Prima ParteSeconda ParteTerza Parte

PRESIDENTE:

Cioè, queste non le avete potute indicare tempestivamente.

AVV. SBACCHI:

No. Presidente spieghiamo perchè. Se mi consente spiegheremo perchè. Leonardo Messina e Tullio Cannella sono stati oggetto di esame da parte del Pubblico Ministero nelle date 19/12/1995 il primo, quindi nella fase già, diciamo di prove ammesse e Tullio Cannella in data 24 aprile 1996. Di questa attività integrativa di indagine, come dimostrato dall'allegato fax, noi abbiamo avuto notizia soltanto il 7 maggio alle ore 15,40, perchè il fax dà prova che la notifica dell'attività integrativa di indagine, c'è una comunicazione del segretario della Direzione Distrettuale Antimafia dice che sono stati depositati atti riguardanti attività integrativa di indagine del 6 maggio del 1996. E tra questa attività integrativa di indagini c'erano le dichiarazioni che tra l'altro ripeto, quanto a date consentono già l'identificazione, soprattutto quella di Cannella, che è del 29 aprile 1996 la dichiarazione e quella di Leonardo Messina che è successiva al primo dibattimento, e noi chiediamo quindi l'esame di questi due imputati di reato connesso: Messina e Cannella. C'è una lista suppletiva con la documentazione della impossibilità do produrla ex 468.

VOCI FUORI MICROFONO

PRESIDENTE:

Va bene. Quindi per Barreca, dico, qua non lo ripete, però insiste, dico.

AVV. SBACCHI:

Presidente, se controllo un minuto i miei appunti posso vedere.

PRESIDENTE:

Io non lo ricordo. Prego. Questo è il testo ufficiale.

VOCI FUORI MICROFONO

PRESIDENTE:

Va bene, non l'aveva chiesto, mi dice il collega, non l'aveva chiesto come teste diretto.

AVV. SBACCHI:

No, Presidente, tra l'altro noto, Presidente, ho rintracciato l'appunto rapporti Cosa Nostra ranghi ed esponenti della massoneria, non ci interessa.

PRESIDENTE:

Va bene, e allora avete finito?

AVV. SBACCHI:

Sì Presidente.

PRESIDENTE:

E allora il difensore della parte civile.

PARTE CIVILE:

Sull'ammissione dei testi della vecchia lista la parte civile chiede la conferma dell'ordinanza già emessa al riguardo.

PRESIDENTE:

La vecchia lista corrisponde sempre...

PARTE CIVILE:

(VOCE FUORI MICROFONO)

PRESIDENTE:

Sia della difesa che...

PARTE CIVILE:

Sì. Per quanto attiene ai nuovi testi nulla questio in ordine alla ammissibilità (incomprensibile) e infatti il 468 ha come dato di riferimento il dibattimento. Poichè si è riaperto il dibattimento non possono valere più le preclusioni della vecchia fase, della prima fase. Per quanto invece attiene al merito si associa al Pubblico Ministero nella richiesta di prova sui fatti di quei testi di riferimento numero 13, 26, 253, 254, 340, 341, 351, 370 e 393. Sulla rilevanza e pertinenza degli altri fatti e testi la parte civile si rimette alle decisioni del Tribunale. Per il resto, e ci si riferisce ai documenti, ci si associa alle richieste del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE:

Va bene. E allora...

VOCE FUORI MICROFONO

PRESIDENTE:

Questo elenco lo può...

PARTE CIVILE:

Sì, senz'altro.

PRESIDENTE:

E allora i Pubblici Ministeri dovrebbero pronunziarsi sulle richieste di prova formulate dalla difesa e anche su quelle di controprova e così si conclude questa fase.

P.M.:

Sì, dunque, preliminarmente...

PRESIDENTE:

E anche sui documenti, ecco, sui 5 documenti richiesti.

P.M.:

Preliminarmente debbo dire due osservazioni a conforto di quanto già espresso dal difensore di parte civile sulla cosiddetta e forse impropriamente definita attività integrativa di indagine del Pubblico Ministero e sulla presunta violazione dell'articolo 468 del C.P.P.

PRESIDENTE:

Più forte Pubblico Ministero.

P.M.:

E sulla presunta inosservanza da parte del Pubblico Ministero dell'articolo 468 del C.P.P. L'articolo 468 stabilisce un termine libero prima del dibattimento, della data fissata per l'inizio del dibattimento, per il deposito della lista. Ora tutti ricordiamo che a seguito della constatata necessità di una modificazione della composizione del collegio con ordinanza il Tribunale ebbe a disporre la rinnovazione della citazione a giudizio. Ha quindi fissato con quella ordinanza una nuova prima data di inizio del dibattimento, tant'è vero che da quella data, cioè da ieri sono state nuovamente svolte tutte le formalità preliminari, a partire dalla costituzione delle parti, quindi la giornata di ieri, l'udienza di ieri è esattamente la data fissata per la prima volta per il dibattimento. La lista è stata depositata in termine, quindi tutte le nuove fonti di prova che sono indicate nella lista depositata nel maggio giuridicamente non costituiscono neppure attività... Costituiscono attività integrativa di indagine compiuta dal Pubblico Ministero nella fase intercorrente tra il decreto di rinvio a giudizio e l'inizio del dibattimento. A questa fase evidentemente quindi non si attagliano le osservazioni successive fondate sull'articolo 430 del C.P.P. Ma quand'anche si volesse ritenere questa attività come attività integrativa di indagine in corso di dibattimento e quindi in linea subordinata, faccio osservare che la lettura dell'articolo 430 C.P.P. va integrata logicamente con la lettura dell'articolo 433 comma 3 del C.P.P. L'art. 430 del C.P.P. stabilisce che successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, quindi, indica un termine iniziale per l'attività integrativa, che è la data del decreto di rinvio a giudizio, non pone alcun termine finale, la legge non stabilisce alcun termine finale, alcun (incomprensibile) per l'attività integrativa di indagine, quindi in assenza di questa specificazione si deve presumere ad avviso del Pubblico Ministero che l'attività integrativa di indagine posso continuare a svolgersi in maniera indefinita nel corso del dibattimento, poi aggiunge l'art. 430 che il Pubblico Ministero può compiere questa attività ai fini delle proprie richieste al Giudice del dibattimento. L'art. 433 comma 3 del C.P.P. stabilisce poi che nel fascicolo del Pubblico Ministero è altresì inserita la documentazione dell'attività prevista dall'art. 430, cioè dell'attività integrativa di indagine quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al Giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte. Quindi abbiamo per così dire un fascicolo virtuale che non ha una collocazione giuridica definita ma che diventa reale soltanto quando avendo il Pubblico Ministero formulato la richiesta di prova in dibattimento ed avendo il Giudice ammesso la prova, a questo punto l'attività integrativa di indagine che costituisce il presupposto della prova ammessa, può essere legittimamente inserita nel fascicolo del Pubblico Ministero. Questo che significa? Questa norma non avrebbe alcun senso se fosse vero che l'attività integrativa d'indagine del Pubblico Ministero incontra il termine finale dell'inizio del dibattimento, perchè altrimenti questa attività sarebbe stata già contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero, dovrebbe già essere stata depositata prima dell'inizio del dibattimento e dovrebbe essere stata indicata nella lista. Il prevedere da parte del legislatore l'esistenza di un fascicolo virtuale che diviene fascicolo reale soltanto nel momento in cui la prova è stata ammessa, significa dire... questo ha una spiegazione logica solo se si riferisce ad una attività integrativa di indagine successiva all'apertura del dibattimento. Questa è l'interpretazione del Pubblico Ministero. Si tratta comunque di un osservazione subordinata perchè il Pubblico Ministero insiste, ritiene troncante la prima argomentazione, cioè quella concernente il pieno rispetto dell'articolo 468 poichè il (incomprensibile) del dibattimento, giuridicamente è la udienza di ieri a seguito dell'ordinanza con la quale il Tribunale ha disposto la rinnovazione della citazione a giudizio. Poi altra questione giuridica brevissima sui testi magistrati, la lettera dell'art. 197 del C.P.P fa capire perfettamente che la incompatibilità a testimoniare per i magistrati è limitata soltanto al procedimento nel quale, lo leggo testualmente: "L'incompatibilità sussiste solo nel medesimo procedimento, cioè non possono testimoniare, sono incompatibili i magistrati che svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, Pubblico Ministero o loro ausiliario nel medesimo procedimento in cui viene richiesta la testimonianza." Quindi nel caso di specie, per tradurla in pratica, l'incompatibilità sussiste soltanto per i magistrati che hanno svolto funzioni nel procedimento Andreotti. Al contrario quindi l'argomento è importante. Il fatto che il nuovo legislatore, risolvendo chiaramente una questione che era discussa sotto l'impero del vecchio codice abbia deliberatamente e chiaramente limitato, circoscritto la incompatibilità a testimoniare del magistrato, nell'ambito del medesimo procedimento in cui egli ha svolto le sue funzioni e quindi la affermata (incomprensibile) in tutti gli altri procedimenti, significa che il legislatore ha riconosciuto il principio generale della capacità del magistrato di testimoniare anche in relazione a fatti aventi per oggetto le sue funzioni, perchè altrimenti non vi sarebbe stato bisogno di nessuna norma speciale che riguardava la testimonianza del magistrato, perchè se la questione riguardasse... se il magistrato venisse qui chiamato a testimoniare su fatti che egli conosce come privato cittadino e non in ragione delle sue qualità, non vi sarebbe stato alcun motivo di una norma speciale sulla testimonianza del magistrato. Il fatto che il legislatore ha detto: "il magistrato può testimoniare" il magistrato, non nel medesimo procedimento in cui ha svolto le sue funzioni, ma in altri procedimenti sì, mi pare che sul piano logico significhi chiaramente che può testimoniare in altri procedimenti anche su ciò che ha costituito oggetto delle sue funzioni nel procedimento in cui queste funzioni egli ha svolto. In ogni caso sul piano concreto, per quanto riguarda i casi specifici controversi e in particolare il caso del prefetto Sica, nella indicazioni delle circostanze e nella brevissima esposizione che ne è stata fatta ieri per dedurne la ammissibilità e la pertinenza, si è detto chiaramente che il teste Sica dovrà riferire su fatti conosciuti personalmente, su fatti accertati personalmente, anche e soprattutto nella qualità di dirigente di un organismo informativo ed amministrativo come l'alto commissariato, sotto questo profilo, se si ammette la testimonianza di capi della polizia, di funzionari della polizia, di funzionari dei servizi segreti su fatti che hanno conosciuto in ragione della loro qualità e questa è casistica assolutamente incontestata e incontroversa in numerosissimi giudizi, non si comprende perchè non si dovrebbe ammettere la testimonianza di un magistrato che nella veste di alto commissario ha diretto un organismo per molti aspetti assimilabile o paragonabile agli organismi di polizia, agli organismi dei carabinieri, agli organismi dei servizi di sicurezza. Quindi credo che fare una questione riguardante il teste Sica sia non soltanto infondato in diritto ma altresì in contraddizione con una...

DIFESA:

Presidente, fra i compiti dell'alto commissariato vi era anche quello di svolgere indagini? Ecco.

P.M.:

I compiti istituzionali dell'alto commissariato erano quelli di svolgere attività come si suol dire di intelligence cioè di acquisizione di informazioni, naturalmente di informazioni qualificate e non qualificate, intendendo per informazioni qualificate quelle provenienti da fonti accertate e non qualificate, informazioni riservate. Fra i compiti dell'alto commissario era pure previsto il raccordo con l'autorità giudiziaria per la trasmissione alle autorità giudiziarie di tutti i materiali informativi suscettibili di utilizzazione processuale, il che è avvenuto, ad esempio, cito un caso a memoria, nel procedimento istruito dall'autorità giudiziaria di Palermo sull'omicidio... sui cosiddetti omicidi politici, omicidi Mattarella, La Torre. In quel caso ed è agli atti del processo, vi è un voluminosissimo rapporto informativo dell'alto commissario Sica, a firma Sica, sui risultati di tutta una serie di attività di informative, concernenti quei delitti e quel materiale informativo ufficiale fa parte del processo, ha costituito la base della motivazione di mandati di cattura, è stato confermato in dibattimento ed è in parte... fa parte dei presupposti della motivazione della sentenza emessa dalla Corte di Assise. Per quanto riguarda poi, credo che su questo posso finire, altra questione di carattere generale, la indicazione come testi in via principale di soggetti che nella precedente fase erano stati indicati come consulenti. Il Pubblico Ministero sia... nella formulazione delle circostanze ha ben chiarito la differenza, perchè le circostanze formulate per i testi, sono ben diverse dall'oggetto delle consulenze. Basta raffrontare. E ciò che noi vogliamo sapere da Flamigni, Galli, Amendola, Delussi, Sonado, Nunzi, non è il risultato di studi o di analisi di tipo scientifico, questa era la prospettazione che valeva per le consulenza, ma vogliamo sapere un altra cosa. Siccome indipendentemente dai loro studi, dalle loro analisi, essi sono a conoscenza di fatti per cognizione diretta o indiretta...

PRESIDENTE:

Ieri l'avete detto questo, quindi.

P.M.:

Sì, e per fatti si intende reperimento di documenti, colloqui con persone informate sui fatti e così via, partecipazione ad aventi come ad esempio i congressi di partito per quanto riguarda... partecipazione ad eventi oggettivi che si possono riferire oggettivamente per i fatti che si sono verificati, in questa veste e soltanto in questa veste, dentro questi rigorosi limiti, il Pubblico Ministero ne chiede e auspica che ne venga ammessa la citazione come testi. Per quanto riguarda due piccole osservazioni e qui concludo questa parte, qui non si vuole fare... per quanto riguarda il teste Sepe, si è detto da parte della difesa che si voleva indagare sull'attività giudiziaria del giudice Alibrandi. Non c'entra nulla. Credo che abbiamo spiegato che quella circostanza riferita dal teste Sepe e si è detto che questa circostanza non aveva nulla a che vedere col processo Andreotti, noi abbiamo detto che la circostanza riferita dal teste Sepe a nostro giudizio costituisce un riscontro della testimonianza di Sarcinelli, che riguarda i rapporti tra Sindona e...

PRESIDENTE:

Pubblico Ministero, dobbiamo evitare le repliche.

P.M.:

D'accordo.

PRESIDENTE:

Le repliche le dobbiamo evitare.

P.M.:

Un ultima cosa, per quanto riguarda i testi chiamati a riferire su certi eventi del maxi processo, non c'è assolutamente nulla che riguardi rapporti tra Giudici e avvocati. Si tratta semplicemente ed è chiaro nella formulazione delle circostanze, di spiegare come e perchè certi eventi processuali hanno indotto Cosa Nostra...

