23 DICEMBRE '94
Sralci dalle stenotipie

Avv. MAZZALI: Mazzali per tutti i miei assistiti. Vorrei veramente, non come ha fatto il P.M. che ha esordito dicendo "non si parlera' complessivamente del C.S.", in realta' poi ha prodotto addirittura atti riguardanti altri fatti e manifestazioni del C.S. medesimo. Io vorrei veramente non parlare, perche' magari ce ne sara' altra occasione e sicuramente in luoghi migliori e piu' consoni, parlare della storia del C.S. Leoncavallo. In realta' non ci vuole molta fantasia per poter intuire, com'e' nostro avviso, quella radunata non era assolutamente sediziosa, ed era solo, questa e' la mia opinione personale, non so quale sia quella dei difensori, era solo un tentativo di difesa, assolutamente pacifico in quanto non ci sono stati incidenti di rilievo di un posto che per diciotto anni avevano occupato gli attuali imputati e tante altre migliaia di persone. Parlandovi invece dei mezzi di prova richiesti del P.M. c'e' una serie di problemi: il primo attiene a una delle circostanze per il quale il P.M. chiede di sentire i testi citati nella sua lista. Io penso di invecchiare, sono monomaniacale in questo punto, pero' credo che la circostanza dove intende sentire i teste sull'individuazione degli imputati attraverso il riconoscimento visivo diretto effettuato sui luoghi mediante visione dei rilievi fotografici sia assolutamente una circostanza non ammissibile. Vado a spiegarmi: non ignoravo evidentemente quello che ha sostenuto il P.M., cioe' in realta' la presenza del difensore nella fase dell'individuazione non e' necessaria, e questo e' un dato assolutamente acquisito. Il P.M. si e' dimenticato di dirci e perche' si e' dimenticato di dirci? Evidentemente perche' gli faceva comodo e nella dialettica processuale era quello che gli interessava, si e' dimenticato di dirci qual e' la finalita' dell'individuazione? Finalita' endoprocessuale. Andiamo a vedere l'articolo dell'individuazione di persone che e' il 361, cosa ci dice? Non a caso, niente e' a caso nel c.p.p. anche se a volte ci sono cose un po' farlocche, cosa ci dice? E' inserita nel titolo quinto "attivita' del P.M.", cosa ci dice? "Quando e' necessario per la immediata prosecuzione delle indagini il P.M. procede all'individuazione di persone e di cose".

