Sentenza Tendini del 19 giugno 1997

N. 4166/97 Reg. Sent.
Data del deposito
19 giugno 1997

Data irrevocabilità:
V° del P.G. 25/06/97

N. 17972/93. R.G. notizie di reato

N. 2278/97 R.G. Pretura Torino
 

Pretura Circondariale di Torino Repubblica Italiana in nome del popolo italiano

Pretore di Torino, dr. Giuseppe Casalbore, all'udienza dibattimentale del 6 giugno 1997 ha pronunciato la seguente

Sentenza

 
nei confronti di:

1) FRANCIONE Luigi
nato a Torino il 22 luglio 1940 elett. dom.to ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Giovannandrea Anfora, sito in Torino, c. so Siccardi n. 11 bis
- contumace -
2) PIANTA Alberto
nato a Milano il 21 aprile 1940 elett. dom.to ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Giovannandrea Anfora, sito in Torino, c. so Siccardi n. 11 bis
- contumace -
3) SCOGNAMIGLIO Enrico
nato a Torino il 4 settembre 1934 elett. dom.to ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Carlo Umberto Minni, sito in Torino, c. so Siccardi n. 11 bis
- contumace -
4) RAGNI Giuseppe
nato a Voghera il 15 gennaio 1943 elett. dom.to- ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Alberto Vercelli, sito in Torino, c. so Siccardi n. 11 bis
- contumace -
5) MARINSEK Paolo
nato a Trieste il 13, novembre 1950 elett. dom.to ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Alberto Vercelli, sito in Torino, c. so Siccardi n. 1 1 bis
- contumace -
6) DE ANGELIS Renato
nato a Castel Gandolfo il 28 luglio 1935 elett. dom.to ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Alberto Vercelli, sito in Torino, c. so Siccardi n. 11 bis
- contumace -
7) RICCADONNA Stefano
nato a Viareggio il 1° aprile 1939 elett. dom.to ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Carlo Umberto Minni, sito in Torino, c. so Siccardi n. 11 bis
- contumace -
8) NUCARIO Pierfranco
nato a Torino il 26 agosto 1929 elett. dom.to ex art. 161 c.P.p. presso lo studio dell'avv. Carlo Umberto Minni, sito in Torino, c.so Siccardi n. 11 bis
- contumace -
9) DE PIERI Giancarlo Antonio Roberto
nato a Torino il 4 dicembre 1940 elett. dom.to ex art. 161 c.P.p. presso lo studio dell'avv. Carlo Umberto Minni, sito in Torino, c.so Siccardi n. 11 bis
- contumace -
 

Imputati

"del reato di cui agli artt. 590, commi 1, 2, 3 e 4 e 583, comma l- n. 1 c.p. commesso rispettivamente in qualità di:
- responsabile della Direzione Produzione della Fiat Auto s.p. a. dal maggio 1984 all'aprile 1989 il Francione,
- responsabile della Direzione Produzione della Fiat Auto s.p. a. dall'aprile 1989 all'agosto 1994 il Pianta,-
- responsabile Direzione Produzione Meccanica della Fiat Auto s.p.a. dal febbraio 1985 all'aprile 1991 lo Scognamiglio,
- responsabile della Direzione—Produzione Meccanica, Coordinamento Operativo Stabilimenti della Fiat Auto s.p.a., dall'aprile 1990 al maggio 1991 (ad interim nel maggio 1991), poi responsabile della Direzione Produzione Meccanica della Fiat Auto s.p.a. dal maggio 1991 all'agosto 1994 il Ragni,
- direttore dello stabilimento Fiat Auto Meccanica Mirafiori ad interim dall'agosto 1989 all'ottobre 1989, poi responsabile della Direzione Produzione Meccanica Coordinamento Operativo Stabilimenti della Fiat Auto s.p.a. dal gennaio 1989 al marzo 1990 il Marinsek;
- responsabile della Direzione Produzione Meccanica Coordinamento Operativo Stabilimenti della Fiat Auto s.p.a. dal giugno 1991 all'agosto 1994 il De Angelis;
- direttore dello stabilimento Fiat Auto Meccanica Mirafiori dal febbraio 1985 al novembre 1986 il Riccadonna;
- direttore dello stabilimento Fiat Auto Meccanica Mirafiori dal dicembre 1986 al luglio 1989 il Macario;
- direttore dello stabilimento Fiat Auto Meccanica Mirafiori dal novembre 1989 all'agosto 1994 il De Pieri,