PRESIDENTE:

Pubblico Ministero, questo l'ha spiegato ieri.

P.M.:

Va bene. Se il Tribunale ritiene sufficiente possiamo...

PRESIDENTE:

Andiamo invece sulle richieste della difesa, si pronunzi il Pubblico Ministero.

P.M.:

Per quanto riguarda le richieste di nuovi testi della difesa, dall'avvocato Raffaele Bevilacqua al dottor Giuseppe Cambria il Pubblico Ministero aderisce, non ha nulla da osservare.

PRESIDENTE:

Non ha nulla da osservare.

P.M.:

Ha invece da osservare sui documenti, perchè per quanto riguarda...

PRESIDENTE:

No, dico, e allora su tutti gli altri testi neanche nulla da osservare.

P.M.:

No, un minuto, io sto parlando dei testi nuovi.

PRESIDENTE:

Questi sono di controprova.

P.M.:

Esatto.

PRESIDENTE:

Quelli di controprova.

P.M.:

Esatto. Per quanto riguarda le osservazioni sulla lista preventivamente depositata verranno dopo.

PRESIDENTE:

Va bene.

P.M.:

Questi per quelli di cui si è parlato oggi per la prima volta in udienza. Per quanto riguarda la videocassetta contenente la registrazione di un servizio sull'incontro tra l'avvocato Scembach e Ligotti ci opponiamo perchè una volta che si sentiranno come testi i protagonisti dell'incontro e noi aderiamo a questa richiesta, è del tutto superfluo e irrilevante l'acquisizione della registrazione di un servizio giornalistico. Ci opponiamo chiaramente all'acquisizione della videocassetta relativa ad indagini svolte dal movimento (incomprensibile) sull'esistenza di una seconda copertina di OP. Innanzi tutto vorrei capire se praticamente esiste, come esiste ed è serio un problema giuridico che giustamente il Tribunale ha in passato evidenziato, addirittura di acquisizione di documentazioni amministrative ufficiali relative ad indagini di organismi di rilievo costituzionale come la commissione parlamentare o il C.S.M. non si capisce veramente come si possa pretendere di chiedere l'acquisizione di una videocassetta relativa ad indagini, tra virgolette di che cosa, di un movimento religioso sul quale non voglio formulare nessuna osservazione perchè non vorrei sbagliare, ma in relazione al quale mi chiedo, se mal non mi sovviene il ricordo, se non sia stato per caso nella veste di alcuni suoi esponenti, sottoposto a procedimenti penali per truffa in altri paesi del mondo. Quindi l'opposizione in linea di principio per ragioni giuridiche, a parte la qualità dell'associazione e del soggetto. Per quanto riguarda il libro "I miei anni all'antimafia '88.'92" di Gerardo Chiaramonte il Pubblico Ministero si oppone per ragioni giuridiche. Il libro non dà nessuna certezza di quello che vi è scritto. Avrebbe ben potuto la difesa indicare, traendo spunto dal libro dei testimoni o altro documento o fonti di prova affidabili da assumere correttamente e ritualmente con la garanzia del contraddittorio nel dibattimento. Il libro in se è qualcosa che non ha alcun rilievo giuridico. Non ci opponiamo all'acquisizione del registro partenze e arrivi (incomprensibile) di porto, perchè si tratta di documentazione amministrativa, nè ci opponiamo all'acquisizione del certificato di morte di Vincenzo (incomprensibile). Per quanto riguarda le osservazioni in controprova sulla lista della difesa, proseguiremo immediatamente. In ordine al teste Francesco Cossiga numero 1 della lista, il Pubblico Ministero chiede che il Tribunale ai sensi del combinato disposto dagli articoli 190, 194, 195, escluda la prova in relazione alle circostanze indicate alle lettere A, B, C, D.

PRESIDENTE:

Quindi A, B...

P.M.:

Per comodità del Tribunale, per questa parte si tratta di una richiesta anche scritta.

PRESIDENTE:

Va bene, sì. E allora...

AVV. SBACCHI:

Non vorrei ricordare male, per un chiarimento di tutti, non erano già state fatte queste...

PRESIDENTE:

Sì avvocato Sbacchi, sì. Già il Tribunale si era già pronunziato.

VOCE FUORI MICROFONO

PRESIDENTE:

Va bene, lo ripetono.

AVV. SBACCHI:

No, per...

PRESIDENTE:

Sì, è così.

AVV. SBACCHI:

Per un ricordo corretto.

PRESIDENTE:

Sì.

P.M.:

Se il Tribunale ritiene per ragioni di sintesi...

PRESIDENTE:

No, lo faccia Pubblico Ministero, anche per ricordarlo di nuovo a noi.

P.M.:

E allora, esclude la prova in relazione alle circostanze indicate alle lettere A, B, C, D, perchè irrilevanti in quanto non rientranti nei fatti oggetto dell'imputazione, nè pertinenti agli stessi. Alla circostanza indicata alla lettera G potrà infine riferire quanto altro a sua conoscenza sull'attività politica anche all'interno della Democrazia Cristiana del Sen. Andreotti, questa è una circostanza, perchè generica al punto tale da non consentire al Pubblico Ministero di comprenderne lo specifico contenuto sostanziale e la sua direzione finalistica nella strategia della difesa, con conseguente violazione dell'obbligo della discovery, non essendo possibile al Pubblico Ministero a causa di tale estrema genericità nè indicare sullo stesso fatto prove a carico ai sensi dell'art, 495 secondo comma C.P.P. nè prepararsi in tempo utile per il controesame ai sensi dell'art. 498 secondo comma C.P.P. In subordine, qualora l'esame su tali circostanze dovesse essere ammesso...

PRESIDENTE:

Tutte quelle per cui vi siete opposti?

P.M.:

Esatto, in subordine, talora l'esame su tali circostanze dovesse essere ammesso, chiede che il Tribunale ai sensi dell'art. 495 secondo comma C.P.P. ammetta sugli stessi fatti le seguenti prove a carico: esame del teste Cossiga per riferire sulle seguenti circostanze, se come ministro dell'interno e come Presidente della Repubblica abbia definito la mafia come un vero e proprio attentato alla sicurezza dello Stato, affermando che si trattava di fenomeno più pericoloso di quello del terrorismo; se è stato...

PRESIDENTE:

Siccome voi avete chiesto direttamente l'esame del Sen. Cossiga.

P.M.:

No, no, è diversa naturalmente.

PRESIDENTE:

Va bene.

