Prima ParteSeconda ParteTerza Parte

P.M.:
No. Molinari dovrà riferire circa il ruolo svolto da Francesco Cosentino all'interno della loggia Massonica P2, Francesco Bosco Cosentino era un funzionario parlamentare che veniva indicato da vari collaboratori di giustizia, come uno dei referenti a Roma di Cosa Nostra. Francesco Cosentino sta indicato da Clara Caldi come uno delle persone che occupava un posto di vertice nella P2, insieme Andreotti e (incomprensibile) e Ortolani, Francesco Cosentino è la persona che firmò insieme ad altri la richiesta d'iscrizione alla loggia P2 di Alberto Sensini altra persona di cui l'accusa chiede l'ammissione come teste e che dovrà riferire su un'intervista che egli avrebbe effettuato al senatore Andreotti nel pomeriggio del 20 settembre del 1987, una delle date nella quale potrebbe collocarsi l'incontro fra Andreotti e Riina che si svolse appunto, in quel periodo. Altro tema 20 del 1987, in particolare maxiprocesso, si chiede che venga ammessa l'esame di Giuseppe Ayala, già pubblico ministero in quel processo, la tesi dell'accusa e che come riferiscono collaboratori di giustizia i riferenti politici di Cosa Nostra fecero sapere che non era possibile l'aggiustamento del maxiprocesso in primo grado per la pressione dell'opinione pubblica per l'enorme attenzione nazionale e internazionale che su questo processo gravitava. Tesi quindi, dell'accusa e che Cosa Nostra, come riferiranno collaboratori di giustizia si prefigge di raggiungere l'obiettivo minore, cioè, quello di ottenere la scarcerazione degli imputati detenuti durante il primo grado del dibattimento, non potendo quindi, ottenere l'assoluzione del primo grado, quanto meno la scarcerazione. E quindi, Giuseppe Ayala nella qualità di pubblico ministero, sarà chiamato a riferire sulle vicende che si svolsero nel corso del maxiprocesso tutte finalizzate ad ottenere la scarcerazione degli imputati e in particolare a quanto avvenne, relativamente alla ricusazione del presidente della Corte D'Assise (incomprensibile) Giordano, alla richiesta della lettura integrale degli atti del dibattimento. Il Pubblico Ministero aveva chiesto di poter produrre la registrazione audiovisiva di quelle udienze, il Tribunale ha ritenuto di non poterle ammettere e quindi abbiamo trasformato questo tema di prova da elemento documentale in volte (incomprensibile). Sempre Giuseppe Ayala dovrà riferire su quanto avvenne in occasione dell'attentato al giudice Giovanni Falcone in località Addaura, e la rilevanza di questa circostanza è connessa da quando riferiranno altri testi al Merighi e Ambrosio i quali appresero da Falcone che la sua viva preoccupazione del fatto di avere ricevuto subito dopo quell'attentato una telefonata proprio da Andreotti e che Falcone confidò loro che da quel momento per salvarsi la vita doveva conoscere i suoi nemici. Cardetti Giorgio, Michele ventura ed Enzo Lombardo, nel 1987 erano rispettivamente sindaco di Torino, sindaco di Firenze e sindaco dell'Aquila, noi ne chiediamo ll'ammissione proprio per riscontrare questa circostanza che anche consegnato notorio ma riteniamo nostro dovere di indire la sostanza probatoria di elementi quanto più completi possibili che effettivamente, la celebrazione del maxiprocesso fu proceduta da una serie di manifestazioni della società civile tale da determinare su quel processo un peso dell'astensione pubblica che non aveva avuto precedenti sino allora. In particolare, costoro saranno chiamati a riferire in ordine alla manifestazione di 60 sindaci, dei vari città italiane in occasione della celebrazione del maxi processo a Palermo a dimostrare l'attenzione che tutti la società civile dedicava al quel processo, come fosse vero quando venivano collaboratori di giustizia circa il fatto che proprio a causa di questa attenzione, di questa pressione dell'opinione pubblica i referenti politici avevano detto che non era possibile alcun modo intervenire nella fase del primo grado di super aggiustare il processo. Altro tema...

PRESIDENTE:

Ha scodato Calabrò Pubblico Ministero

P.M.:

Scusi, Calabrò, dovrà riferire quanto a sua diretta conoscenza ci...

PRESIDENTE:

(incomprensibile) il giornalista (incomprensibile).

P.M.:

Si era giornalista, circa i rapporti intrattenuti da Claudio Vitalone con Giulio Andreotti ed altri esponenti politici nel periodo in cui Claudio Vitalone svolgeva le funzioni di magistrato alla procura di Roma. Sul tema Servizi di Scorta di Andreotti, si chiede che venga ammessa la testimonianza di Domenico Farinacci commissario della pubblica sicurezza in servizio alla DIA, il quale ha svolto in prima persona e attraverso i suoi collaboratori, le indagini sulle modalità le procedure dei servizi di scorta a cui è stato sotto posto il senatore Giulio Andreotti dalla fine degli anno '70, sino ad oggi, indagini svolte personalmente. Sul tema Incontri di Andreotti con esponenti di Cosa Nostra in particolare, incontro del 1987, si chiede l'ammissione come testi del giornalista Giuseppe Testa, il quale nella giornata del 20 settembre del 1987 chiese ad Andreotti non personalmente, ma tramite una terza persona di rispondere alcune domande scritte, e quindi pubblicò un'intervista che apparentemente sembrava come egli riferirà, sembra fatta di persona Andreotti, ma in realtà era una sceneggiatura perchè si trattava di domande scritte che gli vennero poi restituite con delle risposte nel pomeriggio. Non so se sono stato chiaro? Poi il giornalista Alberto Sensini, il quale sarà chiamato a riferire circa un'intervista che avrebbe fatto nel pomeriggio del 20 settembre del 1987 a Giulio Andreotti, il giornalista Massimiliano Scafi, il quale sarà chiamato a riferire su un articolo che scrisse il 21 settembre del 1987 sul quotidiano Il Giornale. Di questo articolo lo Scafi, riferiva che alle ore 18 del 20 settembre del 1987 Andreotti aveva ricevuto a Villa Igiea, porta borse e giornalisti amici, circostanza questa per l'accusa rilevante perchè, per motivi che non possiamo spiegare in questa sede, noi riteniamo che quell'intervista del giornalista Alberto Sensini si svolse proprio intono alle ore 18, Pietro Ingrao, il quale partecipò al dibattito che si svolse nel pomeriggio del 20 settembre del 1987, alla festa dell'amicizia, al quale prese parte anche Giulio Andreotti, Neno Martinazzoli....