Evidentemente e' attivita' del P.M., fa quello che crede, non e' necessaria la presenza del difensore. Il problema che pone la difesa e' questo; e' possibile a questo punto utilizzare un mezzo istruttorio di parte del P.M., come l'individuazione, nella fase dibattimentale? Credo che la risposta che debba dare il signor Pretore e' no. Perche' questo? Perche' nel nostro principio, alcuni dicono di si', alcuni dicono di no, vige comunque il principio della tassativita' dei mezzi di prova. Cosa significa questo? Significa che ove, come e' nel caso di specie, sussista altro mezzo di prova, che d'altra parte e' elencato sotto il titolo dei mezzi di prova, il titolo due, da 194 e seguente, altro mezzo di prova con finalita' uguale a quella dell'individuazione, ma con le tutele previste dalla legge, cioe' la ricognizione, evidentemente e' questo il mezzo di prova che deve essere utilizzato, perche' e' un mezzo di prova che garantisce, con tutti i crismi e i requisiti previsti dall'articolo della ricognizione, sono necessarie alcune finalita' per rendere credibile a maggior tutela la ricognizione medesima, cioe' viene chiesto al soggetto che deve effettuare la ricognizione se ha gia' visto per fotografia l'imputato, vi e' partecipazione del difensore, quindi in presenza di un mezzo di prova stabilito, d'altra parte nei mezzi di prova, se lei va a vedere, sicuramente l'individuazione non c'e', l'individuazione e' strutturata come attivita' endoprocessuale del P.M. e sicuramente come attivita' endoprocessuale del P.M. va fatta al di fuori del processo e nel momento in cui si fa il dibattimento deve essere utilizzato il mezzo di prova tipico, stabilito dal codice, che e' la ricognizione. Quindi evidentemente questo escamotages del P.M., che tenta di far inserire un'individuazione fatta nelle segrete dell'ufficio politico, senza la presenza del difensore si cerca di far venire qui gli stessi operanti che hanno effettuato l'individuazione allora, senza i crismi di legalita', a ripetere davanti a noi questo e' questo a effettuare un'individuazione al posto della ricognizione, mi si consenta, e' un tentativo molto astuto ma che deve essere assolutamente respinto. Quindi c'e' opposizione sulla circostanza della individuazione di persone. Vi e' un altro problema: anche qui, il P.M. anche qui si e' parato, ha prodotto e ha fatto vedere alcune sentenze, il problema e' relativo alla produzione di quella notizia di reato dell'incidente del 10 Settembre. Vi e' un problema di merito e un problema formale. Il problema di merito qual e'?. Mi dice il P.M.:" io per valutare l'entita' della pena chiedo la produzione di questi documenti". Non so, se fosse stata una sentenza passata in giudicato niente da dire, credo che il P.M., ma anche lei Sig. Pretore, non dimentichera' l'articolo 27 della Costituzione, il principio di innocenza fino a sentenza passata in giudicato, che mi voglia produrre per valutare l'entita' della pena da infliggere una comunicazione di notizia di reato, non neanche un'emissione del decreto di citazione a giudizio ma una comunicazione di notizia di reato che attesta che io ero presente a quella manifestazione e che senza il dovuto, la doverosa istruttoria dibattimentale, la doverosa sentenza del Pretore o del tribunale questo possa essere a mio svantaggio utilizzare per aggravare la pena mi sembra assolutamente improprio, assolutamente non consentito. Ma d'altra parte, anche qui c'e' un problema di c.p.p.: i documenti relativi al giudizio sulla personalita' e quindi evidentemente quelli relativi anche all'erogazione della pena maggiore o minore, sono quelli di cui al 236 e cosa ci troviamo nell'articolo 236? "Consentita l'acquisizione dei certificati al casellario penale, dei documenti esistenti presso gli uffici del servizio sociale, nonche' delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute". Evidentemente questa e' la chiusura di un discorso che stavo facendo. Per valutare il giudizio sulla personalita' di un imputato e comunque per valutare secondo i criteri del 133 una pena maggiore o inferiore, se mai vi sara' deve essere utilizzata una sentenza passata in giudicato e mai e poi mai puo' essere utilizzata una comunicazione di notizia di reato, quindi vi e' opposizione da parte della difesa alla produzione di quella documentazione. Evidentemente si chiede comunque, si insiste per l'ammissione delle prove cosi' dedotte dalla lista dei teste.

