| SCHEDA (CONTRO)RIFORMA DINI/CGIL-CISL-UIL DELLE PENSIONI legge n° 335 / 8-8-95 |
1. Le nuove pensioni
Le nuove pensioni sono caratterizzate dal passaggio dal sistema retributivo (il calcolo è
rapportato alla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro), al sistema contributivo (vengono distribuite le contribuzioni accantonate durante tutta la vita lavorativa, rivalutate in base all'andamento del PIL); il nuovo sistema, denominato PENSIONE DI VECCHIAIA, assorbe e sostituisce le precedenti pensioni di vecchiaia e di anzianità. Il passaggio avviene per gradi e a seconda della anzianità lavorativa. |
2. Dal sistema retributivo al sistema contributivo
Lavoratore con almeno 18 anni di contributi al 31-12-95 | Sistema e calcolo col metodo retributivo | Con possibilità di opzione per il sistema contributivo |
Lavoratore con meno di 18 anni di contributi al 31-12-95 | Sistema retributivo e calcolo con sistema misto (anzianità maturata al 31-12-95 col sistema retributivo, anzianità successiva con il sistema contributivo) | Con possibilità di opzione per il sistema contributivo |
| Lavoratore nuovo assunto dopo il 1-1-96 | Sistema e calcolo col metodo contributivo |
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| IL SISTEMA CONTRIBUTIVOi requisiti per i neo assunti dopo il 1-1-96 |
| Risoluzione del rapporto di lavoro |
Età fra i 57 e i 65 anni (il requisito non è richiesto con 40 anni di contribuzione)
ai fini della maturazione dei 40 anni di contribuzione:
- non concorrono il riscatto dei periodi di studio ed i contributi volontari,
- la anzianità contributiva maturata prima dei 18 anni è maggiorata del 50%
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Almeno 5 anni di contribuzione effettiva per un importo minimo di 1,2 volte quello previsto per l'assegno sociale (il requisito non è richiesto a 65 anni di età) |
Come si calcola la pensione nel sistema contributivo
La pensione si calcola in base alla contribuzione versata, parte dal lavoratore e parte dal datore di lavoro per conto del lavoratore stesso, nel corso dell'intera vita lavorativa, rivalutata in base alle variazioni del PIL |
come si procede praticamente:
A) Ogni anno si accantona:
- il 33% della retribuzione imponibile del lavoratore dipendente (i contributi sono oggi del 32% l'8,89 a carico del lavoratore),
- il 20% del reddito da lavoro per i lavoratori autonomi (artigiani, coltivatori, commercianti, oggi pagano il 15%),
- il 10% del reddito per le altre attività non coperte da assicurazione sociale (oggi non pagano e non percepiscono pensione)
B) L'importo che ne deriva è sommato anno per anno e rivalutato in base all'aumento medio del PIL dei 5 anni precedenti.
C) I contributi così rivalutati fino al momento della pensione costituiscono il montante contributivo individuale che, moltiplicato per il coefficente di trasformazione, consente di ottenere l'importo annuo lordo della pensione.
| Età per la pensione | X | Coefficente di trasformazione | X | Montante retributivo | = | Pensione annua lorda |
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Casi particolari:
- lavori usuranti - è previsto alternativamente o l'aumento di un anno del coefficente di trasformazione ogni 6 anni di occupazione in attività riconosciute come usuranti, od un anno di anticipazione del diritto alla pensione per la stessa condizione,
- maternità - anticipo della età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 12 mesi, o, in alternativa, la maggiorazione del coefficente di trasformazione di 1 anno per uno o due figli, di 2 anni per 3 o più figli;
- educazione e assistenza dei figli fino a 6 anni - sono previsti fino a 170 giorni di contributi figurativi per ogni figlio,
- assistenza di familiari conviventi portatori di handicap (figli, coniuge, genitori) - sono previsti contributi figurativi per un massimo di 25 giorni anno e per un massimo di 24 mesi.
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Il sistema retributivo
Riguarda lavoratori con anzianità non inferiore a 18 anni al 31-12-95 e la normativa che li riguarda è quella introdotta dal governo Amato, modificata dalla L.F. 724/94.
