Proc. Pen. n.
Ud. del 15.05.1996
A CARICO DI ANDREOTTI GIULIO
Prima Parte | Seconda Parte | Terza Parte |
L'udienza è aperta. E allora poichè gli atti da verbalizzare hanno contenuto complesso dispone il Tribunale che si proceda alla riproduzione fonografica dell'udienza e dispone inoltre che si proceda anche alla trascrizione dei nastri registrati. Il Presidente dispone che il verbale sia redatto in forma riassuntiva. Procediamo alla costituzione delle parti. E allora avvocato Ascari.AVV. ASCARI
:Il Senatore Giulio Andreotti è indisposto e avrebbe voluto partecipare a questa udienza. Non può, tuttavia egli consente che si proceda in sua assenza.
PRESIDENTE:
E allora l'imputato Andreotti è assente e ai sensi dell'articolo 488 è rappresentato dai suoi difensori. Allora avvocato Ascari e avvocato Coppi, è vero? Avvocato Ascari e Coppi difensori, sostituti processuali l'avvocato Sbacchi e l'avvocato Bongiorno. Andiamo alla parte civile.
PARTE CIVILE:
La parte civile riconferma la costituzione di parte civile per iscritto.
PRESIDENTE:
Va bene. Per quanto riguarda le televisioni il Tribunale sull'accordo delle parti...
DIFESA
:No, Presidente, la difesa ribadisce la posizione assunta a proposito...
PRESIDENTE
:No, era sulla conferma dell'ordinanza, se avete nulla da osservare sulla ordinanza emessa.
DIFESA:
Presidente, noi avevamo una posizione, e in coerenza con la posizione assunta precedentemente chiediamo che abbia luogo e sia autorizzata sia la trascrizione radiofonica integrale in diretta che le riprese televisive in diretta.
PRESIDENTE:
Va bene, cioè la stessa posizione dell'altra volta.
DIFESA
:La stessa posizione.
PRESIDENTE:
Va bene. La parte civile?
PARTE CIVILE
Nulla di...
PRESIDENTE
I Pubblici Ministeri?
P.M.
Per quanto riguarda questo tema noi ci richiamiamo integralmente alle osservazioni già formulate nella precedente fase del dibattimento, quindi sinteticamente parere contrario alle condizioni già prospettate.
PRESIDENTE
Va bene e allora il Tribunale conferma l'ordinanza già emessa in data 26 settembre 1995 con la quale autorizzava la trasmissione radiofonica anche integrale e diretta dell'udienza da parte delle emittenti richiedenti nonchè la ripresa televisiva del dibattimento da parte della Rai con le modalità e gli obblighi già specificati, esclusa la trasmissione in diretta e autorizza la presenza dei fotoreporter nella parte a sinistra... i fotoreporter... non voglio vedere televisioni mobili. Le televisioni mobili vanno fuori. I carabinieri devono invitare le televisioni mobili ad andare fuori. Soltanto le due postazioni fisse della Rai. I fotooperatori si mettano tutti da questo lato. E allora procediamo per le questioni preliminari.
