[Home][ShaKe][Decoder][DecoderBBS][Network][CyberCulture]

 

DIGITAL JUSTICE

   

di Doktor Kabel
tratto da
DECODER #11

   
    Prosegue la rubrica Digital Justice sulle spinose questioni della "giustizia digitale" e dei diritti nel cyberspazio, curata dal Doktor Kabel, avvocato e docente universitario che si aggira tra le reti e i tribunali. Continuate dunque a scrivere i vostri dubbi, le vostre paranoie di origine giudizario/repressiva e le vostre istanze di libertà a "Decoder", all'indirizzo postale o alla BBS. I più interessanti quesiti verranno pubblicati.

 

Caro Decoder,

ho un quesito per il Doktor Kabel. Sono uno degli amministratori di una piccola società che produce computer graphic e animazioni. I nostri grafici utilizzano qualche volta come materiali di partenza immagini, tratte da libri, cataloghi, riviste o scaricate da Internet, che dovrebbero essere coperte da copyright, e poi le elaborano in vario modo. Alcuni dei committenti ci hanno detto che non intendono pagarci il lavoro se non gli dimostriamo che c'è l'autorizzazione dell'autore o del titolare dei diritti, perché hanno paura di avere delle grane. Naturalmente ottenere le autorizzazioni è molto complicato, e spesso sarebbe anche troppo costoso. Cosa dobbiamo fare?

Giuseppe Postiglione, Napoli.

Gentile Signor Postiglione,

rispondere al suo quesito non è semplice, anche perché le considerazioni che devono essere svolte non riguardano solo i diritti sulle immagini ma in generale tutte le opere protette dal diritto d'autore. Innanzitutto bisognerebbe accertare se davvero le immagini di partenza sono protette da copyright o da diritto d'autore. A questo riguardo c'è una differenza fra le immagini i cui diritti sono detenuti da soggetti statunitensi e quelle i cui diritti sono detenuti da soggetti di altri Paesi, come quelli europei. Nel diritto statunitense, infatti, il rispetto del copyright può essere preteso solo se viene espressamente rivendicato. Di conseguenza, se sull'immagine, o sulla pubblicazione o il sito Internet da cui è tratta, non è chiaramente indicato che si tratta di opera protetta da copyright, la sua utilizzazione è libera. Se l'immagine è stata precedentemente modificata da altri, e questi hanno eliminato le diciture che rivendicano il copyright, si può ragionevolmente sostenere la propria buona fede, sempre che l'immagine per sua natura non risulti chiaramente coperta da copyright (ad esempio, sarebbe difficile sostenere di non aver pensato che un'immagine di Mickey Mouse sia coperta dai diritti della Disney).

Tutto questo vale per gli Stati Uniti (e, con qualche differenza, il Canada). Negli altri Paesi (fra i quali l'Italia e gli Stati dell'Unione Europea, esclusa la Gran Bretagna) le cose stanno diversamente. Il diritto d'autore - che è una cosa abbastanza diversa dal copyright - sorge infatti automaticamente per effetto della creazione dell'opera, e l'utilizzo di questa è permesso solo se il titolare dei diritti vi ha espressamente consentito. Quando l'opera è pubblicata, di regola i diritti sono trasferiti all'editore, al quale occorrerebbe dunque rivolgersi per ottenere il consenso. Nei Paesi di diritto inglese (Gran Bretagna, Australia, India, Hong Kong, Singapore) le cose stanno un po' a metà, nel senso che il diritto non sorge automaticamente con la creazione, ma la circostanza che il copyright non sia espressamente rivendicato non è di per sé sufficiente perché l'opera sia liberamente riproducibile.

Il fatto che il diritto esista non significa comunque che l'utilizzazione e, soprattutto, l'elaborazione di un'immagine coperta da diritti sia necessariamente vietata. Se dell'immagine viene fatto un uso personale, o comunque non commerciale, o ci se ne serve per finalità didattiche o scientifiche, si rientra nel campo delle libere utilizzazioni. Se invece, come nel caso della sua società, delle immagini viene fatto commercio, la riproduzione non autorizzata costituisce violazione dei diritti su di essa.