P.M.:

Se è stato mai informato nelle varie cariche istituzionali e di partito ricoperte, di contiguità e di collusioni con Cosa Nostra di uomini della Democrazia Cristiana siciliana e in particolare dell'Onorevole Salvo Lima e di Vito Ciancimino. Se era a conoscenza delle relazioni degli atti delle commissioni parlamentari antimafia nelle parti concernenti esponenti della Democrazia Cristiana in Sicilia e in particolare l'On. Salvo Lima e Vito Ciancimino; se nel corso di un incontro con Piersanti Mattarella in Sicilia, avvenuto dopo l'omicidio del Giudice Terranova, Piersanti mattarella ebbe a parlargli della presenza politica della mafia in Sicilia; se era a conoscenza di incontri tra Vito Ciancimino e Giulio Andreotti a seguito dei quali il Ciancimino aderì alla corrente andreottiana; se era a conoscenza di finanziamenti erogati a Vito Ciancimino da Giulio Andreotti tramite Gaetano Caltagirone; se era a conoscenza del ruolo svolto dall'On. Lima nella corrente andreottiana e dei rapporti personali tra questi e Andreotti; se era a conoscenza di giudizi espressi da Aldo Moro sull'On. Salvo Lima come personaggio pericoloso; se era a conoscenza delle parti del memoriale di Aldo Moro rinvenuto nel covo brigatista di via Montenevoso a Milano, riguardanti Giulio Andreotti, i suoi rapporti con Michele Sindona, con i fratelli Caltagirone e con la CIA; se era a conoscenza di rapporti diretti o indiretti tra Giulio Andreotti e Michele Sindona nel periodo in cui quest'ultimo era latitante; se era a conoscenza di rapporti personali tra Giulio Andreotti e Licio Gelli. E inoltre in relazione alla circostanza di cui al punto F dell'articolato, in ordine al quale il Pubblico Ministero non si oppone, chiede che venga sentito il teste Cossiga su queste circostanze: se durante il sequestro Moro esponenti delle forze di polizia proposero di prendere contatti con Cosa Nostra per trattative inerenti alla liberazione del prigioniero; se alcuni esponenti della Democrazia Cristiana presero contatti con Cosa Nostra per la liberazione dell'Onorevole Aldo Moro; se durante il sequestro Moro vi furono contatti e convergenze tra Giulio Andreotti ed esponenti della loggia massonica P2 che facevano parte del cosiddetto comitato di crisi; quali furono le proposte di Claudio Vitalone durante il sequestro Moro. In ordine al teste Perez De Quellar, numero 4 della lista si chiede che l'esame non venga ammesso poichè le circostanze dedotte sono irrilevanti e non pertinenti ai fatti oggetto dell'imputazione. In subordine si chiede che venga ammesso l'esame del teste dottor Giuseppe Di Gennaro, per riferire se abbia mai ricevuto anche in via riservata o in qualsiasi altro modo segnalazioni o informazioni sull'attività pubblica e privata di Perez De Quellar nel periodo in cui questi ricoprì la carica di Segretario Generale delle Nazioni Unite. In ordine al teste Gerno Walters, numero 5 della lista, il Pubblico Ministero chiede che il Tribunale non ammetta l'esame del teste poichè le circostanze dedotte sono irrilevanti. In particolare, chiede che venga escluso l'esame sulla seguente parte dell'articolato: Potrà inoltre riferire elementi utili alla conoscenza della personalità morale del Senatore Andreotti, trattandosi di prova vietata dalla legge ai sensi dell'art. 190 1° co. e dell'art. 194 1° co. C.P.P., che espressamente statuisce che il testimone non può deporre sulla moralità, salvo che si tratti di fatti specifici idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale. In subordine, si chiede che venga ammesso l'esame del teste da parte del Pubblico Ministero sulle seguenti circostanze: ...

PRESIDENTE:

In subordine a che cosa?

P.M.:

Chiediamo che non venga ammesso. Se viene ammesso, in subordine chiediamo ... Questo volevo dire, se esistono documenti della CIA sull'Onorevole Andreotti anche coperti dal segreto. Se esistono documenti della CIA anche coperti da segreto sul memoriale dell'Onorevole Aldo Moro durante la sua prigionia nella parte concernente i rapporti tra Andreotti e la CIA; se esistono documenti della CIA anche coperti da segreto di un viaggio effettuato da Michele Sindona in Sicilia nel 1979 e sui rapporti di Sindona con esponenti di "Cosa Nostra" americana e siciliana, nonchè sui rapporti dello stesso Sindona con Giulio Andreotti ...

PRESIDENTE:

Più piano, Pubblico Ministero, più piano perchè così ...

P.M.:

Nonchè sui rapporti dello stesso Sindona con Giulio Andreotti, negli Stati Uniti, prima e dopo che l'Autorità Giudiziaria Italiana aveva emesso mandato di cattura nei confronti del Sindona medesimo. Se esistono documenti della CIA anche coperti da segreto su contiguità con "Cosa Nostra" di esponenti della corrente andreottiana in Sicilia. Se esistono documenti della CIA anche coperti da segreto sull'omicidio dell'Onorevole Piersanti Mattarella. Se la CIA ha svolto indagini concernenti eventuali rapporti di contiguità o complicità di esponenti politici italiani con "Cosa Nostra", e in caso affermativo, attraverso quali intese con le competenti autorità italiane. Se la legislazione statunitense e la prassi vigente in quel Paese consentono di rivelare la esistenza medesima di documenti e di attività della CIA coperti da segreto e loro contenuto. Se esistono particolari procedure di desecretazione al riguardo di questi documenti e se egli, il teste, è stato autorizzato dai competenti organi e a seguito di quale procedure a rivelare o meno la esistenza di tali documenti. In ordine al teste Peter Secchia n. 6 della lista, si chiede che non venga ammesso l'esame del teste perchè le circostanze dedotte sono irrilevanti e non pertinenti ai fatti oggetto della imputazione. In subordine, si chiede che venga ammesso l'esame del teste da parte del Pubblico Ministero sulle seguenti circostanze: se esistono documenti di organi governativi, di forze di polizia, di servizi ...

PRESIDENTE:

I carabinieri devono fare silenzio lì fuori.

P.M.:

Di servizi segreti statunitensi sull'Onorevole Andreotti, anche coperti da segreto. Se esistono documenti, anche coperti da segreto, sul memoriale dell'Onorevole Aldo Moro durante la sua prigionia nella parte concernente i rapporti tra Andreotti e la CIA. Se esistono documenti anche coperti da segreto sul viaggio di Michele Sindona in Sicilia nel 1979, sui rapporti di questi con esponenti di "Cosa Nostra" americana e siciliana, nonchè sui rapporti tra il Sindona con Giulio Andreotti negli Stati Uniti prima e dopo che l'Autorità Giudiziaria Italiana aveva emesso mandato di cattura nei confronti del Sindona medesimo. Se esistono documenti anche coperti da segreto su contiguità con "Cosa Nostra" di esponenti della corrente andreottiana in Sicilia. Se esistono documenti, anche coperti da segreto, sull'omicidio dell'Onorevole Piersanti Mattarella. Se organi statunitensi hanno svolto indagini concernenti eventuali rapporti di contiguità o complicità di esponenti politici italiani con "Cosa Nostra" e, in caso affermativo, attraverso quali intese con le competenti autorità italiane. Se la legislazione statunitense e la prassi vigente in quel Paese consentono di rivelare la esistenza medesima di documenti e di attività di organi statunitensi coperti da segreto e loro contenuto. Se esistono particolari procedure di desecretazione al riguardo e se egli è stato autorizzato dai competenti organi e a seguito di quale procedura a rivelare o meno la esistenza di tali documenti. In ordine al teste Max Raab, numero 7 della lista, il Pubblico Ministero si oppone alla ammissione del teste, perchè è dedotto su circostanze non pertinenti nè rilevanti. In subordine, si chiede che venga ammesso l'esame del teste da parte del Pubblico Ministero sulle stesse circostanze indicate per il teste Peter Secchia, poco fa, e per riferire inoltre se egli fa parte o ha fatto parte di loggia massonica. In ordine ai testi Angelo Finocchiaro e Riccardo Malpica, il Pubblico Ministero chiede l'ammissione come teste ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 ...

PRESIDENTE:

Non si oppone?