DIFESA
All'udienza del 26 settembre 1995 questa difesa propose tre questioni preliminari. La prima relativa alla competenza per territorio ai sensi degli articoli 8 e 9 del C.P.P. Ebbene la difesa ripropone la stessa eccezione di incompetenza con riferimento a quelle norme e si rimette integralmente all'intervento che è ormai agli atti da pagina 38 in poi del verbale di quella udienza. E questa è la prima eccezione che formalmente questa difesa propone. La seconda questione che allora fu proposta riguarda la natura ministeriale del reato ai sensi dell'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio '89 numero 1, come si legge a pagina 86 e seguenti del verbale di trascrizione dell'udienza del 26 settembre. La difesa ripropone formalmente la stessa eccezione di incompetenza per materia, sostanzialmente, oltre a quella per territorio. Un terzo problema, anzi una terza eccezione che fu riproposta allora riguardava la competenza per connessione, ai sensi del primo comma dell'articolo 23 del C.P.P. E come si legge a pagina 116 e seguenti sempre del verbale di trascrizione dell'udienza del giorno 26 settembre. La difesa ripropone puntualmente anche questa eccezione. Faccio presente che in seguito a queste eccezioni il Tribunale emise due ordinanze, l'una all'udienza del 26 settembre con la quale chiese che fosse acquisita agli atti la, diciamo così, la richiesta di rinvio a giudizio presentata a Perugia, come si leggeva nell'ordinanza stessa, limitatamente all'elenco degli imputati ed alla redazione cioè, al testo esatto della imputazione. Però mi sembra di avere letto nell'ordinanza che il Tribunale avesse allora ordinato al cancelliere di trascrivere questi atti. Poi restituì il fascicolo di modo che agli atti esiste questo documento in base al quale il Tribunale decise dicendo nell'ordinanza che si trattava di un documento necessario al fine di adottare quella decisione. Con un altra ordinanza emessa il giorno 6, prima di ritirarsi in camera di consiglio, il Tribunale ammise l'acquisizione che la difesa aveva anche offerto della domanda di autorizzazione a procedere presentata per la vicenda Pecorelli a Roma. Noi la diamo qui ma se il Tribunale... Noi la mettiamo a disposizione del Tribunale nel frapporre la eccezione. Se il Tribunale ce l'ha già, bene, ma vogliamo in sostanza che sia riprodotto tutto ex novo e sulla base degli stessi documenti. Io l'ho a disposizione del Tribunale. Se il Tribunale non so se lo vuole.
PRESIDENTE
E allora i Pubblici Ministeri.
P.M.
Per quanto riguarda la questione...
PRESIDENTE
Più vicino al microfono Pubblico Ministero.
P.M.
Per quanto riguarda la questione di competenza prospettata dalla difesa noi...
DIFESA
Non è per interrompere. Presidente le chiedo scusa, volevo segnalare alle tre eccezioni di nullità anche la dichiarazione di nullità del decreto che introduce il giudizio sempre in funzione delle dedotte questioni di incompetenza. Era un completamento del quadro.
PRESIDENTE
Prego Pubblico Ministero.
P.M.
Per quanto riguarda tali questioni noi rinnoviamo qui le considerazioni già svolte nella precedente fase del dibattimento e in particolare ci richiamiamo ad una prima memoria depositata dal Pubblico Ministero in data 26 settembre, all'udienza del 26 settembre 1995 in cui venivano prese in considerazione tutte le questioni di competenza, e ci richiamiamo altresì alla trascrizione delle argomentazioni ulteriori che erano state poi per iscritto riassunte in una memoria aggiuntiva che era stata depositata all'udienza del 6 dicembre 1995... no, 6 ottobre 1995 e che poi per questioni procedurali era stata espunta dagli atti. Però ci richiamiamo alle osservazioni giuridiche essenzialmente riferibili a taluni principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che pure sono stati comunque esposti in quell'udienza. Poichè i motivi procedurali allora esistenti, si trattava di una memoria depositata in cancelleria, adesso ritengo non sussistano più, non vi sia più alcun ostacolo al deposito di questa memoria, che peraltro è già conosciuta dalla controparte perchè fu scambiata con la difesa all'udienza del 6 ottobre '95, io chiederei di depositare questa.
DIFESA
Se mi dà la parola sull'argomento, Presidente.
PRESIDENTE
Prego.
DIFESA
C'è ancora una volta opposizione della difesa perchè la questione è stata già trattata nei termini che il Pubblico Ministero ci ha esposto, richiamando le osservazioni svolte nei verbali cui ci siamo riferiti, a far data dal 26 settembre 1995 e quindi la memoria illustrativa sarebbe sostanzialmente nè più nè meno di una replica non consentita. Quindi si oppone.
PRESIDENTE
Va bene.
P.M.
Unicamente per non ostacolare le esigenze che stanno a cuore all'ufficio, di celerità del dibattimento, trattandosi di argomentazioni esclusivamente giuridiche rinunzio al deposito della memoria pur non condividendo le argomentazioni dell'opposizione.
PRESIDENTE
La parte civile?
PARTE CIVILE
Chiede il rigetto delle eccezioni per gli stessi motivi che hanno formato già oggetto delle ordinanze del Tribunale.
PRESIDENTE
E allora disponiamo l'acquisizione di quei documenti ai limitati fini della decisione sulle eccezioni di incompetenza.