Le cose però cambiano se l'immagine è stata oggetto di un'elaborazione. In questo caso occorre infatti tenere conto di due interessi contrapposti: da un lato quello del titolare dei diritti esclusivi che la legge riconosce sull'opera originaria ad ottenere la remunerazione dell'attività creativa; dall'altro quello di chi ha elaborato l'opera, che pure ha svolto un'attività creativa protetta dal diritto d'autore o dal copyright. Il problema di trovare un equo contemperamento di questi interessi è ancora aperto. C'è chi ha proposto di istituire un sistema di licenze obbligatorie, analogo a quello che vige nel sistema brevettuale per le invenzioni derivate (come quelle di perfezionamento o di nuovo uso), in base al quale l'autorizzazione da parte del titolare dei diritti sull'opera originaria dovrebbe essere sempre concessa a chi la elabora, a fronte di un corrispettivo ragionevole che, in assenza di accordo fra le parti, dovrebbe essere determinato dall'Ufficio che rilascia il copyright o da un altro organismo statale o dall'autorità giudiziaria. Siccome però nessun ordinamento prevede ancora questa regola, il problema va risolto secondo principi più generali. Una soluzione ragionevole, applicata dalla giurisprudenza di diversi Paesi, fra i quali gli Stati Uniti, è quella di effettuare una valutazione comparativa fra il valore dell'apporto creativo necessario per realizzare l'opera originaria e quello dell'elaborazione, rispetto all'opera finale. In altri termini, occorre stabilire se il valore dell'opera finale (l'immagine elaborata) sia determinato in misura maggiore dall'opera di partenza o dalla sua elaborazione. Nel caso in cui l'elaborazione sia rilevante, e dunque tale che il maggior valore che essa ha apportato all'opera finale ecceda quello dell'opera originaria, nessun corrispettivo spetterà al titolare dei diritti su quest'ultima, ed anzi sull'opera finale potrà essere vantato un diritto esclusivo da parte dell'autore dell'elaborazione. Viceversa nel caso contrario.

Un esempio può contribuire a chiarire il concetto. Ipotizziamo che l'immagine di partenza sia un normale disegno di Mickey Mouse tratto da un vecchio Almanacco di Topolino. Il valore di quest'immagine è certamente modesto, trattandosi di uno dei milioni di disegni preparati dai disegnatori della Disney. Se quest'immagine viene elaborata in modo sostanziale, o distorcendola, o ripetendola, o aggiungendovi particolari colori, o abbinandola ad altre, o inserendola in un certo contesto, o via dicendo, e quanto ne risulta è un'immagine profondamente diversa da quella originale, che suscita un'attrattiva dipendente molto più dall'elaborazione che dall'opera di partenza, nessun contributo dovrebbe essere dovuto alla Disney, mentre l'elaborazione dovrebbe essere coperta da copyright.

 

Egregio Doktor Kabel,

per attirare un po' più di gente sulla mia pagina Web ho inserito dei linkage a delle immagini di genere sadomasochistico e feticistico di forte impatto, contenute in altri siti. Un amico mi ha detto che potrei avere dei grossi fastidi, perché qualcuno potrebbe denunciarmi per aver diffuso materiali osceni, e anche perché i titolari dei siti che contengono quelle immagini potrebbero lamentare la loro appropriazione non autorizzata. A me sembra che lo facciano in troppi perché possa essere vietato, però mi è sorto qualche dubbio. Vorrei conoscere la sua opinione.

Federico Piattelli, Bari.

Caro Signor Piattelli,

per quanto riguarda la diffusione di materiale osceno, effettivamente lei potrebbe incorrere in responsabilità penali, quanto meno a titolo di concorso, se quel materiale è accessibile anche a minori. Dovrà quindi adottare l'espediente, ormai abbastanza diffuso, di segnalare preventivamente che la visione delle immagini contenute nel suo sito è riservata ad un pubblico adulto, magari predisponendo una serie di clausole esoneratrici della sua responsabilità che debbono essere preventivamente approvate per accedere alle immagini.

Più complesso è il problema della violazione del diritto d'autore. E' vero che attraverso i linkage contenuti nel suo sito si accede ad immagini sulle quali altri possono vantare un copyright e che, raccogliendole e mettendole a disposizione sul suo sito, lei agevola la possibilità che queste siano viste e scaricate. L'opinione che si sta affermando al riguardo, negli Stati Uniti, è tuttavia che una simile condotta sia pienamente lecita, purché l'accesso a quelle immagini non avvenga dietro corrispettivo. Attraverso il linkage, infatti, lei non fa altro che istituire un collegamento fra il suo sito ed i server nei quali le immagini sono contenute. Se dunque i titolari dei siti in cui quelle immagini sono contenute hanno voluto metterle a disposizione, non possono lamentare alcun pregiudizio per il fatto che, accedendo a quei siti grazie ai suoi linkage, le immagini possano essere visionate o scaricate. In altri termini, poiché non è il suo sito che diffonde le immagini, ma quelli ai quali viene effettuato il collegamento, non c'è violazione del diritto d'autore. Il problema potrebbe complicarsi nel caso in cui le immagini siano diffuse da soggetti diversi dai titolari dei diritti su di esse, perché potrebbe configurasi un suo concorso nella violazione del copyright. Per pararsi il fianco da ogni possibile guaio potrebbe inserire, fra le clausole che occorre approvare per accedere ai linkage, l'avvertenza che per ogni informazione relativa al copyright e ai diritti di utilizzazione delle immagini occorre rivolgersi ai titolari dei siti ai quali viene operato il collegamento.