PRESIDENTE:

(incomprensibile) che cosa (incomprensibile)?

P.M.:

Che Andreotti arrivò in ritardo in occasione di quell'incontro, circostanza questa che proveremo anche in altro modo.

PRESIDENTE:

Prego.

P.M.:

Nino Martinazzoli il quale partecipò pure al quel dibattito, il quale sarà chiamato a riferire sul fatto che nel pomeriggio del 20 settembre, rimase per quasi tutto il pomeriggio nella hall di Villa Igiea, e in quella occasione non vide nella hall Giulio Andreotti. Sempre Domenico Farinacci, in servizio della DIA, per riferire le indagini personalmente svolte in ordine ai movimenti del sanatore Giulio Andreotti, nella giornata del 20 settembre del 1987. Quindi, arriva alla festa dell'amicizia, trasferimento della festa dell'amicizia l'hotel Villa Igiea, ritorno a Villa Igiea tempi percorsi etc.

PRESIDENTE:

I primi testi erano gli stessi? Dico sempre da 238, a 248?

P.M.:

Dunque, Sensini nuovo, Massimiliano Scafi è nuove, teste a Giuseppe, mi pare...

PRESIDENTE:

Dico, sono gli stessi dell'altra volta?

P.M.:

Si, tranne Sensini e Scafi.

PRESIDENTE:

Si. E (incomprensibile).

P.M.:

E Farinacci Domenico, che nuovo anche. Poi, sul tema interferenze di Cosa Nostra, nelle consultazioni elettorali, in particolare, nelle elezioni del 1987, sul quale non mi soffermerò, perchè è ampiamente noto al Tribunale, chiediamo che venga ammessa la testimonianza di Franco Parut, di Alfonso Vella, Salvatore Nicastro, Alfonso Vella era dirigente della Digos, nel 1987, e svolse indagini sul territorio in esito alle quali si accertò che vi era stato un condizionamento mafioso di quelle elezioni da parte di Cosa Nostra, in alcuni quartieri, ad alta densità mafiosa, Salvatore Nicastro è un agente di polizia della polizia, il quale verificò che in un locale che apparteneva, era nella disponibilità di Filippo Marchese e che era stato sequestrato, all'interno di questo locale nonostante il sequestro, era stato affisso un manifesto del partito socialista italiano, circostanza questa che come riferiranno alcuni collaboratori di giustizia stava ad indicare per l'ubicazione in quel luogo, che si sapeva appartenere a Filippo Marchese, la precisa indicazione da parte di Cosa Nostra di votare per il partito Socialista Italiano nell'elezioni dell'87. Franco Padrut, il quale sarà chiamato a riferire quanto ebbe a costatare personalmente attraverso l'esame di dati elettorali, circa le anomalie dei risultati dell'elezione politica del 1987, in alcuni quartieri di Palermo ad alta densità mafiosa in cui si registrarono percentuali di voto a favore del partito Socialista Italiano e perdite, emorragie di voto della Democrazia Cristiana assolutamente anomale, rispetto a quanto si era verificato il altre zone della Sicilia ed adesso del territorio nazionale. Sul tema Viaggio Aereo di Andreotti in Sicilia, sempre Domenico Farinacci, in servizio della DIA, per riferire in ordine alle indagini da lui personalmente svolte sui viaggi aerei del senatore Giulio Andreotti in Sicilia, non che Umberto Nobili, maggiore del servizio segreto dell'aeronautica, il quale sarà chiamato a riferire quanto a lui consta personalmente, circa l'organizzazione di voli segreti di cui non arrestata e perchè non ne doveva arrestare, alcuna traccia da parte dei servizi segreti per gli spostamenti di personalità politiche, riferirà quindi, come servizi segreti abbiano organizzato e organizzavano questi voli perchè non restasse alcuna traccia e ciò allo scopo di tutelare la riserva terzi di questi incontri per motivazione di sicurezza, per motivazione di carattere politico. In ordine al tema la Corrente Andreottiana in Sicilia, chiediamo che vengano sentiti come testi Giuseppe Campione già presidente della regione siciliana, il quale riferirà di avere militato nel partito della democrazia cristiana sin dagli anni giovanili, riferirà sul ruolo determinante svolto dai cugini Salvo all'interno del partito della democrazia cristiana e sul ruolo da egli svolti per la caduta del governo regionale presieduto dall'onorevole D'Angelo, in quale riferirà anche sul ruolo di sudditanza dell'onorevole Rosario Nicoletti, rispetto all'onorevole Lima, il quale riferirà sui tentativi dell'onorevole De Mita di ridimensionare il ruolo e il peso dell'onorevole Lima all'interno della democrazia cristiana e riferirà come nell'ambito di questi tentativi del 1984, si tentò di non inserire Lima tra i candidati dell'elezioni europee e per questo motivo, Lima arrivò al punto di minacciare personalmente l'onorevole De Mita....

DIFESA:

Presidente, mi scusi.

PRESIDENTE:

Prego.

DIFESA:

La difesa vorrebbe richiamare l'attenzione sul Tribunale sul fatto che talvolta negli interventi del P.M. si anticipano alcuni temi, era sufficiente qui, sintetizzare il singolo tema di prova, perchè se ci dice tutto quello che dirà il testimone, anticipiamo e sottraiamo il testimone alla (incomprensibile).

P.M.:

Presidente sono 20 verbali di... 20 pagine di verbale...