DIFESA
Scusi Presidente, questi?
PRESIDENTE
No, elenco imputati, imputazioni...
VOCE FUORI MICROFONO
PRESIDENTE
Va bene.
VOCE FUORI MICROFONO
PRESIDENTE
E domanda di autorizzazione a procedere. Va bene.
S O S P E N S I O N E
PRESIDENTE
Allora il Tribunale ha emesso la seguente ordinanza: decidendo sulle questioni preliminari di competenza, sollevate dalla difesa dell'imputato all'udienza odierna, sentito il Pubblico Ministero e il difensore di parte civile osserva: le questioni preliminari sottoposte a collegio ai sensi dell'articolo 491 C.P.P., subito dopo compiuto l'accertamento relativo alla costituzione delle parti tutte attinenti alla competenza del Tribunale adito, sono le stesse che la difesa aveva già proposto all'udienza del 26 settembre 1995. Non risultando dedotti all'udienza odierna nuovi profili rispetto a quelli già esposti in quella sede e valutati dal collegio, ritiene questo Tribunale di dovere confermare l'ordinanza già emessa all'udienza del 6 ottobre '95, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
visti gli articoli 8, 12, 15, 16, 21, 23, 187, 491, 111 disposizioni di attuazione al C.P.P., 6 e seguenti legge costituzionale 16 gennaio '89 numero 1 e seguenti. Legge 15 giugno '89 numero 219, rigetta le eccezioni di incompetenza per territorio, per materia funzionale e dichiara inammissibile l'eccezione di incompetenza derivante da connessione, dispone la restituzione alle parti degli atti acquisiti in data odierna ai limitati fini della decisione sulle eccezioni dedotte per l'inserimento nel fascicolo del Pubblico Ministero. Ora passiamo alle questioni attinenti alla formazione del fascicolo. Ci sono questioni nuove oppure no? Desidero sapere questo. Cominciamo dal Pubblico Ministero. Sulle questioni, possibilmente la formazione del fascicolo.
P.M.
Sì, per quanto riguarda il contenuto del fascicolo del dibattimento, noi ci richiamiamo integralmente alle richieste... sia alle richieste di introduzione positiva di atti, sia alle richieste di esclusione di determinati atti ed anche alle osservazioni formulate in relazione alle deduzioni della difesa, già prospettate nella precedente fase del dibattimento. Per quanto riguarda in particolare questa fase che è stata introdotta dalla rinnovazione della citazione a giudizio e che registra un mutamento della composizione del collegio, il Pubblico Ministero chiede che ai sensi dell'articolo 511 C.P.P. il Tribunale voglia disporre la lettura integrale di tutti gli atti già contenuti nel fascicolo del dibattimento, compresi in particolare i verbali di dichiarazioni già rese da testimoni ed a imputati...
PRESIDENTE
Non è attinente per ora alla formazione del fascicolo questo problema Pubblico Ministero. E' solo formazione del fascicolo, 431.
P.M.
Siccome per brevità.
PRESIDENTE
Era per vedere se c'erano nuove questioni rispetto alla... Questo era in problema, quella è una fase successiva.
P.M.
E allora rinvio queste osservazioni ad una fase successiva.
PRESIDENTE
Quindi sulla formazione del fascicolo non avete nulla da chiedere dico, se non quello che già...
P.M.
Ci richiamiamo integralmente alle osservazioni già svolte nella precedente fase.
PRESIDENTE
La difesa.
AVV. SBACCHI
Avvocato Sbacchi. Signor Presidente, per quanto riguarda le questioni del fascicolo del dibattimento, la formazione del fascicolo del dibattimento, la difesa aveva svolto osservazione all'udienza del 9 e del 17 ottobre del 1995 cui fece seguito un ordinanza del Tribunale in data 17 e un ordinanza successiva che correggeva taluni errori che erano intervenuti a proposito...
PRESIDENTE
17 e 18, esatto.