Avv. PELAZZA: Senz'altro, mi associo pienamente Condivido inizialmente quanto poco fa sosteneva e argomentava il collega Mazzali a proposito della inaccoglibilita' della richiesta di produzione degli avvisi di garanzia e delle comunicazioni di reato richieste dal P.M. e a questo proposito delle richieste del Sig. P.M. e a questo proposito mi permetto di osservare come, a giudizio di questo difensore, non sia corretto sul piano della metodologia l'approccio alle tematiche relative ai C.S. Il sig. P.M. ha detto "non voglio allargare il discorso perche' non e' questa la sede" e ha comunque poi sviluppato un suo discorso, riducendo in buona sostanza la presenza di una realta' viva e attiva sul piano sociale e politico come e' stato ed e' il Leoncavallo a Milano e come sono i C.S. nel panorama politico italiano, non capivo il levare gli occhi al cielo da parte della sua collaboratrice di fronte a queste mie affermazioni Sig. Giudice e per questo rallentavo un attimo la mia esposizione. Comunque, preso atto di questo levare gli occhi al cielo, dicevo che proprio e' sbagliata questo tipo di metodologia perche' se e' vero che il mondo del diritto e' il mondo nel quale filtra la realta' e ci cerca di dare alla realta' un incasellamento sul piano normativo e' essenziale e indispensabile conoscerla la realta' e allora rendersi conto di quella che e' la situazione del proletariato giovanile, cosi' come si diceva una volta, o comunque delle fasce sociali emarginate in una metropoli come Milano e di questa tematica all'interno dell'intera Europa, dell'intero nord del mondo, dove a questi problemi si danno delle risposte solo in termini repressivi, allora sulla base di questa conoscenza, della ricchezza anche sul piano culturale poi con le problematiche giuridiche, li' dentro verificare se queste parole roboanti "sediziosita', uso illegittimo di spazi che non competerebbero" se hanno un riscontro sul piano dei fatti, quali sono i fini e gli interessi che li' si sono scontrati per caso l'interesse dei proprietari immobiliari di Milano e l'interesse alla vita, a essere vivi e sociali con altre persone simili a noi, dentro un panorama disgregato com'e' la periferia milanese e se allora tutto questo puo' essere iscritto in un discorso di legalita' e illegalita', di esercizio abusivo di un bar o che so io. Ecco, bisognera' vedere queste cose nelle opportune sedi processuali, ma non si puo' connotare un'esperienza politica e sociale ricca, in questo modo assolutamente misconoscente dei dati che sono ben presenti e scritti nella storia di Milano, cosi' come, ad esempio, un tribunale di Milano ha saputo fare occupandosi delle vicende del Leoncavallo, evidentemente con un altro approccio rispetto a quello che e' del P.M.; perche' il tribunale di Milano in altro processo riconosceva che "il sopralluogo al C.S. Leoncavallo e' stato molto utile al collegio per avere una visione realistica e diretta di una fascia sociale diversa da quella, in senso lato, "borghese", uso questi termini e mi scuso ma sono i termini del tribunale, dai cui ranghi in buona parte proviene la magistratura e nella quale si muovono i suoi componenti. Senza fare ricorso ad espressioni equivoche quali "cultura diversa", e' certamente un dato di fatto che i giovani del Leoncavallo, che i mass media hanno rappresentato come un elemento di turbativa del tessuto sociale e di pericolo per la pacifica convivenza, lo stesso termine di "autonomi" che non a caso prima sentivamo usare dal P.M. viene spesso riferito a supposte attivita' di fiancheggiamento e cosi' via, si presentano come persone, eccetera. Dopo di che si dice: "il sopralluogo al Leoncavallo ha consentito al Collegio di avere un'idea,, anche se approssimativa delle attivita culturali e ricreative che nel centro si svolgono e la cui utilita' sociale giustificherebbe una concreta attivita' di sostegno economico morale da parte dell'autorita' e in questo contesto criticava l'atteggiamento del Comune e riconosceva al tribunale le attenuanti del particolare valore sociale. Ora, io non voglio addentrarmi in questo discorso, voglio solo contestare la metodologia di approccio a questi dati di realta' che il P.M. ha avuto nei confronti di questo giudice e richiamare allora il discorso a quelle problematiche esclusivamente giuridiche in ordine all'accertamento dei fatti di quella mattina del preteso trasloco, che non era un preteso trasloco quel giorno ma era un concludersi di una vicenda che aveva visto il C.S. Leoncavallo sottoposto ad opposte tensioni, a vivere le contraddizioni che si riflettevano nello scontro tra Formentini e la Lega a Milano e Mancino al ministero degli interni, a ritrovarsi dentro questi spazi come oggetto di trattativa e in quel contesto cercare di salvaguardare il proprio spazio sociale e politico a Milano. E il momento in cui il Leoncavallo si muoveva da quell'area oggetto di speculazioni immobiliari in piazza, un manifestare il proprio dissenso rispetto all'abbandono della propria sede storica che aveva visto un radicamento da piu' di 18 anni. Allora, in questo contesto a mio giudizio sono assolutamente fuori luogo le richieste di produzione di documenti tipo le comunicazioni di reato e ordinanze di sequestro. Sotto l'aspetto tecnico gia' l'Avvocato Mazzali ha fatto ampiamente giustizia a proposito dell'ingiustizia di questa richiesta e quindi cesso subito dall'affrontare questo argomento e mi fermo solo un attimo sulla contraddizione interna allo stesso discorso del Sig. P.M. in ordine all'avere la difesa richiesto l'audizione come teste di alcuni giornalisti. Il Sig. P.M., entrando in un evidente e clamoroso contrasto con se stesso, sostiene che la stampa sarebbe facitrice di opinioni, come tale chi lavora nel mondo della stampa non avrebbe dignita' per essere sentito come teste e contemporaneamente chiede l'acquisizione agli atti del prodotto del lavoro dei giornalisti. Allora, da una parte si chiede l'acquisizione degli articoli del Corriere della Sera, l'Indipendente, del Giornale Nuovo, che quello si e' un dato cristallizzato in cui sia va a riflettere la professionalita' e l'eventuale passione o ideologica del giornalista e dall'altra parte si vorrebbe negare invece il sentire il giornalista all'interno del dibattimento, laddove il giornalista viene come portatore diretto delle conoscenza che ha dei fatti e spogliato invece di quella attivita' di costruzione dell'opinione pubblica che e' tipica del giornale. Quindi questa argomentazione del Sig. P.M. e' assolutamente priva di pregio e io chiedo l'ammissione delle prove richieste dai difensori e il rigetto delle richieste sviluppate dal P.M., non solo per i motivi che ho detto ora ma per i motivi che prima, piu' validamente, sosteneva l'Avv. Mazzali.