PRESIDENTE:

Sul tema generale, va bene, continui.

P.M.:

Niente su 20 pagine, poi, onorevole Sergio Mattarella, per riferire che il fratello Piersanti Mattarella, poco prima di essere ucciso, gli aveva manifestato la volontà di chiedere il commissariamento della segreteria provinciale della democrazia Cristiana di Palermo.

PRESIDENTE:

Le circostanze sono...

P.M.:

Questo è già nella lista, è scritto nella lista.

PRESIDENTE:

E' scritto avvocato, per riferire... Prego.

P.M.:

Adesso la discovery serve anche a questo.

PRESIDENTE:

Prego.

P.M.:

In quanto riteneva che l'onorevole Salvo Lima, da lui ritenuto in contatto con ambienti mafiosi, dominasse tale organi, segreteria provinciale DC Palermo, a mezzo di un suo uomo di fiducia Nicola Graffagnini il quale rivestiva la carica di segretario provinciale del partito. Circostanza questa che per l'accusa risponderà quando per esempio ha dichiarato il collaboratoreGioacchino Pennino, in ordine al ruolo di Nicola Graffagnini. Sergio Mattarella sarà chiamato anche a riferire sulle circostanze politiche che determinarono o gli imposero la candidatura del generale dei carabinieri Umberto Capuzzo nel collegio di termine Imerese. Generale Umberto Capuzzo, è stato indicato fra l'altro dalla difesa, come teste per riferire sul fatto che Andreotti non avrebbe mai quando lui rivestiva la qualifica di comandante generale dell'arma dei carabinieri dato indicazione per ammorbidire la lotta contro la mafia. Sempre, nell'ambito del tema La Corrente Andreottiana in Sicilia, poi vi sono i seguenti testi Paolo Cirino Pomicino, Augello Giacomo, maggiore Arrizzolo maresciallo capo Silvestri, maresciallo capo Alfano Filippo, brigadiere Ancora Giovanni, e ancora (incomprensibile) Alessandro, Mander Mariano, Di Fresco Ernesto, Parisi Michele, Carità Giovanni, Danesi Emo, Fabbri Stellina. Riservandomi andrei in dettaglio tutti questi soggetti sono chiamati a riferire circa la destinazione di una parte della così della maxi tangente Enimont ammontante a 3 miliardi 40 milioni, una parte, cioè, un miliardo e 500 milioni ad esponenti della corrente andreottiana, perchè riteniamo questo fatto, questa circostanza rilevante. Riteniamo rilevante perchè, la tesi dell'accusa e riproponiamo di dimostrare anche attraverso testimonianze dirette, e che in quella che viene chiamata ormai comunemente la prima repubblica, esisteva il fenomeno della partitizzazione delle istruzioni, e cioè, il potere reale, il potere decisionale, risiedeva non già nei luoghi istituzionali ma negli organi direttivi dei partiti politici che formavano la maggioranza. Per questo motivo le correnti di maggioranza all'interno degli organi direttivi questo potere poi si concentrava nelle correnti di maggioranza. Ecco, perchè era estremamente importante, in occasione dei congressi provinciali e regionali, per le correnti acquisire una posizione maggioritaria perchè questo avrebbe poi consentito ai leader delle rispettive correnti di detenere il potere reale che non era soltanto un potere politico, ma era un potere che si ripercuoteva sulla istituzione. La tesi dell'accusa e che la corrente andreottiana in Sicilia, fu determinante per l'ascesa al potere nei vertici istituzionali del senatore Giulio Andreotti, perchè propio in forza di questo meccanismo, di concentrazione del potere, non delle sedi istituzionali, ma negli organi direttivi dei partiti politici soltanto i leader delle correnti maggioritari potevano aspirare ad occupare all'interno delle istituzioni ruoli di vertici per un periodo significativo di tempo. Per questo motivo, la vita della corrente e nel caso specifico la vita della corrente andreottiana era una vita che appariva determinante per il potere politico, il potere tout cour, dell'imputati Giulio Andreotti e per questo motivo la corrente funzionava come una struttura unitaria al livello nazionale, sicché non si poteva distinguere tra corrente siciliana, tra corrente campana, corrente torinese, perchè tutte queste correnti facevano parte di un'unica macchina di potere. Una macchina di potere che veniva gestita dal vertice da Giulio Andreotti, e l'accusa si propone di dimostrare che questa tangente di un miliardo e mezzo, derivante dall'Enimont fu utilizzata da Giulio Andreotti per finanziare questa struttura di potere su cui si fondava il suo potere politico e personale, attraverso Paolo Cirino Pomicino, che funzionava da distributore di quote di questa tangente a gli esponenti della corrente andreottiana nelle altre regioni e in particolare, a Salvo Lima, e che da Salvo Lima poi queste somme pervennero ad altri esponenti della corrente andreottiana delle varie provincie siciliane. Questa vicenda ci consente di ricostruire appunto, l'unitarietà della corrente andreottiana, e di far comprendere, nel meccanismo del finanziamento delle correnti attraverso i soldi della corruzione pubblica, di far comprendere come la vita delle correnti fosse determinante per il potere di Giulio Andreotti e che senza il mantenimento di questo potere all'interno del partito probabilmente la carriera politica di Giulio Andreotti non sarebbe stata quella che è stato.

PRESIDENTE:

Augello la stessa cosa?

P.M.:

Augello è, ricevette una parte di questa tangente, e poi Augello in particolare sarà chiamato a riferire circa l'intestazione a proprio nome di beni che invece... No, di proprietà dell'onorevole Lima.

PRESIDENTE:

Quindi, fino a 364 questo è l'argomento, è vero?

P.M.:

Esatto, signor... Giuseppe Alessi sarà chiamato a riferire su una circostanza cioè, se egli ebbe a dire... 365.

PRESIDENTE:

Si, l'ho trovato.

