabile della Direzione Produzione
della Fiat Auto s.p. a. dal maggio 1984 all'aprile 1989 il Francione,
- responsabile della Direzione Produzione
della Fiat Auto s.p. a. dall'aprile 1989 all'agosto 1994 il Pianta,-
- responsabile Direzione Produzione Meccanica
della Fiat Auto s.p.a. dal febbraio 1985 all'aprile 1991 lo Scognamiglio,
- responsabile della Direzione—Produzione
Meccanica, Coordinamento Operativo Stabilimenti della Fiat Auto s.p.a.,
dall'aprile 1990 al maggio 1991 (ad interim nel maggio 1991), poi responsabile
della Direzione Produzione Meccanica della Fiat Auto s.p.a. dal maggio
1991 all'agosto 1994 il Ragni,
- direttore dello stabilimento Fiat Auto
Meccanica Mirafiori ad interim dall'agosto 1989 all'ottobre 1989, poi responsabile
della Direzione Produzione Meccanica Coordinamento Operativo Stabilimenti
della Fiat Auto s.p.a. dal gennaio 1989 al marzo 1990 il Marinsek;
- responsabile della Direzione Produzione
Meccanica Coordinamento Operativo Stabilimenti della Fiat Auto s.p.a. dal
giugno 1991 all'agosto 1994 il De Angelis;
- direttore dello stabilimento Fiat Auto
Meccanica Mirafiori dal febbraio 1985 al novembre 1986 il Riccadonna;
- direttore dello stabilimento Fiat Auto
Meccanica Mirafiori dal dicembre 1986 al luglio 1989 il Macario;
- direttore dello stabilimento Fiat Auto
Meccanica Mirafiori dal novembre 1989 all'agosto 1994 il De Pieri,
per avere cagionato una lesione personale
da cui è derivata una malattia durata oltre 40 giorni ai seguenti
lavoratori dipendenti della Fiat Auto stabilimento Mirafiori Meccanica,
sito in Torino, c.so Settembrini n. 215 addetti alle lavorazioni del montaggio
manuale dei cambi nell'officina 75:
1. Alfieri Rosa (sindrome tunnel carpale
destra);
2. Bianca Francesca (sindrome De Quervain
sinistra-epicondilite sinistra);
3. Borriello Rosa (periartrite scapolo-omerale
destra);
4. Esposito Giovanni (periartilte scapolo-omerale
destra - distacco capo lungo bicipite destro);
5. Milano Marina (sindrome De Quervain
destra);
6. Pupo Bruna (periartrite scapolo-omerale
destra-epicondilite destra);
7. Pupo M. Immacolata (periartrite scapolo-omerale
destra-epicondilite destra);
8. Rascano Vìrginia (sindrome De
Quervain bilaterale);
9. Talamo Carmela (sindrome tunnel carpale
destra);
10. Cammarata Giuseppa (periartrite spalla
destra);
11. Corticchia Lucia (periartrite spalla
sinistra-epicondilite gomito destro- entesopatìa -gomito destro);
12. Dimalio Luigia (sindrome tunnel carpale
sinistra);
13. Ferretto Graziana (sindrome tunnel
carpale destra-periartrite spalla destra-entesopetia gomito destro);
14. Filippelli Rita (periartrite spalla
destra-cisti riassorbimento ossa carpali);
15. Galieri Maddalena (periartrite spalla
destra-epicondilite gomito destro);
16. Garbin-,Alessia. (periartrite spalla
destra-entesopatia gomito destro);
17. Giurato Carolina (sindrome tunnel
carpale bilaterale);
18. La Delfa Donatella (sindrome tunnel
carpale bilaterale);
19. Mansella Maria (periartrite spalla
destra-epicondilite gomito destro);
20. Metta M. Grazia (periartrite spalla
destra-epicondilite gomito destro);
21. Oriolo Maria (periartrite spalla destra-epicondilite
gomito sinistro);
22. Piscitelli Filomena (periartrite spalla
destra);
23. Ruzzu Giovanni M. (sindrome tunnel
carpale sinistra - periartrite spalla destra - aree riassorbimento ossa
carpali-entesopatia gomito destro);
24. Santoro Sebastiana (periartrite spalla
destra);
25. Scirpoli Angela (periartrite spalla
destra-entesopatia gomito destro);
26. Todaro Maria (periartrite spalla bilaterale-entesopatia
gomito destro- osteoporosi mano sinistra);
27. Torchia Anna (periartrite spalla destra-sindrome
tunnel carpale destra);
28. Vìggiano A. Maiia (periartrite
spalla destra);
29. Napoli Maddalena (sindrome De Quervain
destra);
per colpa e, in particolare, per imprudenza,
negligenza, imperizia e inosservanza delle norme sull'igiene del lavoro
e segnatamente degli artt. 2087
c.c.; 4 lettere a), b), c), d) D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303,
in quanto omettevano di adottare tutti i provvedimenti
tecnici, organizzativi, procedurali contro il rischio di patologie
muscoloscheletriche a carico degli arti superiori da sforzi ripetuti (riduzione
della frequenza delle azioni, adeguata presenza dei tempi di recupero nel
turno di lavoro per durata e distribuzione,- riduzione dello sforzo fisico
richiesto da alcune operazioni eseguite con e senza attrezzi,- movimenti
e posizioni dei diversi segmenti degli arti superiori,- perse idonee della
mano per tipo e durata,- adeguamento della postazione di lavoro all'altezza
dei lavoratori), di far sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo
sanitario preventivo e pedodico, mirato sul rischio specifico di patologie
muscoloscheletriche, di informarsi e di informare e addestrare i lavoratori
circa i rischi specifici connessi alle patologie muscoloscheletriche degli
arti superiori e circa le misure per ovviare a tali rischio, di allontanare
detti lavoratori dall'esposizione al rischio al primo manifestarsi
di segni controindicanti di tale esposizione, con conseguenza. che i suddetti
lavoratori subivano le menzionate lesioni personali.