AVV. SBACCHI
Sì, a proposito di intercettazioni telefoniche e rese conto della seduta del Senato del 13 maggio 1990. A questo proposito la difesa diciamo che insiste sulle questioni già formulate in ordine alla formazione del fascicolo del dibattimento nonchè, diciamo sempre per quanto riguarda il fascicolo del dibattimento sulle osservazioni formulate all'udienza del 17 ottobre 1995 che la difesa ebbe a svolgere in esito alla richiesta del Pubblico Ministero di integrare il fascicolo del dibattimento stesso. Quindi si riporta alle osservazioni del 9 e del 17 ottobre del 1995 comprese quelle riguardanti le richieste del Pubblico Ministero di integrare il fascicolo.
PRESIDENTE
Va bene, e allora sull'accordo delle parti il Tribunale dispone l'acquisizione della trascrizione delle registrazioni delle udienze del 26/9/95, del 6/10/95, del 9/10/95, del 17/10/95 e del 18/10/95 in cui sono comprese e conferma le ordinanze del 17 e del 18 ottobre '95 sulla formazione del fascicolo del dibattimento. A questo punto il Tribunale dichiara aperto il dibattimento. Si dà per letta la lettura del capo di imputazione e dò la parola al Pubblico Ministero per la relazione introduttiva.
P.M.
Anche per quanto riguarda l'esposizione introduttiva il Pubblico Ministero si richiama integralmente alla esposizione già formulata nella precedente fase del dibattimento.
PARTE CIVILE
Si associa al Pubblico Ministero.
PRESIDENTE
La difesa?
DIFESA
Anche la difesa sul punto si rimette integralmente alla relazione introduttiva allora espletata quale risulta nel verbale di dibattimento, mi pare del 31 ottobre.
PRESIDENTE
E allora sull'accordo della parti il Tribunale dispone l'acquisizione della trascrizione delle registrazioni delle udienze del 24/10/95 e dei relativi verbali di udienza del 24/10/95 edel 31/10/95. E allora ora passiamo alla ulteriore fase della richiesta di ammissione delle prove. Questa è una parte che comporta dei fatti nuovi e quindi... Prego avvocato Sbacchi.
AVV. SBACCHI
Presidente, io volevo sapere se le osservazioni della difesa che riguardano il deposito delle liste nuove devono essere formulate prima che il Pubblico Ministero illustri la formazione delle liste o successivamente.
PRESIDENTE
No, dopo, quando lei poi...
AVV. SBACCHI
Va bene?
PRESIDENTE
Sì.
AVV. SBACCHI
D'accordo.
PRESIDENTE
Prego.
P.M.
E allora per quanto riguarda l'ammissione dei mezzi di prova il Pubblico Ministero chiede l'ammissione di tutti i mezzi di prova ripartiti nelle varie categorie giuridiche del caso già indicati specificamente nella lista depositata da ultimo a seguito della rinnovazione della citazione. In questa lista sono indicati molteplici mezzi di prova appartenenti a tutte le categorie enunciate in relazione alle quali il Pubblico Ministero nella precedente fase del dibattimento ha già esposto le ragioni di ammissibilità e di pertinenza al tema decidendum, per cui ne chiedeva l'ammissione. Per quanto riguarda quindi i mezzi di prova che già erano indicati nella lista originariamente depositata, il Pubblico Ministero si limita a richiamare integralmente le considerazioni già svolte sulla ammissibilità e sulla pertinenza dei mezzi di prova e insiste perchè vengano ammessi. Per quanto riguarda invece i mezzi di prova indicati ex novo perchè frutto di una attività integrativa di indagine frattanto svolta dall'ufficio per alcuni la pertinenza al tema decidendum, il Pubblico Ministero ritiene che sia resa palese ed evidente dalla stessa indicazione delle circostanze in relazione alle quali il mezzo di prova viene chiesto. Per taluni invece procederà adesso ad una, sia pur sintetica illustrazione dei motivi di pertinenza e di ammissibilità e basando... e riferendo, ripeto, esclusivamente le proprie osservazioni ai mezzi di prova nuovi.
VOCE FUORI MICROFONO
P.M.
Allora il Pubblico Ministero chiede che venga ammesso l'esame del collaboratore di giustizia Gaetano Nobile.
PRESIDENTE
Non sentiamo.
DIFESA
Non si sente assolutamente niente.
PRESIDENTE
Non si sente, non capisco. Forse alzare il microfono. Se forse si mette un pò più lontano e non troppo vicino.
P.M.
Si sente?
