MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

(...)

Sul capo A) di imputazione
(Radunata sediziosa)

tutti gli imputati devono ritenerso colpevoli per i seguenti motivi:

a) Innanzi tutto non vi e' dubbio che tutti gli imputati odierni abbiano preso parte alla radunata tenutasi in data 20.01.94 in occasione dello sgombero del Centro Sociale Leoncavallo sito in via Leoncavallo-Mancinelli.
La prova della partecipazione e' agli atti, risultando tutti gli imputati ritratti dalle fotografie allegate al fascicolo del dibattimento, ed essendo stati tutti riconosciuti e indicati per nome dai testimoni del PM, agenti della Digos, attraverso la lettura dell'elenco del capo di imputazione e le fotografie sprovviste dei circolini con il numero di riferimento che il PM ha esibito in udienza, e riconosciute del tutto conformi a quelle prodotte nel fascicolo del dibattimento.
La circostanza del resto non e' stata neppure negata dagli imputati e dai loro difensori, che hanno negato solo la natura sediziosa della radunata.

b) Sulla natura sediziosa della radunata: gia' nella fase preliminare del processo e' stato sollevato il problema costituzionale della sediziosita', problema peraltro non ritenuto esistente in quanto gia' risolto dalla Corte Costituzionale con riferimento all'art. 21 Cost. e oggi non ritenuto fondato rispetto all'art. 25 Cost. per diversi motivi. Innanzi tutto il significato letterale dell'aggettivo sedizioso che nella lingua italiana e' interpretato da tutti i dizionari con concetti che fanno riferimento alla turbolenza, alla ribellione e soprattutto al sommovimento pericoloso per l'ordine pubblico e' quello che il legislatore ha tenuto presente nel for mulare il reato di radunata sediziosa dal momento che la disposizione e' inserita proprio in quella sezione del codice penale che prevede le "contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillita' pubblica".
E come se cio' non bastasse va segnalato l'intervento di numerose sentenze della Suprema Corte che nel corso della storia del nostro codice hanno contribuito a chiarire vieppiu' cosa debba intendersi per sedizioso, facendo sempre riferimento a comportamenti che esprimono ribellione e insofferenza verso i pubblici poteri e verso gli organi dello stato a cui e' demandato di esercitarli.

Cio' premesso non appare dubitabile, alla luce dell'istruttoria svolta, che la radunata di cui ci si occupa ha assunto in diversi momenti un carattere sedizioso.
In particolare, pur riconoscendo che la radunata era iniziata in un clima di relativa tranquillita', come numerosi testi sia del PM che della difesa hanno dichiarato, e abbia cercato di mantenersi fedele ad una regia prestabilita tra gli esponenti del Centro Sociale e della Questura, tuttavia in certi momenti la situazione e' sfuggita di mano e ha posto concretamente in pericolo l'ordine pubblico e la pubblica incolumita'.

Il primo di questi momenti e' da collocare proprio all'inizio della giornata, quando 50/70 individui uscirono dal Centro Sociale, chiudendosi la porta alle spalle e formando una sorta di barriera umana con il chiaro intento di opporre una resistenza passiva. Secondo le dichiarazioni del teste Pensa "si spaziava da chi si allontanava con la sola intimazione ad allontanarsi e chi materialmente si faceva portare via di peso, a chi mentre si faceva portare di peso allungava qualche mano e qualche piede". Queste dichiarazioni sono confermate dal teste Baffi il quale dichiara "gia' in questa prima fase si e' visto che la resistenza passiva si trasformava in una chiara resistenza attiva, dal momento che praticamente tutti gli occupanti iniziavano ad opporsi a questa manovra scalciando e sgomitando, hanno continuato di volta in volta e a ripetizione alcune azioni per aprire questo cordone formato da carabinieri e polizia, e alcuni carabinieri hanno dovuto poi ricorrere a cure mediche perche' feriti in questa fase di scontri". Anche il teste Collu conferma "hanno iniziato a fare resistenza attiva, si dimenavano, spintoni e calci in tutte le maniere, con la forza cercavano di evitare il loro spostamento... hanno iniziato a riunirsi in cordoni anche loro e provavano a sfondare il cordone delle forze dell'ordine sempre nuovamente con spintoni. E' volato anche qualche calcio e qualche pugno, un po' di tutto insomma, l'onda d'urto era abbastanza evidente".
Ed effettivamente l'onda d'urto e' evidente anche nelle fotografie allegate al fascicolo del dibattimento. Il secondo momento in cui si e' dimostrata questa insofferenza alle forze dell'ordine va collocato intorno alle 11.30 quando i portavoce del Leoncavallo chiesero e ottennero di formare un corteo che dalla vecchia sede del Centro Sociale si sarebbe portato alla nuova sede di Via Salomone. Anche in questo caso, secondo la dichiarazione del teste Pensa "era un corteo che a dire dei portavoce avrebbe dovuto essere assolutamente pacifico, si trattava solo di spostarsi simbolicamente per entrare in questa nuova sede. In genere i reparti di polizia comandati di servizio per una manifestazione itinerante, quindi un corteo, occupano la testa di questo posizionandosi ad alcuni metri dall'inizio e occupano la coda di questo corteo ... formano una specie di cuscinetto tra i dimostranti ... che ... non gradivano la presenza della polizia ... ci fu questa improvvisa corsa di tutti verso Piazza Sire Raul dove materialmente non riuscimmo a fermarli. Anche li' ci fu qualche spintone e in ogni caso uno scontro con le forze dell'ordine tanto che in questa circostanza un manifestante si fece male a una gamba". La circostanza e' confermata anche dagli altri testi Baffi e Collu.