P.M. Io dovevo fare un'eccezione sulle richieste di ammissione di prova dei difensori. Sono stati indicati come testi Gay Umberto e X. Daniele. C'e' una compatiblita' assoluta per queste persone a testimoniare ai sensi dell'art. 197 lett. B del Cod. Proc Pen., con riferimento all'art. 371 comma II, lett B. In sostanza entrambi sono imputati, con emissione gia' esercizio dell'azione penale in atto quindi con rinvio a giudizio, in procedimenti che quanto meno sono collegati al procedimento per cui si procede. In sostanza X. Daniele dovra' rispondere, insieme ad altre undici persone, di reati attinenti all'occupazione della vecchia sede del C.S. Ed e' ovvio che, se noi lo sentiamo oggi come teste, qualsiasi dichiarazione da lui utilizzata puo' essergli di nocumento per quel processo, nel senso che la tematica di quel processo sara' di dimostrare la riferibilita' soggettiva di determinati comportamenti oggettivamente illegali a singole persone, attesa la gestione collettiva del C.S. Leoncavallo. Lo stesso discorso vale per Umberto Gay. Anche Umberto Gay e' stato rinviato a giudizio in qualita' di custode giudiziario per le vicende della radio, mi sembra ONDA DIRETTA, comunque la radio installata nel C.S. Leoncavallo e anche per Gay rileva un profilo attinente alla sua posizione soggettiva. E' stato, e' vero contestato un reato di natura colposa, ma la contestazione fatta riguarda anche una condotta di agevolazione ed e' quindi ovvio che e' importante, sara' importante in quel processo capire anche qual era il suo ruolo soggettivo in tutte le vicende del C.S. Leoncavallo. Quindi queste persone non possono essere sentiti come testimoni per questa incompatibilita' assoluta. A mio modo di vedere quindi la difesa decade dalla possiblita' di sentire Gay e X in qualsiasi modo, ritengo pero' ovviamente per dare spazio a qualsiasi tipo di tematica processuale, purche' rimanga nell'oggetto del processo, cioe' i fatti del 20 Gennaio, che il loro difetto possa essere sanato semplicemente per l'interesse stesso di Gay e X, invece di essere sentiti come persone imputati di procedimento collegato e quindi con tutte le garanzie del 210 Cod. Proc. Pen., ivi compresa la facolta' di non rispondere, ripeto, essere di loro nocumento. Una breve battuta sul discorso dell'individuazione e della ricognizione in senso tecnico, io dovro' chiedere agli operanti perche' di trecento persone sono state denunciate 72 persone e in che modo sono state identificate. Non e' una ricognizione, non e' un'individuazione, e' semplicemente un chiedere, alla base di una notizia di reato, in quale modo la polizia giudiziaria ha ritenuto di denunciare 72 nomi e perche' ha denunciato 72 nomi.