PRESIDENTE
Prego Pubblico Ministero.
P.M.
Allora il Pubblico Ministero...
PRESIDENTE
Forse è il tono più alto di voce, forse.
P.M.
Va bene. Il Pubblico Ministero chiede che venga ammesso l'esame del collaboratore di giustizia Gaetano Nobile. Gaetano Nobile è chiamato a riferire in dibattimento le seguenti circostanze: che egli si iscrisse alla massoneria verso la fine degli anno '80 e che apprese da un esponente di vertice della massoneria, Salvatore Spinello, che aveva il rango di gran maestro, che occorreva recuperare alla massoneria ufficiale Licio Gelli, perchè Licio Gelli manteneva a quella data 1990-1991 collegamenti e rapporti con Giulio Andreotti, perchè è rilevante questa circostanza.
PRESIDENTE
Lì dietro non sentono niente.
P.M.
Ma può darsi che sia il microfono.
DIFESA
No, non si sente neanche davanti.
P.M.
Se l'assistente può aggiustare il microfono. Vediamo se l'altro va meglio.
PRESIDENTE
Lo alzi un poco Pubblico Ministero.
P.M.
Allora, quanto ho detto sin d'ora si è sentito?
PRESIDENTE
E' il tono troppo basso che lei usa Pubblico Ministero. Dovrebbe alzare il tono, ecco, è un problema di tono.
P.M.
Credo che se il sussidio tecnico fosse più adeguato non ci sarebbe bisogno di gridare in udienza Presidente, comunque alzerò ancora il tono della voce. E allora ripeto: Gaetano Nobile è un collaboratore di giustizia di cui chiediamo l'esame. Gaetano Nobile riferirà... sarà chiamato a riferire che si iscrisse alla massoneria alla fine degli anni '80 e che apprese da Salvatore Spinello, esponente di vertice della massoneria che occorreva recuperare alla massoneria ufficiale Licio Gelli, perchè a quella data 1990-'91 continuava a mantenere rapporti con Giulio Andreotti. Questa circostanza è rilevante perchè, perchè un altro tema di prova è quello introdotto dalle dichiarazioni che saranno rese da Marino Pulito, il collaboratore di giustizia Marino Pulito riferirà che proprio in quel periodo nel 1991 ebbe ripetuti incontri con Licio Gelli per l'aggiustamento di un processo che riguardava i suoi capi, i fratelli Riccardo e Gianfranco Amodeo e che in quella occasione Licio Gelli telefonò ad Andreotti ricevendo assicurazione che l'aggiustamento del processo era possibile, quindi le dichiarazioni che saranno rese da Nobili valgono a dimostrare l'attualità del rapporto, del collegamento fra Licio Gelli e Andreotti sino alla data del 1990-91. Poi chiediamo che venga ammesso l'esame del collaboratore di giustizia Tullio Cannella. Tullio Cannella il quale ebbe un rapporto di frequentazione diretto con Leoluca Bagarella nel 1993, tuttavia fin dal 1970 era inserito nell'ambiente mafioso e fin da quella data militò nel partito della democrazia cristiana. Ricoperse degli incarichi all'interno della sezione della Democrazia Cristiana e sarà chiamato a riferire quanto a sua personale conoscenza sull'appoggio dato da esponenti mafiosi nominativamente indicati all'onorevole Salvo Lima, per la sua carriera politica in occasione della consultazione elettorale, in occasioni di riunioni che si svolgevano presso le segreterie della Democrazia Cristiana, sarà chiamato anche a riferire quanto gli fu detto da Leoluca Bagarella e cioè che i cugini Ignazio e Nino Salvo erano il tramite per i rapporti con l'onorevole Giulio Andreotti, e quanto Leoluca Bagarella gli disse in ordine allo svolgimento di questo processo, delle indagini che riguardavano Giulio Andreotti e cioè a dire che il Senatore Andreotti grazie al suo potere sarebbe riuscito a smontare la credibilità dei collaboratori di giustizia e tutto questo sarebbe ritornato a vantaggio di Cosa Nostra. Questo discorso venne fatto...
PRESIDENTE
Che c'è avvocato, prego.
DIFESA
Signor Presidente, chiedo scusa, l'illustrazione della prova non è che serve a rendere noto al Tribunale il contenuto delle dichiarazioni.