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Pensione di vecchiaia: requisiti per il diritto
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| dal 1996, con elevazione graduale | fino al 2001, quando si sarà a regime |
| età anagrafica: 62 anni per gli uomini, 57 per le donne | età anagrafica: 65 anni per gli uomini, 60 per le donne |
| contribuzione minima: 17 anni | contribuzione minima: 20 anni |
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Pensione di anzianità: due sono le possibilità,
- con almeno 35 anni di contributi ed una età che aumenta progressivamente dai 52 a 57 anni (nel 2006),
- indipendentemente dalla età, con anzianità contributiva che aumenta progressivamente da 36 a 40 anni (nel 2008).
Dipendenti pubblici: per questi, oltre alle possibilità precedenti, sono previste altre opportunità,
- il diritto alla pensione è legato alla età anagrafica (da 52 a 57 anni) con una penalità proporzionale agli anni mancanti ai 35,
- il diritto è sganciato anche dalla età anagrafica, ma prevede anzianità contributiva e penalità per gli anni mancanti ai 37.
Il sistema misto
Riguarda il lavoratore che ha meno di 18 anni al 31-12-95: la anzianità antecedente a tale data è calcolata con il sistema retributivo, la anzianità successiva è calcolata con il metodo contributivo. |
3. la previdenza complementare (D.L. 124/93 e L.335/95)
È stata introdotta dal governo Amato (D.L. 124/93), ma non ha ancora trovato pratica attuazione, probabilmente perchè il livello complessivo delle penioni non è ancora tanto inadeguato da imporre una scelta privatistica.
Ora, con le modifiche apportate dalla (contro)riforma Dini, la previdenza complementare dovrebbe, nelle attese dei suoi sostenitori, ritrovare impulso, infatti, le finalità sono:
- garantire un trattamento previdenziale complessivo (previdenza pubblica + previdenza complementare) che recuperi la riduzione della previdenza pubblica, falcidiata dalla (contro)riforma,
- migliorare il rendimento degli accantonamenti destinati al TRF investendolo nella previdenza complementare; attualmente il TRF è trattenuto dall'azienda e renumerato con l'1,5% annuo più il 75% del tasso di inflazione, versando la stessa quota ad un fondo pensione si ottiene un rendimento sicuramente più alto,
- costituire, attraverso i fondi pensione, risorse economiche da mettere sul mercato e per finanziare lo sviluppo delle imprese.
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| La previdenza complementare è basata sul sistema della capitalizzazione dei contributi versati. |
| I contributi |
- a carico del lavoratore dipendente o autonomo
- a carico del TRF (tutto per i nuovi assunti, parziale per gli altri), ancora da mutare
- a carico del datore di lavoro
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| Confluiscono nei fondi pensione | I fondi pensione sono i soli soggetti abilitati all'esercizio della previdenza complementare.
Possono essere istituiti, quali soggetti giuridici autonomi, a (livello aziendale, di categoria, nazionale), tramite accordi sindacale per i lavoratori dipendenti, oppure (territoriali, regionali, interregionali), dalle associazioni di categoria dei lavoratori autonomi.
La adesione ai fondi è comunque volontaria e le modalità di adesione sono definite dai fondi stessi.
In mancanza dei Fondi pensione istituiti, il soggetto interessato può aderire a "Fondi aperti", istituiti e gestiti da Banche, SIM, Fondi comuni, assicurazioni, ma con gestione separata ed autonoma dalle altre attività. Dopo un periodo di iscrizione al prorpio fondo di almeno 3 anni (5 nella fase iniziale) il lavoratore può passare ad un fondo aperto, se lo ritiene più vantaggioso. |
| Che li investono per capitalizzarli | La capitalizzazione è data dai contributi versati, maggiorati degli interessi prodotti dall'investimento sul mercato, detratti delle spese di gestione dei fondi stessi. |
| e trasformarli in prestazioni |
- prestazioni previdenziali (pensioni di anzianità, di vecchiaia, di invalidità, di reversibilità),
- prestazioni finanziarie (anticipazione del capitale versato, riscatto, morte).
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