Avv. MAZZALI: Brevemente sul punto, sull'eccezione del P.M. Questa eccezione e' originale quanto meno, cioe' mi si viene a dire: io difesa dovevo sapere, perche' probabilmente e' un fatto notorio, ma al sottoscritto no, che X e Gay sono imputati o indagati di un reato connesso. Diamo anche atto che puo' essere questo e sicuramente e' questo. Innanzitutto il P.M. ci deve provare, innanzitutto, che cio' e' vero producendoci i documenti che attestano, forse l'ha fatto, sicuramente per X. non so per Gay. Ci deve provare poi la connessione perche' il 197, anche qui, io vorrei che il P.M. leggesse sempre tutto perche' senno' se lo leggiamo sempre a meta' a questo punto.

P.M. Chiedo scusa, il collegamento non la connessione

Avv. MAZZALI: Parla di connessione.

P.M.: Si ma e' in riferimento a Imputato di reato collegato anche, e' estensiva la...

Avv. MAZZALI: O comunque e' stato di Imputati di reato collegato, parla di imputati e non comunque di indagati, in ogni caso sicuramente, questo bisogna darna atto onestamente al P.M., il problema e' facilemente superabile, comunque potrebbero essere sentiti ai sensi del 210 quindi non c'e' sicuramente nessuna decadenza da parte della difesa che non era tenuta a sapere nel momento in cui deposita la lista teste che Gay e X. erano imputati di reato connesso o collegato, quindi direi che l'eccezione vada comuqnue respinta perche' non vi e' violazione del 197, comunque possa essere recuparata con 210.

P.M.: Questi sono i decreti.

Avv. PELAZZA: Mi associo a quanto esposto dal collega Mazzali e rilevo la paradossalita' dell'opposizione da parte del Sig. P.M. La questione della connessione o del collegamento di reati in una situazione come questa deve assolutamente essere valutatat in modo rigoroso e restrittivo. Il collegamento e' fre reati, non all'interno di uno spazio politico di un ambito sociale, o cosi' operando il Sig- P.M. che e' assai solerte nel colpire con avvisi di garanzia e con decreti di citazione a giudizio decine, centinaia di persone che si sono trovate ad avere a che fare con il C.S. Leoncavallo, priverebbe nel modo piu' totale il diritto alla prova in ordine a qualsivoglia fatto che attiene la vita del C.S. Leoncavallo e questa pretesa del Sig. P.M. di non consentire la prova richiesta dai difensori di alcuni egli imputati oggi a giudizio e' anche violativa della convenzione cosiddetta di Strasburgo che prevede debba essere garantito all'imputato tratto a giudizio il massimo ascolto in ordine alle sue richieste difensive e ai mezzi istruttori che egli richiede. Quindi la lettura degli articoli del C.P.P. combinata con la convenzione di Strasburgo che fa parte del nostro ordinamento interno, essendo stata ratificata, non puo' che consentire un'univoca interpretazione che e' nel senso della piena ammissibilita' delle testimonianze richieste.

PRETORE: Avete avuto le fotocopie? Ci sono rilievi da fare? Prendo atto che non e' stato chiesto l'esame degli imputati. Il pretore sospende l'udienza per qualche minuto.

PRETORE: Rilevato che il Cod. Proc. Pen. prevede non solo l'ammissibilita' di mmezzi di prova tipici, ma anche di mezzi di prova atipici ex art.189, considerato comunque che la testimonianza in ordien ai criteri seuguiti per l'identificazione avvenuta a mezzo foto non solo e' ammissibile, ma anche opportuna al fine di permettere nel merito una valutazione sulle modalita' e sull'esattezza della individuazione stessa, tenuto conto della diversa capacita' probatoria di tale identificazione rispetto alla ricognizione, sull'acquisibilita' delle notizie di reato, considerato che ex art 234 Cod. Proc. Pen., e' prova documentale qualunque scritto che rappresenti ingresso nel dibattimento purche' la loro utilizzazione sia limitata all'idoneita' a rappresentare un certo accadimento storico con esclusione tassativa di utilizzabilita' di giudizi ivi contenuti. Quanto alla possibilita' di produrre quali mezzi di prova docuementale articoli di giornale si ripete che in quanto documenti atti a ricostruire una realta' storica dei fatti sono ammissibili ed utilizzabili. Resta esclusa la possibilita' di tener conto di giudizi di qualunque natura, ivi riportati. Appare opportuna anche, in questo caso, la produzione documentale al fine di poter inquadrare anche nella globale realta' storica dei luoghi i fatti e l'importanza degli stessi. Infine si ritengono per tanto ammissibili le prove richieste dal P.M. considreato che i testi della difesa Gay e X. risultano imputati di reati collegati con le garanzie previste dall'art 210 cod. proc. pen. Vengono ammesse quindi tutte le prove richieste.