PRESIDENTE
Il contenuto delle dichiarazioni non è consentito.
DIFESA
Mi pare che non sia consentito.
PRESIDENTE
Non è consentito. Solo le circostanze.
P.M.
Se il Tribunale ritiene che... Queste sono le circostanze.
PRESIDENTE
Le circostanze in generale.
DIFESA
Chiedo scusa, che siano cancellate dal verbale di dibattimento l'illustrazione fin qui fatta dal Pubblico Ministero.
PRESIDENTE
Va bene, questo...
P.M.
Se il Tribunale ritiene che sia sufficiente per la rilevanza non abbiamo nessun problema, sarà il Tribunale eventualmente a chiedere che vengano date spiegazioni. Per quanto riguarda il collaboratore di giustizia Filippo Barreca sarà chiamato a dichiarare quanto a sua conoscenza circa il fatto che Stefano Bontate capo della famiglia di Santa Maria di Gesù era capo della massoneria non soltanto in Sicilia ma anche in Calabria. Su questa circostanza e sulla sua rilevanza il Tribunale mi consentirà di tornare in seguito quando affronterò il problema dei rapporti tra il Senatore Giulio Andreotti e la massoneria deviata per economia espositiva. Poi chiediamo che venga ammessa la testimonianza delle seguenti persone: Calderone Pietro, giornalista dell'Espresso e Ficoneri Pierluigi, pure giornalista dell'Espresso.
PRESIDENTE
Il secondo come si chiama?
P.M.
Ficoneri Pierluigi. Tucci Bruno giornalista del Corriere della Sera; Giorgio Forattini, autore di satira politica per "La Repubblica"; Roberto Fabiani giornalista dell'Espresso. Perchè queste testimonianze? Il Senatore Andreotti ha sempre affermato di non avere mai conosciuto personalmente i cugini Salvo ed ha anche affermato di non aver avuto notizia...
PRESIDENTE
Non lo sappiamo noi se lo ha affermato o non lo ha affermato.
P.M.
Come si fa a spiegare la rilevanza allora di queste testimonianze.
PRESIDENTE
Lo fa in un altra forma. noi non lo sappiamo.
VOCE FUORI MICROFONO
DIFESA
Intendono provare i rapporti tra il Senatore Andreotti e...
P.M.
No, non è che si intendono provare, avvocato, i rapporti tra il Senatore Andreotti...
PRESIDENTE
Le cose che il Tribunale non conosce non le desidera conoscere in questa sede dal Pubblico Ministero, quindi le affermazioni dell'imputato per ora non le conosciamo, poi in seguito vedremo.
P.M.
Benissimo, e allora queste prove non sono certamente finalizzate a dimostrare che il Senatore Andreotti conosceva i cugini Salvo. Queste prove sono finalizzate a dimostrare altro e cioè che i cugini Salvo non erano notabili locali conosciuti esclusivamente nell'ambiente palermitano e siciliano, sicchè di essi chi abitava a Roma poteva non avere notizia e conoscenza. I cugini Salvo avevano una notorietà in campo nazionale. Questa notorietà datava sin dalla seconda metà degli anni '70 e riguardava non specialisti di settore ma tutto il panorama informativo nazionale, tant'è che ad esempio per quanto riguarda i giornalisti Calderone e Ficoneri, nel 1980 pubblicarono sull'Espresso un articolo che riguardava il crac di Caltagirone. Questo articolo parlava di una serie di assegni che erano finiti...
DIFESA
Signor Presidente io non vorrei fare il Pierino ma mi si costringe a fare Pierino.
PRESIDENTE
Deve indicare le circostanze Pubblico Ministero.
P.M.
Se il Tribunale ritiene che questo sia sufficiente per ritenere la pertinenza e la rilevanza, io mi posso anche fermare, ma se il Tribunale ritiene che non sia sufficiente io credo di poterlo spiegare.
PRESIDENTE
Il tema l'ha indicato, sulla notorietà a livello nazionale dei cugini Salvo, questo è il tema.
P.M.
E' sufficiente per comprenderlo? Se è sufficiente per comprenderlo io mi posso fermare qui.
Prima Parte | Seconda Parte | Terza Parte |