P.M.:

Se egli disse all'onorevole Andreotti che Lima era un mafioso ma non un delinquente, in quanto la delinquenza era un'altra cosa, è se vero che egli ha affermato che la mafia non ha mai ucciso chi rispetta la legge e che esponenti di forza di polizia magistrati, erano stati uccisi perchè avevano forzato le leggi e per riferire da quali fonti esterni o interni a Cosa Nostra, in quale circostanza egli abbia appreso quanto sopra. Alberto Alessi, invece sarà chiamato a riferire in ordine al contenuto di una deposizione che ha poi confermato quando è stato sentito dal Pubblico Ministero in data 26 novembre 1995 e che egli rese il 2 dicembre del 1970 dinanzi alla commissione parlamentare antimafia, audizione di cui fu richiesta la segretazione e che lo stesso Alessi ha ritenuto di poter desecretare quando è stato sentito dal Pubblico Ministero, questa deposizione è rilevante per l'accusa in quanto Alberto Alessi riferirà la sua esperienza di consigliere comunale per la DC nella Palermo degli anni '60 e '70, e riferirà per sua diretta esperienza personale della paura fisica dei consiglieri comunali della Democrazia Cristiana nei confronti di Lima e di Gioia, riferirà delle minacce che ebbe a subire e riferirà del potere che questi personaggi avevano all'interno della democrazia cristiana grazie alla struttura concretizza di questo partito. Si chiede poi l'esame di Ombretta Fumagalli Carulli, questa testimonianza è connessa a quella di Antonino Caponnetto, siamo 367, 868.

PRESIDENTE:

Si.

P.M.:

Sono 2 testimonianze connesse, Antonino Caponnetto dovrà riferire in ordine alle telefonate che ebbe a ricevere dall'Ombretta Fumagalli Carulli, in occasione della trattazione da parte del suo ufficio di un procedimento per falsa testimonianza che vedeva imputato il senato Giulio Andreotti, si tratta del procedimento di falsa testimonianza, che venne instaurato a seguito della deposizione di Giulio Andreotti nel Maxi Processo, circostanze concernenti l'omicidio Della Chiesa. La Ombretta Fumagalli Carulli sarà chiamata a deporre circa l propria organica appartenenza alla corrente andreottiana circostanza questa che secondo l'accusa risulterà anche della testimonianza di Antonino Caponnetto che appunto, dimostrerà l'interesse personale della Fumagalli per questo procedimento Andreotti e circa gli attacchi che ripetutamente ella (incomprensibile) nella propria qualità di pubblicista contro il pool dell'ufficio istruzione di Palermo che fu definito centro di potere e formato da professionisti dell'anti mafia. Circostanza questa rilevante appunto, perchè organica alla corrente andreottiana. E perchè questo episodio dimostra il proprio rapporto personale, proprio interessamento diretto per un circostanza per un fatto di incriminazione di Giulio Andreotti che fu gestito dall'ufficio istruzione di Palermo, in una prima fase. 369, Giorgio Galli, chiediamo che venga ammessa la propria testimonianza per riferire quanto a sua personale conoscenza...

PRESIDENTE:

Giorgio Galli era il consulente?

VOCI FUORI MICROFONO

P.M.:

Circa i rapporti tra l'organizzazione criminale Cosa Nostra ed esponenti del mondo politico tra i quali l'onorevole Salvo Lima, e il senatore Giulio Andreotti non che sull'origine e sulla (incomprensibile) della corrente andreottiana, cioè, in base alla sua frequentazione di congressi nazionali, provinciali e regionali ...

PRESIDENTE:

Che come teste, questa volta ...

VOCI SOVRAPPOSTE

PRESIDENTE:

Principale, come gli altri?

P.M.:

Esattamente.

PRESIDENTE:

Va bene.

P.M.:

L'onorevole Ciriaco De Mita, la circostanza è ampiamente articolata, credo di potere risparmiare l'esposizione, che lo stesso Antonio Spagnolo.

PRESIDENTE:

Si.

P.M.:

(incomprensibile) 870, 871.

PRESIDENTE:

Facciamo, Pubblico Ministero, lei ancora ne avrà per parecchio, è vero? O No? Facciamo una sospensione.

P.M.:

Va bene.

PRESIDENTE:

facciamo una sospensione di 10 minuti.

PAUSA

PRESIDENTE:

Allora, riprendiamo l'udienza. Allora, eravamo arrivati, dove?

P.M.:

Dunque, avevamo parlato dei testi De Mita e Spagnolo, ora, un'altro tema di prova, comportamento ufficiale di Andreotti sul tema della lotta alla mafia. In ordine a questo tema di prova, più generale, il Pubblico Ministero chiede che vengano, vengano ammessi come testi una serie di persone che ora specificherò. Qual'è la rilevanza di questo tema di prova, la rilevanza è la dimostrazione che dal 1990 in poi, una serie di provvedimenti contro la criminalità organizzata, che furono adottati da governi presieduti da Andreotti, l'accusa si propone di dimostrare che furono portati in primo luogo, non per iniziativa, del senatore Andreotti, ma per per iniziativa di altri esponenti politici, in secondo luogo, che furono portati dell'esistenza di una serie di fattori di carattere internazionale politico e sociale, che imponevano dopo la caduta del muro Berlino del 1989 e per una serie di avvenimenti che indicherò un cambio di rotta nell'atteggiamento dei governi nei confronti del problema della criminalità organizzata. In particolare, Calabrò Maria Antonietta, sarà... Caprara Maurizio, Venturi Alfredo, saranno chiamati a riferire quanto allora conoscenze, circa le pressioni da parte del governo tedesco, e in particolare del cancelliere tedesco Helmut Khol, affinchè il governo italiano adottasse una seria politica criminale contro la mafia, perchè come ebbe a dire Helmut Khol, nel corso di un'intervento sorto (incomprensibile) l'aprile 1991, non ci sarebbe stato unione europea senza una politica criminale comune e senza che paesi che avevano finanze e deboli e criminalità forti assumessero nel necessarie iniziative di (incomprensibile). In ordine a un'altra circostanza e cioè che sempre Helmut Khol, riferì che in occasione di un (incomprensibile) a Dublino nel maggio, giugno del '90 ebbe a lamentarsi per la mancata (incomprensibile) da parte del governo italiano di misure relative, energiche e adeguate contro la mafia, non che (incomprensibile) che a rivelare l'opposizione di Giulio Andreotti alla richiesta che nei documenti della Cee si facesse spesso riferimento alla mafia. Era quello un periodo nel quale la Germania teneva il dilagare dei capitali mafiosi anche all'interno di quello stato e quindi, pose al governo italiano questa condizione sino quando non per l'unificazione europea in capo economico. Questo è uno dei fatti di carattere internazionale, un'altro fatto Cesare (incomprensibile) anche la grande industria italiana nel 1991, rilevò che la grande industria si trovava in difficoltà perchè alcune regioni del sud erano passate la sovranità di organizzazione criminali e denunciò la mancanza di interventi legislativi contro la criminalità mafiosa. Su questa circostanza chiediamo di sentire Cesare Romiti che espose questa difficoltà economica della grande industria per il dilagare della criminalità organizzata dinanzi alla commissione parlamentare. Altri fatti, l'incremento in questo periodo del numero degli omicidi riconducibili alla criminalità organizzata, incremento che anche per (incomprensibile) dei fatti determinò un vivo allarme sociale, 1988, 1992, su questa circostanza chiamiamo a deporre il commissario Domenico (incomprensibile) in forza alla DIA per riferire sulle indagini che ha effettuato. Un'altro fatto sociale di grande rilevanza omicidio del giudice Rosario Livatino, Cicala Mario, già presidente alla associazione (incomprensibile) magistrati, Sergio Nari, Armando Spataro per riferire che dopo l'omicidio di (incomprensibile) Agrigento del giudice Rosario Livatino si svolse un'assemblea nazionale dei magistrati ad Agrigento nel corso della quale i magistrati arrivarono al punto di proporre le dimissioni in masse, i magistrati siciliani, per protestare contro l'inerzia del governo e che poi si svolsero a Palermo e a Catania, altre assemblee nazionali, dei magistrati, nel corso delle quali furono approvati all'unanimità documenti con i quali si denunciavano le collusioni fra la mafia e la politica e si elaborò un documento a finale trasmesso al parlamento a gli organi di governo con il quale si sollecitava l'approvazione di una legge per la (incomprensibile) con la propria giustizia, legge che fu approvata, secondo quanto diranno questi testi e risulterà da la'tre testimonianze proprio in esito a questo fatto grave e alle pressioni che venivano fatte anche dalla magistratura. Un'altro testimone nuovo di cui si chiede adesso l'ammissione, è Antony Petrucci, che ha svolto per lungo tempo negli Stati Uniti le funzioni di funzionario della organizzazione anti droga, degli Stati Uniti, l'ufficio al quale permanentemente, è stata delegata la custodia e la sicurezza di Tommaso Buscetta, per designazione dell'organismo federale, Antony Petrucci è stato la persona che per molti anni più di ogni altra, è stato a contatto con Tommaso Buscetta, ora, dalla... Gioca la testimonianza resa in questo dibattimento nella fase precedente da Tommaso Buscetta, è emerso che Antony Petrucci è a conoscenza di un fatto molto importante, del fatto cioè, che Buscetta, già in periodo risalente quanto meno al 1985, non prima, non soltanto in una occasione ma più occasioni ebbe a parlare con Petrucci, di diversi temi di interesse investigativo attinenti alla Cosa Nostra siciliana, e alla Cosa Nostra degli Stati Uniti, e in particolare ebbe a parlargli in più occasioni dei rapporti tra mafia e politica e dei rapporti tra Cosa Nostra e il senatore Andreotti. Su questo stesso tema, si era già chiesta, e si era già ottenuta nella prima, fase, l'ammissione della testimonianza, in cui oggi vi insiste, di Ricard Martin che pure è a conoscenza di questo tema per i colloqui che ebbe ad avere con il Buscetta nella sua funzione istituzionale di rappresentate della procura del distretto meridionale di New York nell'istruzione del processo noto come Pizza Connection. La testimonianza di Petrucci, secondo l'accusa non soltanto potrà confermare quanto riferirà Martin, ma aggiungerà dell'altro. E questo fatto per l'accusa è molto importante, perchè l'accusa ritiene di estrema importanza l'audizione di 2 testi i quali debbono tecnicamente riferire circostanze che il teste diretto, cioè, Buscetta, può riferire. Perchè quel che importa è l'epoca storica di queste affermazioni, poichè noi abbiamo sotto il profilo della attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaborante Buscetta, a nostro giudizio è della massima importanza dimostrare che Buscetta aveva parlato di questi rapporti tra la Cosa Nostra siciliana e il senatore Andreotti, non già per la prima volta 1993, allorquando vengono verbalizzate le sue dichiarazioni dall'autorità giudiziaria palermitana, ma ben prima, a partire dal 1985, in periodo storico in cui queste affermazioni, certamente potevano per lui produrre degli effetti pericolosi, rischiosi e comunque, contro producenti, già che si trattava di un periodo storico in cui la posizione di potere dell'odierno imputato, nel sistema politico italiano internazionale, era di una consistenza, di una forza e di un rilievo ben superiori a quelle che si sono determinate in epoca successiva. Quindi si tratta, non si tratta qui di chiedere a dei testi qualcosa che essi hanno sentito da un teste diretto che può comunque riferirle, ma l'oggetto reale della circostanza che interessa all'accusa è cosa gli disse quando lo disse, in che contesto lo disse, perchè questo è fondamentale per dimostrare per l'ennesima volta l'enorme attendibilità intrinseca del Buscetta e per fugare definitivamente ogni pretestuoso dubbio, che nel nostro caso non ha il ben che minimo fondamento, sulle così dette dichiarazioni a rate, qui non di dichiarazioni a rate si tratta, non di dichiarazioni ad orologeria....

PRESIDENTE:

Va bene, possiamo andare avanti.