Avv. MAZZALI: Ho appreso, Berlusconi lo apprende dai giornali, io ho appreso in diretta di avere una comunicazione di notizia di reato per un rato tra l'altro analogo a questo. Mi sia consentito di non aggravare probabilmente la mia posizione nell'esprimere un giudizio sull'inziativa del P.M. che produce un maniera a mio avviso arbitraria prima, in maniera a mio avviso ancora piu' arbitraria adesso una comunicazione di notizie di reato dove io risulto, almeno mi sembra indagati per i reati 654 e 655. Avevo pensato di non darci peso, ma in realta' evidentemente lei capisce che nonn si puo' non dare peso a un fatto cosi', non tanto per la gravita' del reato, sara' oggetto in altro momento il fatto se io ero o meno alla manifestazione, quando me ne sono andato, che cosa ho fatto e perche' c'ero. Sicuramente questa mossa del P.M. e di conseguenza la sua decisione di acquisire una comunicazione di notizia di reato dove io, il sottoscritto risulta, quanto meno non ho capito, non credo indagato perche' non ho ricevuto nessun avviso di garanzia, mi crea comunque problemi dal punto di vista personale e dal punto di vista anche processuale. La conseguenza dolorosa di questa mia considerazione e' che intendo rinunciare al mandato per tutti gli assisstiti.

PRETORE: Non sono ammessi dei commenti, Se non smettete di commentare verra' sgomberta l'aula. In quale di questi due e' indagato l'Avv. Mazzali? Non e' quindi una produzione mia, io non ho notizia qui. Io ho ammesso le prove, pero' non le ho ancora avute. Io ho ammesso la produzione, ma la produzione non c'e' stata.

Avv. MOTTALINI: Sig. Pretore vorrei fare una dichiarazione a nome dei difensori in queto processo. I difensori PELAZZA, MOTTALINI, CLEMENTI, COCCIA, CAMANO, GALLEANO, CIARLETTA, MARRADI, rilevato che dalla notizia di reato di cui il P.M. ha chiesto la produzione risulta indagato anche il collega Mirko Mazzali, ravvisano nella incomprensibile richiesta istruttoria del P.M. un'inqualificabile tntativo di intimidire il collega Mazzali e l'intero Collegio difensivo. L'assoluta incosistenza e l'infondatezza sul piano giuridico della richiesta del P.M., la possibilita' per altro,a cneh all'interno della logica che sorregge la richiesta di scegliere numerose altre notizie di reato, comporva, la strumentalita' della richiesta acquisizione. i sottoscritti difensori esprimono la loro totale e incodizionata solidarieta' all'Avv. Mazzali e stigmatizzano il comportamento del P.M.

PRETORE: Dobbiamo nominare un difensore. Chi aveva l'Avv. Mazzali come difensore di fiducia puo' nominare un altro difensore d'ufficio. Allora X Marco viene difeso d'uffico dall'Avv. Galleano.

Avv. GALLEANO: Mi scusi noi dobbiamo ancora vedere nell'elenco chi sono gli assistiti del Mazzali.

PRETORE: Li sto vedendo io. Allora quelli che non sono presenti avranno un Avvocato d'ufficio, Siete sempre in tempo a nominare un Avvocato di fiducia. Sceglietelo, ve l'ho chiesto.

Avv. PELAZZA: Sig. Pretore a me sembra che non si puo' comprimenre il tempo necessario anche a un imputato di poter valutare se e chi nominare come difensore. Non e' una questione che si puo' risolvere ne' ad minutos e ne ad horas; quindi giunti a questa fase mi sembra che l'unica scelta ragionevole sia quella di rinviare a prossima udienza e a quella fase chi era difeso dall'Avv. Mazzali avra' deicso, avendoci potuto riflettere perche' e' una questione che coinvolge numerosi aspetti di presenza nel processo se ha un senso essere ancora presenti nel processo, se ha un senso esserci ancora e come esserci, con che tipoi di difensore, difensore di fiducia o difensore d'ufficio, tutto questo uno non puo' fare "snap" e deciderlo; quindi questi profili io chiedo che venga rinviato a congrua udienza in la' nel tempo.