P.M.:

No. E per gli effetti dell'art. 194 2° co. C.P.P. che recita:-"L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti, o altri testimoni, nonchè alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità", del Maggiore dei carabinieri Enrico Cataldi in servizio presso il ROS di Roma, per riferire sulle indagini effettuate su delega della Procura della Repubblica di Roma in ordine alla destinazione di fondi del SISDE nei periodi nei quali rivestivano la carica di Direttore del SISDE il Dottori Malpica e Finocchiaro, e per riferire altresì in ordine alla mancata documentazione contabile e amministrativa dei movimenti inerenti a tali somme di denaro. In ordine a teste Roberto Iucci numero 21 della lista, si chiede di escutere lo stesso sui seguenti punti: se ha mai fatto parte del SID, o comunque dei servizi di informazione militari o civili a qualsiasi titolo e, in caso affermativo, quale è stata l'epoca di tale sua attività. Se nell'ambito di tale attività, alle dipendenze dei servizi di informazione, oppure di altre attività di servizio, egli è stato mai destinato allo svolgimento di incarichi anche temporanei in Libia indicandone il periodo. Se ha svolto tale attività in coincidenza con incarichi di Governo del Senatore Andreotti. Se nell'ambito della sua attività di servizio in Libia o in Italia di intesa con incaricati del Governo Libico, si è mai interessato di assistenza, di qualsiasi tipo, nella compravendita di materiale militare. Se ha mai conosciuto o incontrato l'ex capo dei servizi segreti libici nonchè successivamente Ministro Signor El Uni, ovvero l'agente segreto libico signor Haj Salham Mussa. Se ha mai usato per recarsi in Libia aerei privati della compagnia di Stato Eni. Se ha mai conosciuto o incontrato il Senatore Giulio Andreotti e se ha realmente ovvero ha mai vantato rapporti di parentela o di affinità con lo stesso. Se ha mai conosciuto o incontrato Raffaele Girotti, Enrico Giustiniani, Nico Rovelli, Celestino Segni, Mario Dessì indicando eventualmente le relative occasioni. Se ha mai conosciuto o incontrato i diplomatici Andrea Caggiati, Ramasso, capoufficio legale settore armamenti del Ministero degli Esteri, Enrico Guascone Peleredi, Umberto Toffano, Rec. Consigliere settore armamenti del Ministero degli Esteri. Se ha mai ricevuto incarichi anche soltanto a livello ufficioso di svolgere una qualche attività nell'ambito della trattativa tra l'Italia e la Libia per la vendita all'Eni di petrolio libico, indicando in caso positivo, la persona o l'Ente che gli conferì l'incarico. In ordine ai testi Salvatore Piccione, numero 156, Domenico Maiolino 157, Maria Merlino 158, Salvatore Merlino 159, Giuseppe Aversa 160, ecco, tutti questi testi sono stati chiesti dalla difesa per riferire sulla partecipazione o meno a quel matrimonio di uno dei cugini Salvo. Noi chiediamo di escutere gli stessi testi nonchè il Maresciallo Pulizzotto Antonino sul seguente punto: se al matrimonio Maiolino -Merlino fu invitato e partecipò Cambria Guglielmo, fratello di Giuseppe, socio di Antonio e Ignazio Salvo. Il Pubblico Ministero infine si oppone alla ammissione dei testi indicati nella lista della difesa ai numeri 60, 61, 63 ...

PRESIDENTE:

Aspetti, piano, piano. Per favore, li può ripetere?

P.M.:

Sì. Dico ... allora, dico il tema così si capisce meglio. Si tratta di testi che dovrebbero deporre sulla mancata presenza di Giulio Andreotti sulla imbarcazione dei Salvo e sul mancato incontro, sulla inesistenza di un incontro di Giulio Andreotti con i Salvo in occasione di una sua visita alle isole Lipari, e quindi sono il 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 163 e 164.

PRESIDENTE:

Piano, piano, Pubblico Ministero. Quindi, 71, ...

P.M.:

72, 73, 74, 163 e 164 ...

PRESIDENTE:

Sì.

P.M.:

Aspetti. Dunque, per quanto riguarda i primi, perchè totalmente irrilevante ai fini del thema decidendum in quanto concernenti circostanze marginali mai dedotte come elementi di prova. Cosa si vuol dire? L'accusa non ha indicato testi nè circostanze per dimostrare che Giulio Andreotti è salito sulla barca dei Salvo nè che in occasione della visita a Lipari si sia incontrato con i Salvo. Non è un tema di prova dell'accusa. Quindi dedurre dei testi per dimostrare l'inesistenza di questa circostanza che l'accusa non intende provare, tant'è che non ha indicato testi al riguardo, è una diseconomia processuale. Dobbiamo dimostrare qualcosa che l'accusa non vuole provare? E' una perdita di tempo. Se avessimo voluto provare questa circostanza, avrei capito. Ma siccome l'accusa non lo sostiene, non sostiene che Andreotti sia salito sulla barca dei Salvo, nè sostiene che si sia incontrato con Salvo a Lipari, non comprendiamo perchè devono esserci dei testi che devono dimostrare la inesistenza di questi fatti. Ci sembra una perdita di tempo. Per quanto riguarda più in particolare i testi 163 e 164, Raimondi Vilma, segretaria particolare dell'Onorevole Evangelisti, e la professoressa Luigina Bortolatto, critica d'arte, ...

PRESIDENTE:

No, non sono 163 e 164, Pubblico Ministero.

P.M.:

Scusi. Esatto, sì. 163 e 164 sono Falaschi e Baghin, chiedo scusa.

PRESIDENTE:

Per questo c'è opposizione.

P.M.:

No, c'è opposizione perchè irrilevante, perchè il teste Filippazzo ha chiarito già nel corso della deposizione che si trattava di una erronea sovrapposizione di ricordi. Quindi, anche per questo caso, l'accusa non intende dimostrare che Giulio Andreotti quel giorno si trovava a Palermo. Non intendendo dimostrarlo l'accusa, che la difesa voglia dimostrare questo fatto ancora una volta ci sembra una perdita di tempo. Dunque ...

AVV.SBACCHI:

Presidente, io vorrei capire allora Filippazzo ...

PRESIDENTE:

Come, Avvocato Sbacchi? Dica.

AVV.SBACCHI:

Io volevo capire Filippazzo che ci sentiamo a fare?

P.M.:

Su altre circostanze molto più rilevanti.

AVV.SBACCHI:

Molto più rilevanti.

P.M.:

Che possiamo anche esporre, se l'Avvocato Sbacchi ritiene.

AVV.SBACCHI:

No, no.

PRESIDENTE:

Prego.

P.M.:

Questo è un dettaglio delle dichiarazioni di Filippazzo. Per quanto riguarda i testi n. 140 e 141, ci opponiamo perchè vaghe e generiche e irrilevanti.Che il signor D'Ortenzi Alessandro ... cioè è uno studioso, era una persona che era presente alla dinamica materiale del delitto? E' un teste? Chi è questo signor Alessandro D'Ortenzi? Noi non siamo in grado di capire se è mai stato sentito dall'Autorità Giudiziaria, per esempio. Ma riteniamo di doverlo escludere, perchè se fosse stato sentito dall'Autorità Giudiziaria, certamente la difesa non avrebbe indicato come oggetto della testimonianza dichiarazione dei giornalisti. Avrebbe indicato le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero. Quindi non siamo in grado di comprendere quale qualità specifica abbia questo signor D'Ortenzi per rendere queste dichiarazioni. Non sappiamo se è un teste oculare. Se è un teste de relato, se è uno che ha fatto degli studi. Chi è questo signor D'Ortenzi? Quindi non siamo in grado neppure di articolare una controprova, non sapendo chi è.