P.M.:

Ma di fatti risalenti al 1985. Altro tema di prova, interferenze di Cosa Nostra di Andreotti in procedimenti giudiziari, nel Picchierri Alfonso collaboratori di giustizia, numero 13.

PRESIDENTE:

Come?

P.M.:

Picchierri Alfonso.

PRESIDENTE:

Picchierri.

P.M.:

Picchierri, imputato di reato connesso, nei primi mesi del 1991 i carabinieri collocarono delle microspie in un deposito di carni, che si trova a Borsano, in questo deposito di carni, si riunivano i componenti del gruppo Modeo, aderenti alla Sacra (incomprensibile). Nel corso di quelle conversazioni che furono intercettate, e noi abbiamo chiesto, chiederemo l'acquisizione di queste bobine al Tribunale, questi componenti, del gruppo Modeo, parlarono di un'incontro tra il marino Pulito e Licio gelli, per l'aggiustamento tramite Giulio Andreotti di un processo. Successivamente, Marino Pulito è diventato un collaboratori di giustizia, ha riferito lo stesso quanto avvenne, Alfonso. (incomprensibile) è un'altra delle persona che appartenevano a questo gruppo, e che partecipò a queste riunioni la cui voce si trova nelle bobine che registrarono queste conversazioni. Divenuto collaboratore di giustizia, riferirà quanto è a sua diretta conoscenza circa questo incontro che avvenne tra Marino Pulito e Licio Gelli e circa l'intervento di Giulio Andreotti per l'aggiustamento di un processi in esito al quale i fratelli Modeo, capi (incomprensibile), erano stati condannati per omicidio.

PRESIDENTE:

Di Chiari, andiamo avanti.

P.M.:

(incomprensibile) rapidissimamente alla conclusione, per quanto riguarda tutte le altre fonti prova già citate nella precedente lista come dicevo, credo che sia più che sufficiente richiamarsi alle osservazioni precedenti, nulla aggiungere, salvo che, il Tribunale dovesse ritenerlo necessario e di questo terremo. Poi in generale, per quanto riguarda le altre categorie giuridiche di fonti di prova, noi chiediamo che la integrale lettura di tutti gli atti già contenuti nel fascicolo del dibattimento compresi quelli che si sono formati nella fase precedente, cioè, compresi i verbali delle dichiarazioni rese da testimoni e imputato di reato connesso, nella fase che va dalla prima udienza del 26 settembre '95, fino all'ultima udienza del 10 aprile '96...

PRESIDENTE:

Quindi, Pennino, Buscetta, La Barbera ...

VOCI SOVRAPPOSTE

P.M.:

Esatto, non che, sia i testi che gli imputati di reato connesso che i collaboranti per quanto riguarda i documenti, anche qui insistiamo formalmente per l'ammissione di tutti i documenti precedentemente indicati, anche soltanto per ragioni di vera cautela processuale e per quanto riguarda questa categoria...

PRESIDENTE:

Sono indicati tutti qua nella lista? Pubblico Ministero.

P.M.:

Si. Vi sono tutti...

PRESIDENTE:

Che alcuni sono stati tolti?

P.M.:

Esatto, infatti...

PRESIDENTE:

Quindi quelli che sono qua?

P.M.:

Quelli che sono riprodotti, insistiamo, molti sono stati tolti su questi nomi insistiamo.

PRESIDENTE:

Appunto.

P.M.:

Si, infatti, è vero che, ci sono dei documenti nuovi che non erano citati nella precedente lista, e che vanno dal numero 231 in poi, dal 231 al 237. Non credo che sia necessaria una illustrazione specifica, perchè ritengo che si tratti di documenti la cui pertinenza al tema probandum del processo si evince dalla loro stessa indicazione, in ogni caso...

PRESIDENTE:

Sono pochi?

P.M.:

Si, sono pochi. In ogni caso si tratta delle agende sequestrate ai cugino Salvo, in occasione del loro arresto e di altri documenti che attengono a beni di prova diversi di questo processo. Per quanto riguarda le illustrazioni...

PRESIDENTE:

C'è un'appunto manoscritto, che sarebbe?

P.M.:

E infatti, ecco, c'è qualcosa che va spiegato, per quanto riguarda questo appunto... Allora, per quanto riguarda queste agende risultano dato il numero della presidenza del consiglio, e risulta anche il numero di Gioacchino Pennino, il che costituisce per l'accusa anche un riscontro alla conoscenza tra i 2. Poi si tratta di documenti relativi alle analisi sulle votazioni politiche dell'anno '87 e qui è chiaro la rilevanza, poi di un'appunto manoscritto consegnato da Sensini Alberto, in occasione del suo esame testimoniale reso il 26/04/96. Questo appunto è rilevante per l'accusa, perchè, senza poter fare anticipazione, il teste ha riferito che...

PRESIDENTE:

(incomprensibile)?

P.M.:

Si, manoscritto, e firmato poi anche in presenza del P.M., perchè il teste ha riferito di avere ricostruito l'orario della sua intervista sulla base di questa appunto. L'accusa dimostrerà come i dati contenuti in questo appunto siano sbagliati, cioè, perchè indica l'orario dell'intervento di Andreotti nel pomeriggio alla festa dell'amicizia, alle ore 16, e quindi colloca l'intervista intorno alle ore 15, mentre in realtà l'intervento di Andreotti si svolse alle 18, 18 e 30. Se posso, posso anche spiegare meglio...

PRESIDENTE:

No.