Infine va individuato un ultimo momento "sedizioso" della radunata quando il corteo e' giunto in prossimita' di Via Salomone ed il Rancati e' stato colpito al naso, con la rottura del setto nasale. Anche qui il comportamento dei manifestanti e' stato piu' che pericoloso, avendo in concreto dimostrato la propria capacita' di ledere la salute altrui.
Indubbiamente in questa fase, se non addirittura la provocazione, bisogna riconoscere che il comportamento di pochi cittadini che si oppongono all'arrivo di un cosi' nutrito corteo e' quantomeno sconsiderato e imprudente.
Tuttavia se i manifestanti avessero permesso alle forze dell'ordine, o perlomeno a quei funzionari in abiti civili tra cui il teste Pensa, presenti in Via Salomone di prendere la testa del corteo, questi incidenti non si sarebbero verificati. In particolare le parole del teste Pensa sono illuminanti sulla intolleranza dimostrata dai manifestanti in questa circostanza "mi sono trovato li' da solo per tentare di convincere questa testa ad arrestare il corteo per pochi attimi, il tempo di chiarire con queste persone che cosa cercassero e semmai di allontanarli, di frapporre una sorta di barriera con reparti e di poter permettere poi ai partecipanti a quella manifestazione di entrare nel Centro Sociale del Leoncavallo. Non sono stato assolutamente ascoltato, tant'e che sono stato quasi travolto da questo corteo...a un certo punto quasi tutto il corteo e' arrivato al centro, e buona parte di questa testa ha incominciato a inveire verso queste persone, c'e' stato uno scambio di ingiurie, un grosso parapiglia di mani e piedi..."
Le circostanze cosi' come riferite sono del resto ben evidenti nelle fotografie.

La pericolosita' per l'ordine pubblico avuta dalla manifestazione in questo momento e' confermata dalla deposizione del teste Gay che ha notato con preoccupazione un gruppo di persone di una certa eta' davanti alla porta del nuovo Centro Sociale e, nel momento in cui questo gruppo di persone e' venuto in contatto con la testa del corteo "20 secondi di mani che si agitavano".

Ma la pericolosita' per l'ordine pubblico e la pubblica incolumita' e' stata notata da questo teste anche in un altro momento, determinando il suo intervento prima che potesse in concreto realizzarsi quanto da lui temuto: "ad un certo punto io noto, con un minimo di paura, che la gente non e' entrata tutta in Via Salomone, ma era rimasta sulla strada, gironzolava tra le file del Leoncavallo il consigliere di zona 13 dell'MSI che capirete, poteva creare qualche momento di scintilla. La cosa incredibile e' stata che, invece, quella mattina, a questo qui e' stata data una bella pacca sulla spalla dicendo "ecco qua il nostro bel missino", non so da chi, io l'ho preso sottobraccio, mai conosciuto prima, siamo passati in mezzo a tutta la gente che sostava li davanti, ci siamo allontanati lungo il marciapiede."
E' evidente che anche il consigliere Gay in questo momento ha visto il pericolo che correva l'ordine pubblico che la norma incriminatrice tende proprio a proteggere, al punto di intervenire prendendo il consigliere missino sottobraccio, quasi per proteggerlo con la sua presenza fino a quando non fosse debitamente lontano dai manifestanti.