per avere cagionato una lesione personale da cui è derivata una malattia durata oltre 40 giorni ai seguenti lavoratori dipendenti della Fiat Auto stabilimento Mirafiori Meccanica, sito in Torino, c.so Settembrini n. 215 addetti alle lavorazioni del montaggio manuale dei cambi nell'officina 75:
 
1. Alfieri Rosa (sindrome tunnel carpale destra);
2. Bianca Francesca (sindrome De Quervain sinistra-epicondilite sinistra);
3. Borriello Rosa (periartrite scapolo-omerale destra);
4. Esposito Giovanni (periartilte scapolo-omerale destra - distacco capo lungo bicipite destro);
5. Milano Marina (sindrome De Quervain destra);
6. Pupo Bruna (periartrite scapolo-omerale destra-epicondilite destra);
7. Pupo M. Immacolata (periartrite scapolo-omerale destra-epicondilite destra);
8. Rascano Vìrginia (sindrome De Quervain bilaterale);
9. Talamo Carmela (sindrome tunnel carpale destra);
10. Cammarata Giuseppa (periartrite spalla destra);
11. Corticchia Lucia (periartrite spalla sinistra-epicondilite gomito destro- entesopatìa -gomito destro);
12. Dimalio Luigia (sindrome tunnel carpale sinistra);
13. Ferretto Graziana (sindrome tunnel carpale destra-periartrite spalla destra-entesopetia gomito destro);
14. Filippelli Rita (periartrite spalla destra-cisti riassorbimento ossa carpali);
15. Galieri Maddalena (periartrite spalla destra-epicondilite gomito destro);
16. Garbin-,Alessia. (periartrite spalla destra-entesopatia gomito destro);
17. Giurato Carolina (sindrome tunnel carpale bilaterale);
18. La Delfa Donatella (sindrome tunnel carpale bilaterale);
19. Mansella Maria (periartrite spalla destra-epicondilite gomito destro);
20. Metta M. Grazia (periartrite spalla destra-epicondilite gomito destro);
21. Oriolo Maria (periartrite spalla destra-epicondilite gomito sinistro);
22. Piscitelli Filomena (periartrite spalla destra);
23. Ruzzu Giovanni M. (sindrome tunnel carpale sinistra - periartrite spalla destra - aree riassorbimento ossa carpali-entesopatia gomito destro);
24. Santoro Sebastiana (periartrite spalla destra);
25. Scirpoli Angela (periartrite spalla destra-entesopatia gomito destro);
26. Todaro Maria (periartrite spalla bilaterale-entesopatia gomito destro- osteoporosi mano sinistra);
27. Torchia Anna (periartrite spalla destra-sindrome tunnel carpale destra);
28. Vìggiano A. Maiia (periartrite spalla destra);
29. Napoli Maddalena (sindrome De Quervain destra);

per colpa e, in particolare, per imprudenza, negligenza, imperizia e inosservanza delle norme sull'igiene del lavoro e segnatamente degli artt. 2087 c.c.; 4 lettere a), b), c), d) D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, in quanto omettevano di adottare tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali contro il rischio di patologie muscoloscheletriche a carico degli arti superiori da sforzi ripetuti (riduzione della frequenza delle azioni, adeguata presenza dei tempi di recupero nel turno di lavoro per durata e distribuzione,- riduzione dello sforzo fisico richiesto da alcune operazioni eseguite con e senza attrezzi,- movimenti e posizioni dei diversi segmenti degli arti superiori,- perse idonee della mano per tipo e durata,- adeguamento della postazione di lavoro all'altezza dei lavoratori), di far sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo sanitario preventivo e pedodico, mirato sul rischio specifico di patologie muscoloscheletriche, di informarsi e di informare e addestrare i lavoratori circa i rischi specifici connessi alle patologie muscoloscheletriche degli arti superiori e circa le misure per ovviare a tali rischio, di allontanare detti lavoratori dall'esposizione al rischio al primo manifestarsi di segni controindicanti di tale esposizione, con conseguenza. che i suddetti lavoratori subivano le menzionate lesioni personali.