P.M.:

Questo è, poi, cartella clinica relativa alla degenza presso la cassa di cura Villa Margherita di Roma, di Salvo Antonino, è in relazione alla deposizione testimoniale del dottore Cavallo, che curò Nino Salvo quando questi era malato di cancro e che apprese da Salvo alcune circostanze circa i rapporti con Andreotti, la dimostrazione e che fu punto, ricoverato presso questa clinica dove questo dottore andò a visitarlo. Poi agenda relativa all'anno 1987, consegnato da Contino Mario, in occasione del suo esame, Contino Mario è un'agente della Digos che il giorno 20 settembre fu assegnato alla scorta allora onorevole Andreotti, e che fu congedato da (incomprensibile). In questa agenda lui scrisse a quel tempo, appunto, che era stato assegnato alla scorta nella data del 20 settembre, lo scrisse perchè era sua abitudine annotare lo straordinario che faceva e dal compito delle ore straordinarie, che fece, sottrasse come risulta in questa agenda, lo ore nel corso del quale non prestò servizio perchè fu, appunto, congedato da Andreotti nell'intervallo tra il pranzo e le ore 18. Quindi annotò 10, se non ricordo male, 10 ore di straordinario sottraendo le ore in cui non aveva prestato servizio in questo intervallo orario. Poi, il bigliettino con annotato numero telefono Adriana, 23 33 11, abbiamo spiegato pocanzi...

PRESIDENTE:

Chi chiama?

P.M.:

(incomprensibile) trovava, cosa si trattava e poi rilievi fotografici eseguiti in 31/05/94, si tratta appunto delle fotografie che ritraggono Nino Salvo in quella strada mentre sta salendo a bordo della macchina che corrisponde alla descrizione che ha fatto Francesco Marino Mannoia.

PRESIDENTE:

Va bene, allora loro hanno concluso? O No?

P.M.:

Brevissimamente per quanto riguarda, poi vi è sempre una, per quanto riguarda i così detti atti irripetibili, nella nuova lista, anche tenendo conto delle osservazioni formulate dal Tribunale nella precedente ordinanza sull'ammissione della prova, abbiamo distinto 2 categorie, in una prima categoria abbiamo chiesto l'acquisizione e la lettura a norma degli articoli 238 e 512 del codice di procedura penale, dei verbali di dichiarazioni rese da testi e o da imputati di reato connesso, divenuti irripetibili a causa del loro decesso. In un'altra sotto categoria, ai sensi di norme diverse, abbiamo chiesto l'inserimento nel fascicolo del dibattimento a norma degli articoli 431 lettere B C D e 512 del codice di procedura penale, di atti originariamente irripetibili per la natura della loro formazione o perchè assunti in commissione rogatoria all'estero, su questi non mi soffermo, salve le indicazioni o le spiegazioni che il Tribunale dovesse ritenere necessarie. In fine, un attimo, una osservazione sulla questione delle intercettazioni, tenendo conto anche delle osservazioni formulate dal Tribunale nella sua precedente ordinanza sull'ammissione della prova, noi abbiamo chiesto l'acquisizione delle trascrizioni corredate dai documenti autorizzativi delle intercettazioni di cui si era già parlato nella precedente fase. Ora...

PRESIDENTE:

Ma (incomprensibile) integrato, perchè mi pare...

P.M.:

Si.

PRESIDENTE:

(incomprensibile).

P.M.:

Ora. Una delle intercettazioni era già stata ammessa perchè completa, per un'altra...

VOCI SOVRAPPOSTE

P.M.:

Per le intercettazioni provenienti dall'autorità giudiziaria di Lecce, si è provveduto all'acquisizione di quei documenti, si è provveduto all'acquisizione di quei provvedimenti autorizzativi che mancavano il decreto autorizzativo del Gip, questa documentazione è già stata anche depositata e siamo pronti a produrla per integrare sotto questo profilo la documentazione. C'è soltanto...

PRESIDENTE:

Dovete produrla oggi?

P.M.:

Si, e la produciamo adesso, c'è soltanto un problema che riguarda le intercettazioni del caso Ambrosoli noi abbiamo tenendo conto, della prescrizione del Tribunale, abbiamo chiesto ufficialmente alla procura di Milano, di trasmettere copia delle trascrizioni oltre che dei provvedimenti autorizzativi che già c'erano nel processo. Questa nostra richiesta non ha ancora avuto una risposta formale, ma posso find'ora anticipare che sembrerebbe anche perchè si tratta di registrazioni risalenti alla fine degli anni '70, che non siano mai state effettuate delle trascrizioni formali, secondo quei criteri formali che sono stati indicati dal Tribunale, cioè, oltre a trascrizione effettuata dal Gip, se si tratta di nuovo rito, trascrizione effettuata con perizia dal giudice istruttore se si tratta di vecchio di vecchio rito e qui si trattava di vecchio rito. Ora, in attesa di una risposta definitiva ed ufficiale da parte dell'autorità giudiziaria di Milano sul punto, nell'ipotesi in cui effettivamente risultasse che queste trascrizioni formali non sono mai state compiute, ed essendo per altro impossibile lasciar fuori dal processo questo materiale probatorio che comunque costituito da bobine originali, noi subordinatamente nella lista ove risultasse la mancanza di trascrizione formali, abbiamo chiesto ripeto in via subordinata, l'acquisizione e la trascrizione in questo dibattimento a norma degli articoli 242 comma 2 e 268 comma 7 del codice di procedura penale, delle bobine originali, perchè altrimenti non vi sarebbe altra possibilità di una traduzione rituale in questo processo di una introduzione rituale di di un processo di un materiale probatorio che è originale, e del quale esiste la fonte originaria, cioè, proprio la bobina e del quale esistono i decreti autorizzativi. In fine, per quanto riguarda i verbali di prova...

PRESIDENTE:

Sono 43 queste...

P.M.:

Come?

PRESIDENTE:

43?

P.M.:

Dunque, se leggo...

PRESIDENTE:

Sono 43 queste audiocassette?

P.M.:

Si. Sostanzialmente si tratta, in parte di registrazioni effettuate ritualmente dall'autorità al Pubblico Ministero di Milano dopo l'omicidio, ancor prima dell'omicidio Ambrosoli, sulla base di regolari decreti autorizzativi, quindi sotto questo profilo noi abbiamo i provvedimenti autorizzativi e le bobine, qual'è il punto, che pare che le trascrizioni formali del giudice non ci siano state. In questo caso noi possiamo...

PRESIDENTE:

Di tutti?