 

A Decoder.

Rubrica Digital Justice.

Ho letto su un quotidiano che la durata dei diritti d'autore è stata allungata di vent'anni perché Mondadori (leggi Berlusconi) non voleva che scadessero diritti su suoi autori importanti, come Svevo e Pirandello. E' vero? E cosa succede se, dopo che i diritti su un'opera erano scaduti, qualcuno l'aveva pubblicata? C'è un illecito retroattivo? Mi sembra tutto pazzesco.

Sissi Sassetti, La Spezia.

Cara Sissi,

la durata dei diritti d'autore è in effetti stata prorogata attraverso la l. 6 febbraio 1996, n. 52. Trattandosi di legge emanata sotto il governo Dini, e in attuazione di una direttiva comunitaria (la 93/98/CEE), questa volta Berlusconi non c'entra, anche se certo la legge non gli ha fatto dispiacere.

Per effetto della legge, i diritti di autore, che in generale scadevano dopo 50 anni dalla morte dell'autore, scadranno ora dopo 70 anni; e il termine di durata di 20 anni (relativo ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi, dei titolari di emittenti radiofoniche e televisive, e degli interpreti ed artisti esecutori) è stato elevato a 50 anni. La giustificazione di quest'estensione di una tutela che già appariva eccessivamente prolungata addotta dagli organi comunitari è risibile e ipocrita: siccome la precedente normativa (introdotta all'inizio degli anni '40) avrebbe inteso offrire protezione agli eredi per un periodo pari alla vita di due generazioni, visto che la vita media si è allungata, occorreva prolungare il periodo di tutela. Senonché quest'incremento andrà a vantaggio degli eredi degli autori solo in rarissimi casi, visto che i diritti di sfruttamento economico sono normalmente trasferiti per contratto dall'autore all'editore o al produttore.

Quanto all'effetto retroattivo, fortunatamente viene scongiurato: la legge prevede infatti che gli editori che hanno stampato opere cadute in pubblico dominio possano, senza limiti di tempo, continuare a farlo, anche attraverso ristampe e aggiornamenti. Più severo è invece il regime delle opere destinate ad essere riprodotte su dischi fonografici o apparecchi analoghi: in questo caso il produttore dell'opera caduta in pubblico dominio poteva continuare a mettere in vendita i supporti (dischi, musicassette, CD) solo per i tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge, senza però limiti quantitativi.

 

Caro Doktor Kabel,

su diversi libri, compresi quelli di Shake, si legge che si tratta di opere "no copyright". Vorrei sapere che cosa significa in pratica, se cioè chiunque può riprodurli senza chiedere il permesso.

Ing. Sandro Tesoro, Battipaglia (SA).

Gentile Ingegnere,

il "no copyright" è un concetto, o forse una filosofia, che mira a scardinare il sistema chiuso dello sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale creando le condizioni per una circolazione libera e alternativa delle idee al di fuori dei circuiti di profitto dei grandi editori. E' stato elaborato per la prima volta negli Stati Uniti, da dove si sta allargando in tutto il mondo e anche in Italia. Per saperne di più, puoi leggere il volume di Shake di Raf "Valvola" Scelsi, che si intitola appunto "No Copyright" e che contiene diversi testi essenziali per comprendere il fenomeno.

Venendo più direttamente alla tua domanda, non esiste ancora uno "statuto" consolidato del no copyright, cosicché il diritto di riprodurre e, soprattutto, di trarre profitto dalla riproduzione di opere no copyright varia caso per caso a seconda delle rivendicazioni dell'autore e dell'editore. Quel che però è certo è che deve essere in ogni caso rispettato il diritto morale dell'autore, il quale resta titolare della facoltà di decidere se ed in quali forme - al di là delle libere utilizzazioni stabilite dalla legge - la sua opera può essere riprodotta, pubblicata o tradotta. Questo significa che per utilizzare testi no copyright occorre comunque richiedere il consenso preventivo almeno dell'autore, che non dovrebbe essere irragionevolmente negato.