In Torino dal settembre 1985 al settembre
1993"
Con l'intervento del pubblico ministero,
del difensore della costituita parte civile e dei difensori di fiducia
degli imputati i quali concludevano come da verbale di udienza del 6 giugno
1997.
Motivazione
Gli imputati, prima della dichiarazione
di apertura del dibattimento, ritualmente facevano richiesta di applicazione
della pena, come da verbale di udienza ed il pubblico ministero prestava
il consenso.
Alla luce degli elementi acquisiti agli
atti del fascicolo del pubblico ministero, inseriti nel fascicolo per il
dibattimento a norma dell'art. 135 delle disposizioni di attuazione, soprattutto
con riferimento agli specifici ed approfonditi accertamenti svolti dall'Organo
dell'accusa attraverso i suoi consulenti tecnici, non si ritiene sussistano
le condizioni per la pronuncia della sentenza di proscioglimento prevista
dall'art. 129 c.p.p.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta
di applicazione della pena, risulta corretta la qualificazione giuridica
del fatto.
Allo stato degli atti, in particolare,
risultano accertate la sussistenza di patologie conseguenza di lesioni
personali gravi e la diretta riconducibilità di queste ultime alle
condizioni ed ai ritmi di lavoro, caratterizzato dall'uso di strumenti
e attrezzi richiedenti sforzi ripetuti migliaia di volte nell'arco del
turno.
Le cause di insorgenza delle patologie
(elevata forza richiesta dalle operazioni necessarie per lo svolgimento
dell'attività lavorativa, ripetitività dei movimenti, posture
scomode, tempo di riposo insufficiente) avrebbero potuto essere eliminate
dal ciclo lavorativo, non solo attraverso l'impiego di diverse tecnologie,
ma, più semplicemente, per mezzo del rallentamento dei ritmi di
lavoro (richiedenti da 96 a 105 operazioni in sequenza per il montaggio
di ogni cambio di automobile, in un tempo variante tra i sei minuti e mezzo
ed i sette minuti), e dell'aumento del tempo di riposo tra un montaggio
ed il successivo (attraverso le indagini si è appurato che era
abitudine dei lavoratori accelerare l'esecuzione delle operazioni al fine
di accumulare, alla fine del montaggio, un breve periodo di riposo aggiuntivo
rispetto a quello predeterminato dal datore di lavoro, evidentemente insufficiente
a consentire un adeguato ricupero fisiologico).
Anche dopo l'insorgenza delle patologie
ricollegabili ai traumi ripetuti da lavoro, i responsabili dell'impresa
hanno però continuato ad utilizzare una tabella dei fattori di riposo
povera di indicatori fondamentali e priva di riferimento ad indici di primaria
importanza, quali l'età, il sesso (27 delle 29 persone offese sono
donne), la turnazione, le caratteristiche ambientali.
La relativa facilità con la quale
avrebbero potuto essere eliminate le cause di insorgenza delle patologie
accertate ai lavoratori risulta attestata in atti dallo stesso comportamento
della società, che (come evidenziato dal consulente tecnico del
pubblico ministero nella relazione 10 dicembre 1993), in collaborazione
con la propria direzione sanitaria, ha oggi attrezzato e strutturato, il
ciclo lavorativo in modo del tutto diverso e presumibilmente tale da evitare
conseguenze analoghe a quelle di cui qui si tratta, in particolare per
mezzo di iniziative preventive clinico-diagnostiche circa l'idoneità
degli addetti (misura delle dimensioni del polso e del grado di escursione
della relativa articolazione, valutazione dello sforzo mani-dita, ecc.)
e della progressiva sostituzione del personale femminile (biologicamente
più sensibile ai rischi da sforzi ripetuti) nei reparti ove si sono
riscontrate le patologie.