P.M.:

Esatto, in altra parte sono delle bobine che contengono delle registrazioni fatte privatamente dallo stesso avvocato Ambrosoli sul suo telefono e consegnate all'autorità giudiziaria di Milano, quindi, in questo caso si tratta di registrazioni private, che vengono consegnate all'autorità giudiziaria. Quindi non vi sono ne potevano esservi provvedimenti autorizzativi perchè sono state fatte dall'Ambrosoli sulla sua utenza, e in relazione alle quali esiste già, noi siamo in possesso di una trascrizione che è stata fatta soltanto recentemente dalla procura della repubblica di Milano mediante consulenza. Ora, poichè ci rendiamo conto che si intersecano dei profili giuridici complicati, su questo tema, noi chiediamo comunque, l'acquisizione delle bobine cioè, del mezzo di prova originaria, poi se non vi sono le trascrizioni formali del giudice subordinatamente chiediamo trattandosi di provvedimento regolarmente autorizzato che sia disposta la trascrizione dallo stesso Tribunale, da codesto Tribunale. Nell'ipotesi di registrazioni private, chiediamo in prima via subordinata, l'ammissione della trascrizione effettuata dai consulenti tecnici nominati dalla procura di Milano, e ove questo non venisse ritenuto...

PRESIDENTE:

Non l'avete questo?

P.M.:

Le abbiamo, non venisse ritenuto non possibile, chiediamo che anche in questo caso, il Tribunale voglia disporre esso stesso, la trascrizione di queste bobine. Da ultimo, e chiedo scusa ed ho concluso...

PRESIDENTE:

Insomma di questi qua, che trascrizioni avete? perchè noi dobbiamo valutare i risultati.

P.M.:

Esattamente, noi abbiamo già le trascrizioni integrali però risultanti da una consulenza tecnica...

PRESIDENTE:

Va bene, però l'avete?

P.M.:

Disposta dal Pubblico Ministero di Milano. Non abbiamo le trascrizioni di allora, cioè, le trascrizioni fatte nel processo originario perchè non sono mai state fatte.

PRESIDENTE:

Non ha importanza, perchè noi dobbiamo di produrre queste, noi dobbiamo stabilire a norma dell'articolo 270 se sono indispensabili ai fini del processo. E quindi, noi prima dobbiamo legge e vedere.

P.M.:

Certo.

PRESIDENTE:

Perciò dico, queste trascrizioni li dovete produrle.

P.M.:

Esattamente.

PRESIDENTE:

Quelle che avete.

P.M.:

Quindi, adesso produrremo tutti i provvedimenti autorizzativi anche quelli che mancavano, e le trascrizioni effettuate mediante consulenza tecnica dal P.M. di Milano. Da ultimo, per quanto riguarda i verbali di prova di altri procedimenti abbiamo indicato nella lista più recente ulteriori verbali di prova che sono tra dal dibattimento, dal processo dibattimentale riguardante l'omicidio dell'onorevole Lima, si tratta essenzialmente di deposizioni di ufficiali di polizia giudiziaria di riscontro dell'attendibilità del collaboratori Mutolo, Drago, Marchese, Buscetta, Messina, e quindi di testimonianze che sono certamente pertinenti a questo processo perchè anche qui l'accusa ha l'onore di dimostrare l'attendibilità di questi collaboranti. E poi vi sono delle testimonianze estratte dal processo, dal dibattimento concernente l'omicidio di Ignazio Salvo che pure riguardano il tema probandum...

PRESIDENTE:

Questi sono indicati, scusi Pubblico Ministero anche come testi questi?

P.M.:

No.

PRESIDENTE:

(incomprensibile) soltanto.

P.M.:

No, questi qua si chiede soltanto l'acquisizione di questi verbali. Per quanto riguarda poi il processo dibattimentale riguardante l'omicidio di Ignazio Salvo, chiediamo l'acquisizione come verbali di prova di altro procedimento degli esami di (incomprensibile) del capitano Minicucci, del collaborante Mario Santo Di Matteo, di La Barbera Michelangelo e Di Maggio Baldassarre, in particolare, un cenno merita la pertinenza della rilevanza della testimonianza dibattimentale già resa da Baldassarre Di Maggio nel processo contro Agrigento Giuseppe più 62, perchè già in quella sede il Di Maggio ha ricostruito in maniera analitica l'origine della sua collaborazione con l'autorità giudiziaria ed un profilo particolarmente interessante per questo processo e della sua attendibilità. Cioè, i suoi rapporti con il generale dei carabinieri Delfino, che fu il primo ufficiale dell'arma con il quale egli ebbe dei contatti. Siccome già sappiamo che questo è un tema che interessa molto anche la difesa, chiediamo questo... E' un verbale che sarà senza dubbio utile all'arricchimento del materiale probatorio di questo processo.

PRESIDENTE:

Va bene, hanno concluso, allora la difesa? Chiedete l'esame dell'imputato, mi pare, si poi in conclusione c'è?

P.M.:

Si, anche già...

VOCI SOVRAPPOSTE

P.M.:

Abbiamo chiesto anche (incomprensibile)

PRESIDENTE:

Va bene, già indicato. E allora, la difesa, prego?

VOCI FUORI MICROFONO

DIFESA:

Signor Presidente, noi chiederemo di potere meditare su tutte queste cose, intervenire domani...

PRESIDENTE:

Si, ma io su questo è ovvio che sulle richieste del Pubblico Ministero, non vi invito a parlare ora. Io volevo che voi anche sinteticamente, illustraste le vostre richieste. Le vostre richieste, cioè, quelle contenute nella vostra lista.

DIFESA:

L'avvocato Sbacchi, che dovrebbe fare questo, è in questo momento occupato altrove, io le mie richieste per quanto riguarda i teste potrei farle io, per quanto riguardano i documenti dovrebbe farle Sbacchi. Io prego la cortesia del Tribunale onde consentire una trattazione unitaria di farle domani mattina. Le nostre richieste signor Presidente sono molto brevi.

PRESIDENTE:

Va bene. Allora a questo punto il Presidente rinvia il processo all'udienza di domani, 16 maggio 1996 ore 9 e 30, l'udienza è tolta.


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