In Torino dal settembre 1985 al settembre 1993"

Con l'intervento del pubblico ministero, del difensore della costituita parte civile e dei difensori di fiducia degli imputati i quali concludevano come da verbale di udienza del 6 giugno 1997.
 

Motivazione

 
Gli imputati, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ritualmente facevano richiesta di applicazione della pena, come da verbale di udienza ed il pubblico ministero prestava il consenso.
Alla luce degli elementi acquisiti agli atti del fascicolo del pubblico ministero, inseriti nel fascicolo per il dibattimento a norma dell'art. 135 delle disposizioni di attuazione, soprattutto con riferimento agli specifici ed approfonditi accertamenti svolti dall'Organo dell'accusa attraverso i suoi consulenti tecnici, non si ritiene sussistano le condizioni per la pronuncia della sentenza di proscioglimento prevista dall'art. 129 c.p.p.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di applicazione della pena, risulta corretta la qualificazione giuridica del fatto.
Allo stato degli atti, in particolare, risultano accertate la sussistenza di patologie conseguenza di lesioni personali gravi e la diretta riconducibilità di queste ultime alle condizioni ed ai ritmi di lavoro, caratterizzato dall'uso di strumenti e attrezzi richiedenti sforzi ripetuti migliaia di volte nell'arco del turno.
Le cause di insorgenza delle patologie (elevata forza richiesta dalle operazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ripetitività dei movimenti, posture scomode, tempo di riposo insufficiente) avrebbero potuto essere eliminate dal ciclo lavorativo, non solo attraverso l'impiego di diverse tecnologie, ma, più semplicemente, per mezzo del rallentamento dei ritmi di lavoro (richiedenti da 96 a 105 operazioni in sequenza per il montaggio di ogni cambio di automobile, in un tempo variante tra i sei minuti e mezzo ed i sette minuti), e dell'aumento del tempo di riposo tra un montaggio ed il successivo (attraverso le indagini si è appurato che era abitudine dei lavoratori accelerare l'esecuzione delle operazioni al fine di accumulare, alla fine del montaggio, un breve periodo di riposo aggiuntivo rispetto a quello predeterminato dal datore di lavoro, evidentemente insufficiente a consentire un adeguato ricupero fisiologico).
Anche dopo l'insorgenza delle patologie ricollegabili ai traumi ripetuti da lavoro, i responsabili dell'impresa hanno però continuato ad utilizzare una tabella dei fattori di riposo povera di indicatori fondamentali e priva di riferimento ad indici di primaria importanza, quali l'età, il sesso (27 delle 29 persone offese sono donne), la turnazione, le caratteristiche ambientali.
La relativa facilità con la quale avrebbero potuto essere eliminate le cause di insorgenza delle patologie accertate ai lavoratori risulta attestata in atti dallo stesso comportamento della società, che (come evidenziato dal consulente tecnico del pubblico ministero nella relazione 10 dicembre 1993), in collaborazione con la propria direzione sanitaria, ha oggi attrezzato e strutturato, il ciclo lavorativo in modo del tutto diverso e presumibilmente tale da evitare conseguenze analoghe a quelle di cui qui si tratta, in particolare per mezzo di iniziative preventive clinico-diagnostiche circa l'idoneità degli addetti (misura delle dimensioni del polso e del grado di escursione della relativa articolazione, valutazione dello sforzo mani-dita, ecc.) e della progressiva sostituzione del personale femminile (biologicamente più sensibile ai rischi da sforzi ripetuti) nei reparti ove si sono riscontrate le patologie.