Se dunque, da un lato, si può ritenere
sussistente il nesso eziologico tra l'indicata condotta omissiva e l'evento
doloso, dall'altro, è indubbia la riconducibilità della responsabilità
agli imputati, i quali, nell'arco temporale in cui le lesioni sono state
causate, hanno rivestito i ruoli di responsabile della Direzione Produzione
o di direttore dello stabilimento Fiat Auto Meccanica Mirafiori, ove le
persone offese svolgevano la propria attività lavorativa.
Si ritiene altresì applicabile
l'istituto di cui al quarto comma dell'art. 590 c.p., trattandosi di lesioni
personali subite da più persone in un unico contesto lavorativo
ed in conseguenza della medesima contestata condotta.
Si ritiene, pertanto, congrua la pena
di lire 10.000.000 di multa ciascuno.
A tal riguardo occorre fare qualche breve
precisazione, al fine di valutare se la pena proposta dalle parti risulti
correttamente determinata.
Gli imputati sono tutti incensurati e
si sono succeduti o alternati nelle qualità rispettivamente indicate
nel capo d'imputazione nei relativi periodi ad essi attribuiti.
Per tale ragione, nonostante l'oggettiva
gravità del fatto, si ritiene di poter rimanere nell'ambito della
sola pena pecuniaria.
Il fatto, però, come già
anticipato, risulta di una certa gravità, non soltanto per il numero
delle persone offese, ma anche per il tipo di patologie (periartrite, epicondilite,
epitrocleite ed altre tendinopatie, sindrome de Quervain, sindrome tunnel
carpale, morbo di Dupuytren), provocate dalla somma degli effetti di piccoli
traumi subiti nel corso di attività lavorative protratte per mesi
od anni, con sforzo concentrato in particolari zone del corpo sottoposte
a sollecitazioni, non dannose di per se stesse, ma in quanto ripetute nel
tempo.
Nel caso di specie le lavorazioni effettuate
dalle persone offese richiedevano, come già osservato, un elevato
numero di operazioni ripetute, con ritmi di lavoro molto intensi, nonché
l'impiego di strumenti - avvitatori pneumatici, saldatrici, erogatori di
sigillante, martelli, battitoi pesanti fino a 2,240 kg. e provocanti notevoli
vibrazioni.
E tutto ciò, ovviamente, rendeva
più concreta la prevedibilità dell'evento e più elevato,
quindi, il grado della colpa.
La pena, perciò, può essere
cosi determinata: lire 1.200.000 di multa per ciascun imputato, triplicata
alla luce di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 590 c.p., in considerazione
del numero delle persone offese.
Tenendo poi conto delle condizioni economico-patrimoniali
degli imputati, la pena va ancora triplicata per tutti, affinché
essa possa svolgere un ruolo effettivo ed efficace.
Essa, dunque, va fìssata in lire
10.800.000 di multa per ciascun imputato.
Tale pena, infine, deve essere ridotta
a lire 10.000.000 di multa per ciascun imputato, per effetto di quanto
consentito dall'art. 444 c.p.p..
Gli imputati, inoltre, vanno dichiarati
tenuti in solido alla rifusione delle spese di giudizio, a favore della
parte civile costituita, complessivamente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 563 e 444 c.p.p.,
applica a FRANCIONE Luigi, PIANTA Alberto,
SCOGNAMIGLIO Enrico, RAGNI Giuseppe, MARINSEK Paolo, DE ANGELIS Renato,
RICCADONNA Stefano, MACARIO Pierfranco, DE PIERI Giancarlo, e a loro richiesta
e con il consenso del pubblico ministero, la pena di lire 10.000.000 di
multa ciascuno, in ordine ai reati loro ascritti, con il cumulo giuridico
previsto dal quarto comma dell'art. 590 c.p. e con la triplicazione della
pena finale, consentita dall'art. 133 bis c.p..
Visti gli artt. 444 e 538 c.p.p.,
pone a carico degli imputati la rifusione
delle spese processuali a favore della costituita parte civile, complessivamente
liquidate in lire 3.000.000.
Torino, 6 giugno 1997
IL PRETORE
dr. Giuseppe Casalbore
Depositato in Cancelleria Torino, 19 giugno
1997