PRESIDENTE:

Quindi vi è opposizione.

P.M.:

Certo, e lo stesso naturalmente per Di Giulio Paola.

PRESIDENTE:

Che è la giornalista di ...

P.M.:

Esatto, che avrebbe raccolto ....

PRESIDENTE:

Raccolto le dichiarazioni del D'Ortenzi.

P.M.:

Abbiamo elementi di identificazione di questo personaggio. Per quanto riguarda 140, ci opponiamo, Dottor Belotti o altro rappresentante d'Italia ...

PRESIDENTE:

No, 142, Pubblico Ministero.

P.M.:

Sì, è poco leggibile, 142. O altro rappresentante per l'Italia del movimento Scientologi per le considerazioni che sono state già svolte dal Pubblico Ministero Lo Forte, e anche perchè non si capirebbe che veste giuridica avrebbe questo signore, se di consulente tecnico, se di testimone o se esperto in altre scienze che non credo abbiano ingresso nel codice di procedura penale nell'ambito del dibattimento. Poi abbiamo ... 165 e 166 ... ecco. Si tratta di raimondi Vilma, già segretaria di Evangelisti, e della professoressa Luigina Bortolatto, critica d'arte. Queste due persone dovrebbero riferire su questi fatti che Evangelisti non si sarebbe mai interessato dell'acquisto per conto di Andreotti di quadri del pittore Rossi e che la Bortolatto dovrebbe riferire, nella sua qualità di critica d'arte, sul fatto che Andreotti non avrebbe mai chiesto notizie sul pittore Rossi. Ora ci pare veramente circostanze vaghe, generiche e irrilevanti, perchè vorremmo sapere se sono in grado di escludere questo fatto, oppure se possono soltanto affermare che con loro non hanno mai parlato di questi argomenti. Sarebbe allora da riformulare, nel senso che possono escludere in modo assoluto che Giulio Andreotti ...

PRESIDENTE:

Con chiunque ...

P.M.:

Con chiunque, si sia mai interessato per l'acquisto di un quadro di Rossi. Allora sì, potrebbe diventare rilevante. Se lo escludono soltanto per loro, non ha nessuna rilevanza. Si oppone infine ai tesi dal numero 169 al numero 172 della lista della difesa ... e quindi sarebbero Dirigenti del servizio liquidazioni e trattamenti dell'EMPAS e Presidente dell'EMPAS nonché poi Francesco Catalano, Aldo Pennino ... in particolare per l'EMPAS e che l'attendibilità di un collaboratore di giustizia si misura sulla base dei riscontri estrinseci o non estrinseci alle dichiarazioni rese sui fatti oggetto del procedimento e non certamente sulle procedure di liquidazione di una pensione che è stata maturata in base a versamenti di somma durante una lunga carriera professionale, a meno che la difesa non ritenga di denunciare la esistenza di un reato e quindi che vi sia stato da parte dell'EMPAS o di altre Autorità una liquidazione di pensione che è stata effettuata esclusivamente in relazione alle dichiarazioni che il collaboratore Pennino avrebbe reso per questo dibattimento. Ma siccome è precedente la liquidazione della pensione, non si capisce proprio quale rilevanza possa avere questo iter di procedura di liquidazione. Infine, ecco, si oppone all'ammissione dei testi n. 167 e 168, Dirigenti della Direzione Servizi Generali RAI ...

PRESIDENTE:

Senta, Pubblico Ministero, per l'altro, per Catalano, per Pennino, i motivi quali sono?

P.M.:

Sempre perchè non rilevanti ai fini di valutare la attendibilità del collaboratore. Si oppone infine ai testi n. 167 e 168, Ginaldi e Vags, Dirigenti della Direzione Servizi generali RAI, perchè non si tratta di testimonianza, ma di una forma di consulenza. In subordine, nel caso di ammissione di questi due testi o consulenti, si chiede l'ammissione del teste Fabrizio Feo perchè svolga analoghi accertamenti, perchè a sua volta reperisca ... noi l'abbiamo già indicato come consulente, questo lavoro di ricerca lo ha fatto. Allora, nel caso che venga ammesso, chiediamo in subordine che venga ammesso come teste Fabrizio Feo e acquisito il lavoro da lui svolto.

PRESIDENTE:

Sì, prego. Prego, Avvocato.

AVV.SBACCHI:

Diciamo, sui temi affrontati dal Pubblico Ministero, in materia di controprova. La difesa fa rilevare che, per quanto riguarda ...

PRESIDENTE:

Scusi, questo testo lo depositate?

P.M.:

Sì.

PRESIDENTE:

Ce l'avete una copia per la difesa?

P.M.:

Sì.

PRESIDENTE:

Perchè si deve pronunciare su questo. Se vuole cinque minuti, Avvocato Sbacchi.

AVV.SBACCHI:

No, devo fare un appunto sul fatto che ...

PRESIDENTE:

Va bene.

AVV.SBACCHI:

Chiedo scusa ... Presidente, io vado seguendo l'ordine del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE:

Sì.

AVV.SBACCHI:

Allora, noi abbiamo chiesto quale difesa del Senatore Andreotti, la citazione del Senatore Cossiga. E naturalmente non possiamo replicare alle osservazioni del P.M. sui contenuti, ma per quanto riguarda il tema della controprova, mi pare che qualche cosa si debba dire. A mio parere, il problema della controprova è intanto un fatto squisitamente tecnico, cioè a dire, rispetto alla parte che si propone di provare che un cellulare consente una comunicazione telefonica, la parte avversa, scusate l'esempio piuttosto banale, la parte avversa si propone di dimostrare il contrario. Allora, se noi esaminiamo il problema in maniera corretta, così come suggerisce la norma dell'art. 493, se non vado errato, o 95, in questo momento non ricordo esattamente, noi ... esattamente anzi è l'art. 495 noi dovremmo occuparci di che cosa? Di quelle che sono le testimonianze del Senatore ... quello che è l'oggetto della testimonianza del Senatore Cossiga. Allora, un primo punto riguardava le ragioni che l'hanno determinato a nominare Andreotti Senatore della Repubblica a vita. Sugli incarichi ministeriali di Andreotti e le linee politiche di tali Governi, soprattutto nel campo della lotta alla criminalità organizzata, le remore frapposte eventualmente dal Senatore Andreotti e un'azione così di contrasto agli interessi della criminalità organizzata, di cui fosse vero questo particolare, e ancora Signor Presidente, promozione di provvedimenti adottati nei Governi presieduti dal Senatore Andreotti in tema sempre di lotta alla criminalità organizzata e il trasferimento del Dottor Falcone voluto dal Senatore Andreotti, comportamento del Senatore Andreotti durante il sequestro dell'Onorevole Moro e poi si dice quant'altro a sua conoscenza etc ... Presidente, la controprova che viene offerta è di tutt'altro segno. Perchè si comincia a parlare di soggetti diversi, non abbiamo chiesto che ci venisse a riferire su Lima o su Ciancimino. Nè che ci parlasse dell'omicidio Mattarella, nè di eventuali incontri, nè di Caltagirone, nè di Aldo Moro o quanto di questo genere, tranne il punto il comportamento dell'Onorevole Andreotti, cioè sulla condotta dell'Onorevole Andreotti durante il sequestro Moro, non i giudizi di Aldo Moro sull'Onorevole Lima e tanto meno le parti del memoriale Moro rinvenuti nel covo di Montenevoso o Sindona o fatti di questo genere. Su Perez de Cuillar, Presidente, la difesa da notare che in ... le altre ... quello che chiede il Pubblico Ministero, che vi è esclusione e questo non può essere oggetto di indagine o di commento da parte della difesa, ma certamente l'esame del teste Di Gennaro, se abbia ricevuto in via riservata o in altri modi, segnalazioni dell'attività pubblica o privata di Perez De Cuillar. Il Presidente, l'ex Segretario Generale delle Nazioni Unite doveva riferire di Andreotti, Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri e lotta alla criminalità organizzata, contiguità di Andreotti su "Cosa Nostra". Qua invece si vuole indagare sull'attività pubblica e privata del Senatore Perez De Cuillar, cioè mentre noi diciamo:-"Guardiamo a Perez De Cuillar per conoscere quello che si è fatto in campo internazionale, in materia di lotta alla criminalità organizzata, e soprattutto quello che ha fatto Andreotti come Presidente del Consiglio o Ministro degli Esteri, ci viene opposto che in questo caso, oltre al fatto di contiguità di Andreotti, ci viene risposto che si dovrebbe indagare su Perez De Cuillar, sulle voci che correvano, segnalazioni informazioni sull'attività pubblica. Teste Walters, che come sappiamo essere Generale dell'esercito USA, ambasciatore USA delle Nazioni Unite e anche Vice-Direttore della CIA. Noi avevamo chiesto che deponesse sulle seguenti circostanza, cioè se quando il Senatore Andreotti fu Ministro della Difesa, esattamente nel periodo che va dal 1959 al 1966, ebbe rapporti, e quali furono i ... tutto quello che il Senatore Andreotti fece in materie di lotta alla criminalità organizzata, in più il giudizio morale sul quale mi fermerò da qui a un momento, e se ha ricevuto segnalazioni di contiguità del senatore Andreotti con organizzazioni mafiose. Dico, a parte il fatto sul giudizio morale, mi richiamo allo stesso art. 194 citato dal Pubblico Ministero, qua si dice se ci sono ... si chiede tutt'altra cosa, cioè se la CIA dispone di documentazioni che ineriscono alle vicende Sindona o anche se ha rapporti segreti su Andreotti, sull'omicidio Mattarella o fatti di questo genere che sono assolutamente estranei al capitolato che la difesa assume. Peter Secchia che è il n. 6 della lista lo abbiamo chiamato perchè riferisca sulla cooperazione del Senatore Andreotti quale Ministro e quale Presidente del Consiglio nella lotta alla criminalità organizzata. Peter Secchia è stato ambasciatore in Italia in atti estremamente impegnativi dal 1988 al 1992 e su Peter Secchia si chiede se ci sono documenti governativi, di forze di polizia, decreti sull'Onorevole Andreotti, se ci sono documenti su Moro. Chi ha parlato di queste cose? Sul viaggio di Sindona, Mattarella, organi stranieri hanno intrattenuto rapporti, tratti in Paesi stranieri di rilevare la esistenza di documenti. Tutto questo è estraneo ancora una volta al tema posto dalla difesa. Quindi non si può parlare di controprova. Il signor Max Raab ci dice che si dovrebbe integrare il capitolato per riferire se vi fa parte, ove eventualmente ammesso, se egli fa parte o ha fatto parte di logge massoniche. Gli si chieda pure, anche se è estraneo. Però ripeto, notizie o segnalazioni su Andreotti di criminalità mafiosa, questo era il tema. Quindi a stretto rigore è contrario. Se poi servirà a valutare la attendibilità del teste, sapere se fosse massone o meno, questa è una cosa diversa, che non ha bisogno nemmeno della introduzione di un apposito capitolo. E comunque, Presidente, quando la difesa si vuole che si fanno indagini sui testi della difesa, evidentemente non credo che abbia tutti i torti. Per quanto riguarda Finocchiaro e Malpica. Presidente, io faccio rilevare che i fondi c.d. Fondi Neri del SISDE non sono oggetto di capitolato di indagine posta dalla difesa, come a sostegno della richiesta di esame. Le circostanze indicate dalla difesa su entrambi i testi, Prefetto Finocchiaro e Prefetto Malpica, riguardano innanzitutto la corrispondenza ... per quanto riguarda Finocchiaro, la corrispondenza intercorsa con il Senatore Andreotti nei mesi di aprile, maggio 1992, con ... c'è una documentazione costituita da lettere e questa evidentemente possono essere spiegate dal Prefetto Finocchiaro. In più, Presidente, il tema della collaborazione e della disposizione o versamenti in favore dei c.d. collaboranti di giustizia, dei quali abbiamo parlato. E lo stesso dicasi per Malpica. Quando si chiede di sapere la destinazione dei Fondi SISDE; mi pare che tutto questo sia estraneo alla richiesta della difesa. Sul Generale Iucci, Presidente, qua addirittura, non solo esula, perchè a proposito del Generale Iucci n. 21 della lista della difesa, le circostanze che si deducevano riguardavano le stesse in qualche modo che si accomunavano anche con il Prefetto Coronas e dell'attuale Ministro degli Interni: direttive provenienti dal senatore Andreotti nella lotta alla criminalità organizzata o eventuali atteggiamenti morbidi del Senatore Andreotti. Qua si vuole sapere, e ripeto si indaga sui testi della difesa, se è andato dal se ha contatti con la Libia, se si occupa di petrolio, se ha conosciuto Girotti, se ha incontrato i diplomatici Caggiati, se ha conosciuto un signor Consigliere del Presidente Libico, che cosa .... che riguardi, che riferimento ha alla prova richiesta dalla difesa non è dato comprendere. Presidente, per quanto riguarda Piccione, Maiolino, Maria Merlino, Salvatore Merlino, Giuseppe Aversa, testi dal 156 al 160 della lista della difesa, io non vorrei ricordare male, ma mi pare che nel ... di costoro si è parlato, cioè che in qualche modo si è parlato di una partecipazione del Senatore Andreotti ad un certo braccio, e poi della presenza di alcuni soggetti, cioè era una ricorrenza di notte, etc ... della presenza di alcuni soggetti. Quindi a un certo punto mi pare giusto chiarire se il Senatore Andreotti è andato, 156-160 Presidente, preciso meglio le circostanze perchè nel novero ... presente al matrimonio Maiolino attesa cerimonia cugini Salvo, spostamento del Senatore Andreotti nel giorno del matrimonio. Quindi ... dico, in riferimento a queste testimonianze, io non vorrei ricordare male, ... ci sono stati fatti, ed esattamente degli accertamenti da parte del Pubblico Ministero, dall'Ufficiale Marino pagina 68 della indicazione del P.M. a proposito di queste presenze che noi neghiamo. E quindi queste noi le abbiamo tratte dal fascicolo del Pubblico Ministero, nonchè sugli spostamenti del Senatore Andreotti. Oggi, in riferimento anche alla acquisizione delle movimentazioni, dei movimenti del Senatore Andreotti, spostamenti e così via di seguito, si dice che questo sarebbe irrilevante. Riteniamo che essendo un tema proposto dal Pubblico Ministero, noi abbiamo il diritto di chiarire, ed esattamente chiarire che il Senatore Andreotti non si accompagnava o comunque non incontrò, non poteva incontrare i cugini Salvo a qual matrimonio, nè che il Senatore Andreotti abbia avuto movimenti sospetti o si sia incontrato con chicchessia o abbia visto i signori Salvo. Questo è ... o che sia stato ospite dei signori Salvo. In più, Presidente, abbiamo rivisto la lista, è stato indicato come ... è stata richiesta la citazione di Scardina Michele da parte del Pubblico Ministero, Comandante della barca di Nino Salvo sempre su questo tema. Quindi credo che abbiamo il diritto ad opporre al Pubblico Ministero le circostanze che abbiamo già indicate. E queste circostanze riguardano pure, per quanto riguarda Filippazzo, Presidente, un'altra precisazione, l'abbiamo finito di riscontrare adesso, Polizzotto, che è uno dei testi indicati dal Pubblico Ministero, Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ha fatto gli accertamenti sulle dichiarazioni Filippazzo. E quindi tutta una serie di accertamenti finiscono coll'autorizzare la difesa a svolgere i temi e quindi a chiedere la citazione di determinati testi.. Poi io mi ritrovo, Presidente, le indicazioni riguardanti i testi che qua non sono indicati, però in questo elenco fornito dalla difesa. E ci sono altre osservazioni che non sono contenute nell'elenco. Esattamente, si tratta del teste n. 60, e ora controlleremo chi è, 60 mi pare che c'è una opposizione, il Brigadiere Marino. E questo, Signor Presidente, è proprio segnatamente ... riteniamo che il Brigadiere Marino ha espletato indagini sulla presenza di Salvo nell'isola di Lipari. E quindi è necessario che vengano sentiti anche questi testi. Poi per quanto riguarda 61, 63, 64, 65, 66, cioè a dire i testimoni che noi abbiamo indicato utilizzazione delle barche, presenza in Porticello, tutto quello che riguarda attività lavorativa prestata per i Signori Salvo, frequentazioni, marinai, soggetti cioè che si occupavano delle barche dei signori Salvo e che navigavano con loro nel periodo estivo, che li tenevano (incomprensibile), che stavano a Lipari, così come stavano a Porticello, etc ... sono temi che riguardano i presunti rapporti tra l'Onorevole Andreotti e i Salvo. Quindi riteniamo che siano estremamente ... non vi si possa fare opposizione. Per quanto riguarda le indicazioni di veridicità dei testi 140 e 141, indicati dal Pubblico Ministero, dedotti dal Pubblico Ministero, noi segnaliamo alla attenzione della Eccellentissima ...

