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MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA (...)
Sul capo A) di imputazione tutti gli imputati devono ritenerso colpevoli per i seguenti motivi:
a) Innanzi tutto non vi e' dubbio che tutti gli imputati odierni abbiano preso parte alla radunata tenutasi in data 20.01.94 in occasione dello sgombero del Centro Sociale Leoncavallo sito in via Leoncavallo-Mancinelli.
b) Sulla natura sediziosa della radunata: gia' nella fase preliminare del processo e' stato sollevato il problema costituzionale della sediziosita', problema peraltro non ritenuto esistente in quanto gia' risolto dalla Corte Costituzionale con riferimento all'art. 21 Cost. e oggi non ritenuto fondato rispetto all'art. 25 Cost. per diversi motivi.
Innanzi tutto il significato letterale dell'aggettivo sedizioso che nella lingua italiana e' interpretato da tutti i dizionari con concetti che fanno riferimento alla turbolenza, alla ribellione e soprattutto al sommovimento pericoloso per l'ordine pubblico e' quello che il legislatore ha tenuto presente nel for mulare il reato di radunata sediziosa dal momento che la disposizione e' inserita proprio in quella sezione del codice penale che prevede le "contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillita' pubblica".
Cio' premesso non appare dubitabile, alla luce dell'istruttoria svolta, che la radunata di cui ci si occupa ha assunto in diversi momenti un carattere sedizioso.
Il primo di questi momenti e' da collocare proprio all'inizio della giornata, quando 50/70 individui uscirono dal Centro Sociale, chiudendosi la porta alle spalle e formando una sorta di barriera umana con il chiaro intento di opporre una resistenza passiva. Secondo le dichiarazioni del teste Pensa "si spaziava da chi si allontanava con la sola intimazione ad allontanarsi e chi materialmente si faceva portare via di peso, a chi mentre si faceva portare di peso allungava qualche mano e qualche piede". Queste dichiarazioni sono confermate dal teste Baffi il quale dichiara "gia' in questa prima fase si e' visto che la resistenza passiva si trasformava in una chiara resistenza attiva, dal momento che praticamente tutti gli occupanti iniziavano ad opporsi a questa manovra scalciando e sgomitando, hanno continuato di volta in volta e a ripetizione alcune azioni per aprire questo cordone formato da carabinieri e polizia, e alcuni carabinieri hanno dovuto poi ricorrere a cure mediche perche' feriti in questa fase di scontri". Anche il teste Collu conferma "hanno iniziato a fare resistenza attiva, si dimenavano, spintoni e calci in tutte le maniere, con la forza cercavano di evitare il loro spostamento... hanno iniziato a riunirsi in cordoni anche loro e provavano a sfondare il cordone delle forze dell'ordine sempre nuovamente con spintoni. E' volato anche qualche calcio e qualche pugno, un po' di tutto insomma, l'onda d'urto era abbastanza evidente".
Infine va individuato un ultimo momento "sedizioso" della radunata quando il corteo e' giunto in prossimita' di Via Salomone ed il Rancati e' stato colpito al naso, con la rottura del setto nasale. Anche qui il comportamento dei manifestanti e' stato piu' che pericoloso, avendo in concreto dimostrato la propria capacita' di ledere la salute altrui. La pericolosita' per l'ordine pubblico avuta dalla manifestazione in questo momento e' confermata dalla deposizione del teste Gay che ha notato con preoccupazione un gruppo di persone di una certa eta' davanti alla porta del nuovo Centro Sociale e, nel momento in cui questo gruppo di persone e' venuto in contatto con la testa del corteo "20 secondi di mani che si agitavano".
Ma la pericolosita' per l'ordine pubblico e la pubblica incolumita' e' stata notata da questo teste anche in un altro momento, determinando il suo intervento prima che potesse in concreto realizzarsi quanto da lui temuto: "ad un certo punto io noto, con un minimo di paura, che la gente non e' entrata tutta in Via Salomone, ma era rimasta sulla strada, gironzolava tra le file del Leoncavallo il consigliere di zona 13 dell'MSI che capirete, poteva creare qualche momento di scintilla. La cosa incredibile e' stata che, invece, quella mattina, a questo qui e' stata data una bella pacca sulla spalla dicendo "ecco qua il nostro bel missino", non so da chi, io l'ho preso sottobraccio, mai conosciuto prima, siamo passati in mezzo a tutta la gente che sostava li davanti, ci siamo allontanati lungo il marciapiede."
c) Per quanto riguarda poi l'accertamento della responsabilita' penale in capo a tutti gli odierni imputati, si rammenta che la Suprema Corte ha precisato che ai fini della configurabilita' del reato di cui all'art. 655 c.p. non va preso in considerazione il numero delle persone particolarmente attive e come tali protagoniste della radunata, bensi' quello complessivo dei partecipanti, compresi quelli non identificati dalla polizia. sul capo B) di imputazione: (grida sediziose) a parere di questo giudice si impone l'assoluzione di tutti gli imputati sotto due profili.
Innanzi tutto per riconoscere la responsabilita' penale prevista da questo reato non sembra sufficiente provare la partecipazione ad una manifestazione in cui vengono emesse grida sediziose, ma appare opportuno provare per ciascun imputato di avere tenuto la condotta vietata, e cioe' di avere emesso le grida sediziose. Dalle testimonianze assunte in dibattimento, invece, anche se nei confronti di alcuni e' stato detto che apparivano particolarmente attivi, per nessuno e' stata fornita la prova di avere emesso grida sediziose. Determinazione ed esecuzione della pena: Nella determinazione della pena si deve tenere conto del complessivo andamento della manifestazione del 20.01.94, che e' stata certamente una manifestazione tranquilla con delle punte in concreto pericolose per l'ordine pubblico e quindi sediziose. Tuttavia la lievita' del fatto contestato e evidente anche tenuto conto che nel corso dello sgombero del 20.01.94 i manifestanti non risultano avere dato luogo a reati concorrenti, a eccezione delle lesioni riportate dal Rancati, che peraltro vengono collegate ad un suo comportamento imprudente. Ne' si puo' dimenticare il contesto storico in cui la manifestazione e' avvenuta, soprattutto in relazione al surriscaldato momento politico e alla risonanza che la stampa ha fornito a tutte le vicende relative al Centro Sociale Leoncavallo.
Tenuto conto di tutto cio' e delle direttive stabilite dagli artt. 133 e 133 bis c.p., la pena base per tutti gli imputati e per il solo capo A) puo' essere determinata in giorni 20 di arresto. Detta pena, concesse le attenuanti generiche a tutti gli imputati e da considerarsi equivalente alla contestata recidiva per alcuni di essi, va ricondotta per i primi a giorni 15 di arresto. |
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