PRETORE: Io no posso lasciare nessun imputato senza un avvocato, per cui e' necessario anche provvisoriamente nominare una difesa d'ufficio, salvo poi...

Avv. PELAZZA: Per il rinvio non mi sembre Giudice, non c'e' alcuna attivita' processuale nel rinvio.

PRETORE: Ma non e' stato disposto nessun rinvio.

Avv. PELAZZA: E' quello che chiediamo.

PRETORE: Oggi non si fanno rinvii, Non c'e' la condanna, dobbiamo fare delle prove.

Avv. PELAZZA: Sig. Pretore non e' tollerabile che lei dica di fronte ad una richiesta del difensore "oggi non si fanno rinvii", senza alcun tipo di motivazione.

PRETORE: Io non ho detto che adesso facciamo le prove. Facciamo un rinvio alle 14.30

Avv. PELAZZA: No, non esiste. A questo punto io signor Giudice ritengo la mia presenza in aula assolutamente superflua e la saluto e le auguro buone feste.

GLI IMPUTATI URLANO "la vostra repressione non ci fa paura la nostra lotta sara' sempre piu' dura"

P.M.: Prendiamo atto della situazione. Dobbiamo dare atto dell'abbandono totale dei difensori, quindi chiedo che venga dato atto di questo verbale che venga trasmesso il verbale di udienza al mio ufficio per la valutazione di eventuali ipotesi di reato e chiedo altresi' che il Si.g. Pretore voglia segnalare ai sensi dell'art 105 Cod. Proc. Pen. l'abbandono e rifiuto della difesa al Consiglio dell'Ordine Forense in Milano.

PRETORE: Non c'e' nessun difensore in aula , faremo delle citazioni, delle notifiche. il Pretore, da atto che tutti i difensori si sono allontanati, compare adesso l'Avv. Camano.

Avv. CAMANO Volevo dare atto che rinuncio al mandato per conto del mio assistito.


.... ore 15.00

PRETORE: L'avv. Galleano formalizza in nome di tutti i difensori la rinuncia al mandato.

Avv. GALLEANO: E faccio presente che alcuni imputati volevano consegnare la richiesta di rinvio.

PRETORE: Non e' da loro che mi deve arrivare la richiesta di rinvio.

Avv. GALLEANO: Se li fa entrare.

PRETORE: Si, ma voglio dire, processualmente non sono gli imputati che mi devono chiedere il rinvio. Comunque diamo atto della presenza dell'Avv. Galleano che presenta questa formalizzazione della revoca al mandato, del Dott. Proc. Schietti, delegato dal presidente del Consiglio dell'Ordine, nominato difensore d'ufficio di tutti gli imputati. Allora,preso atto, senza alcuna necessita' di richiesta da parte degli imputati, il processo viene rinviato all'udienza del 10 Gennaio 95 ore 9.30 presso l'aula I della Corte d'Assise e d'Appello. Il 10 Gennaio valuteremo poi le posizioni degli imputati, degli eventuali difensori e disporremo degli altri rinvii. D'altra parte io oggi avevo a disposizione questa data per il rinvio,... avere un'aula cosi' grande non dipende da me,... non e' che io posso alzarmi al mattimo e dire "oggi facciamo il processo in quest'aula";... e' stata concordata questa data con chi poteva disporre dell'aula e poi in quella sede vedremo eventualmente se ci sara' necessita' di un ulteriore rinvio... Comunque l'istanza degli imputati non credo che indichi anche una data per il rinvio,... io, putroppo, non posso darvi una data congrua perche' devo concordarla..., il 10 Gennaio la concorderemo..., valuteremo la nuova data...
Il 10 Gennaio verra' comunque il difensore Schietti per poter concordare la data dell'ulteriore rinvio...