Se dunque, da un lato, si può ritenere sussistente il nesso eziologico tra l'indicata condotta omissiva e l'evento doloso, dall'altro, è indubbia la riconducibilità della responsabilità agli imputati, i quali, nell'arco temporale in cui le lesioni sono state causate, hanno rivestito i ruoli di responsabile della Direzione Produzione o di direttore dello stabilimento Fiat Auto Meccanica Mirafiori, ove le persone offese svolgevano la propria attività lavorativa.
Si ritiene altresì applicabile l'istituto di cui al quarto comma dell'art. 590 c.p., trattandosi di lesioni personali subite da più persone in un unico contesto lavorativo ed in conseguenza della medesima contestata condotta.
Si ritiene, pertanto, congrua la pena di lire 10.000.000 di multa ciascuno.
A tal riguardo occorre fare qualche breve precisazione, al fine di valutare se la pena proposta dalle parti risulti correttamente determinata.
Gli imputati sono tutti incensurati e si sono succeduti o alternati nelle qualità rispettivamente indicate nel capo d'imputazione nei relativi periodi ad essi attribuiti.
Per tale ragione, nonostante l'oggettiva gravità del fatto, si ritiene di poter rimanere nell'ambito della sola pena pecuniaria.
Il fatto, però, come già anticipato, risulta di una certa gravità, non soltanto per il numero delle persone offese, ma anche per il tipo di patologie (periartrite, epicondilite, epitrocleite ed altre tendinopatie, sindrome de Quervain, sindrome tunnel carpale, morbo di Dupuytren), provocate dalla somma degli effetti di piccoli traumi subiti nel corso di attività lavorative protratte per mesi od anni, con sforzo concentrato in particolari zone del corpo sottoposte a sollecitazioni, non dannose di per se stesse, ma in quanto ripetute nel tempo.
Nel caso di specie le lavorazioni effettuate dalle persone offese richiedevano, come già osservato, un elevato numero di operazioni ripetute, con ritmi di lavoro molto intensi, nonché l'impiego di strumenti - avvitatori pneumatici, saldatrici, erogatori di sigillante, martelli, battitoi pesanti fino a 2,240 kg. e provocanti notevoli vibrazioni.
E tutto ciò, ovviamente, rendeva più concreta la prevedibilità dell'evento e più elevato, quindi, il grado della colpa.
La pena, perciò, può essere cosi determinata: lire 1.200.000 di multa per ciascun imputato, triplicata alla luce di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 590 c.p., in considerazione del numero delle persone offese.
Tenendo poi conto delle condizioni economico-patrimoniali degli imputati, la pena va ancora triplicata per tutti, affinché essa possa svolgere un ruolo effettivo ed efficace.
Essa, dunque, va fìssata in lire 10.800.000 di multa per ciascun imputato.
Tale pena, infine, deve essere ridotta a lire 10.000.000 di multa per ciascun imputato, per effetto di quanto consentito dall'art. 444 c.p.p..
Gli imputati, inoltre, vanno dichiarati tenuti in solido alla rifusione delle spese di giudizio, a favore della parte civile costituita, complessivamente liquidate come da dispositivo.
 

P.Q.M.

Visti gli artt. 563 e 444 c.p.p.,
applica a FRANCIONE Luigi, PIANTA Alberto, SCOGNAMIGLIO Enrico, RAGNI Giuseppe, MARINSEK Paolo, DE ANGELIS Renato, RICCADONNA Stefano, MACARIO Pierfranco, DE PIERI Giancarlo, e a loro richiesta e con il consenso del pubblico ministero, la pena di lire 10.000.000 di multa ciascuno, in ordine ai reati loro ascritti, con il cumulo giuridico previsto dal quarto comma dell'art. 590 c.p. e con la triplicazione della pena finale, consentita dall'art. 133 bis c.p..
Visti gli artt. 444 e 538 c.p.p.,
pone a carico degli imputati la rifusione delle spese processuali a favore della costituita parte civile, complessivamente liquidate in lire 3.000.000.
Torino, 6 giugno 1997

IL PRETORE
dr. Giuseppe Casalbore

Depositato in Cancelleria Torino, 19 giugno 1997