c) Per quanto riguarda poi l'accertamento della responsabilita' penale in capo a tutti gli odierni imputati, si rammenta che la Suprema Corte ha precisato che ai fini della configurabilita' del reato di cui all'art. 655 c.p. non va preso in considerazione il numero delle persone particolarmente attive e come tali protagoniste della radunata, bensi' quello complessivo dei partecipanti, compresi quelli non identificati dalla polizia.
A questo proposito non si e' rilevato alcun intento persecutorio nei confronti degli odierni imputati da parte delle forze di polizia e del PM, dal momento che con l'individuazione dei 72 imputati rispetto ai 300 manifestanti e' stata determinata dalla sola ragione che gli altri non sono stati identificati in precedenza, sia perche' non appartenenti al Centro Sociale Leoncavallo e comunque perche' sconosciuti agli agenti della digos presenti sul luogo dei fatti.
A questo proposito, su domanda del PM che chiedeva quale fosse stato il criterio della scelta, il teste Pensa riferisce "nessuna scelta, forse gli altri non sono stati riconosciuti o non si riconoscevano".


sul capo B) di imputazione:
(grida sediziose)

a parere di questo giudice si impone l'assoluzione di tutti gli imputati sotto due profili.

Innanzi tutto per riconoscere la responsabilita' penale prevista da questo reato non sembra sufficiente provare la partecipazione ad una manifestazione in cui vengono emesse grida sediziose, ma appare opportuno provare per ciascun imputato di avere tenuto la condotta vietata, e cioe' di avere emesso le grida sediziose. Dalle testimonianze assunte in dibattimento, invece, anche se nei confronti di alcuni e' stato detto che apparivano particolarmente attivi, per nessuno e' stata fornita la prova di avere emesso grida sediziose.
Inoltre, quanto alla sediziosita' delle grida, le frasi riferite dai testimoni esprimono indubbiamente un contenuto ingiurioso e oltraggioso per le forze dell'ordine, tuttavia non sembrano espressione di sfida, ribellione e insofferenza verso i pubblici poteri e verso gli organi dello stato cui e' demandato di esercitarli ne' appaiono idonei a porre in pericolo l'ordine pubblico. Del resto gli stessi testimoni del PM hanno riferito che le frasi gridate nel corso della manifestazione sono state quelle di sempre, quelle che da 10 anni si gridano in tutte le manifestazioni, i soliti slogan.


Determinazione ed esecuzione della pena:

Nella determinazione della pena si deve tenere conto del complessivo andamento della manifestazione del 20.01.94, che e' stata certamente una manifestazione tranquilla con delle punte in concreto pericolose per l'ordine pubblico e quindi sediziose. Tuttavia la lievita' del fatto contestato e evidente anche tenuto conto che nel corso dello sgombero del 20.01.94 i manifestanti non risultano avere dato luogo a reati concorrenti, a eccezione delle lesioni riportate dal Rancati, che peraltro vengono collegate ad un suo comportamento imprudente. Ne' si puo' dimenticare il contesto storico in cui la manifestazione e' avvenuta, soprattutto in relazione al surriscaldato momento politico e alla risonanza che la stampa ha fornito a tutte le vicende relative al Centro Sociale Leoncavallo.

Tenuto conto di tutto cio' e delle direttive stabilite dagli artt. 133 e 133 bis c.p., la pena base per tutti gli imputati e per il solo capo A) puo' essere determinata in giorni 20 di arresto. Detta pena, concesse le attenuanti generiche a tutti gli imputati e da considerarsi equivalente alla contestata recidiva per alcuni di essi, va ricondotta per i primi a giorni 15 di arresto.
Tutti gli imputati sono nelle condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 53 L.689/81 per godere della conversione della pena detentiva breve in pecuniaria.
Appare piu' favorevole agli imputati, considerata la predetta conversione, la non concessione della sospensione condizionale della pena.
Tutti gli imputati sono meritevoli del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
Alla sentenza di condanna consegue l'obbligo del pagamento delle spese del presente procedimento.