PRESIDENTE:

Non ci sono testi di controprova, Avvocato Sbacchi.

AVV.SBACCHI:

Prego, Presidente?

PRESIDENTE:

Non ci sono testi di controprova.

AVV.SBACCHI:

No, testi non ce ne sono. Quindi li posso saltare, Presidente.

PRESIDENTE:

Per D'Ortenzi, volevano spiegato chi fosse questo signore.

AVV.SBACCHI:

E appunto per questo, Presidente, stavo prendendo, 140 e 141. D'Ortenzi. Presidente, qua noi indichiamo la circostanza. Che cosa accade? La giornalista Di Giulio, di Radio Radicale, a un certo punto intervista il signor D'Ortenzi, il quale signor D'Ortenzi ...

PRESIDENTE:

Chi è questo signore?

AVV.SBACCHI:

Non lo sappiamo. Noi abbiamo delle indicazioni di massima su questo fatto. Comunque dovrebbe essere persona della banda della Magliana.

PRESIDENTE:

Della banda?

AVV.SBACCHI:

Della Magliana, il quale a un certo punto riferisce di quello che lui sa, presume di sapere o sa realmente, dico poi lo verificherà il Tribunale se sarà sentito il teste D'Ortenzi ...

P.M.:

Scusi, dove lo intervista? In qualche carcere? Dove lo ha intervistato?

AVV.SBACCHI:

Non lo so, abbia pazienza. Dico, presumo banda della Magliana.

PRESIDENTE:

Avanti.

AVV.SBACCHI:

Dico, le indicazioni nascono da soggetto interno alla banda della Magliana, o comunque contiguo come vogliamo dire alla banda della Magliana che dà motivazioni diverse sull'omicidio Pecorelli, quando a causale, a esecutori e mandanti. Quindi Presidente, la opportunità di sentirlo nasce da questo. Il discorso del movimento scientologi, non è importante questo passaggio Presidente. E' importante un altro passaggio, cioè se è vero che esista una seconda copertina di OP del n. 5 di OP. Se è vero che esiste una seconda copertina, sarà oggetto evidentemente di accertamento, e se esiste poi le parti concluderanno con i rilievi che sembrano opportuni. Mi pare che non ci siano altre indicazioni di controprova. E per quanto riguarda Pennino, non mi sembra che ... No, no, c'è un'altra indicazione di controprova, Presidente, a proposito Feo. Controprova ...

P.M.:

Se la difesa mi scusa un attimo, ...

AVV.SBACCHI:

Segnalati dalla difesa.

P.M.:

Mi sembra che ...

PRESIDENTE:

Faccia concludere.

P.M.:

Mi sembra che si tratti però di una replica sulle richieste di prova già formulate e sulle osservazioni fatte dal Pubblico Ministero ...

PRESIDENTE:

Su D'Ortenzi ...

P.M.:

Solo su D'Ortenzi. Ma tutto il precedente.

PRESIDENTE:

Su D'Ortenzi per spiegare chi era questo D'Ortenzi.

AVV.SBACCHI:

No, l'ho saltato tutto quello, perchè non vorrei ... l'avevo premesso. Poi evidentemente qualche ... scappa qualcosa. Io volevo soltanto dire che rimaneva soltanto un teste di controprova, Feo, che i Pubblici Ministeri hanno indicato come teste di controprova Feo in caso in cui fossero ammessi i testi di cui ai numeri 167 e 168, cioè i due Funzionari RAI, Ginaldi e Vags che riguarda per il reperimento del ... La difesa ha specificato mi pare nel corso del dibattimento, nel corso scusate della esposizione, della richiesta di ammissione di prove, che in realtà si sollecitavano i poteri del Tribunale per acquisire tutto questo materiale ai fini di evidentemente produrli e così via di seguito ove rilevava, perchè si tratterebbe di materiale proveniente dall'imputato. Interventi del Senatore Andreotti. Questa era l'ulteriore precisazione che dovevo. Per quanto riguarda Feo, certamente è un consulente, Presidente. Noi non vogliamo sapere che cosa abbia detto il Senatore Andreotti, perchè ce lo sentiamo noi. Da Feo dovremmo sapere una sua lettura ...

PRESIDENTE:

Allora questi due insomma sono testi o non sono testi, Avvocato Sbacchi?

AVV.SBACCHI:

Presidente, sono testi nei limiti in cui costoro vengano a dire che c'è del materiale, perchè non abbiamo mezzi per potere portare questo materiale. Allora che facciamo? Li indichiamo come testi, ci diranno se c'è materiale del Senatore Andreotti e ce lo prendiamo, se il Tribunale riterrà, evidentemente. Questo è il ...

PRESIDENTE:

Va bene. Ha finito, Avvocato Sbacchi?

AVV.SBACCHI:

Sì, Presidente.

PRESIDENTE:

Allora a questo punto il Tribunale si riserva si decidere sulle richieste delle parti, ed il Presidente rinvia il processo alla udienza di martedì prossimo 21 maggio 1996 ore 09,30. L'udienza è tolta.

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