Legge 23 dicembre 1996, n. 664
 

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il trienno 1997-1999"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996 - Supplemento Ordinario n. 234



Testo della legge
 
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1997, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

 2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

 

Art. 2.
(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).

 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997.

 3. Il Ministro del tesoro, altresi', e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, sui fondi iscritti al capitolo 7900 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 8. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997, possono essere ripartite - in relazione al tipo di intervento previsto - con decreti del Ministro del tesoro, tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

 9. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 3821 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1997, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

 

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza a cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6685, 6741, 6742, 6743, 6771, 6773, 6857, 6864, 6876, 9004, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

 3. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1997, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

 4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 61.400 miliardi.

 5. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' fissato, per l'anno finanziario 1997, in lire 18.000 miliardi.

 6. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e succes- sive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1997, in lire 12.000 miliardi.

 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza a cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzioni ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

 8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6805 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

 9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonche' ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in European Currency Units (ECU).

 10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.800 miliardi. lire 900 miliardi e lire 300 miliardi.

 11. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

 12. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3 annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

 13. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

 14. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".

 15. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1996 sono riferiti alla competenza dell'anno 1997 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.

 16. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.

 17. Le somme iscritte ai capitoli 6771, 6879, 9011 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

 18. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 6683, 6771 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

 19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le procedure per l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo schema del regolamento e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 20. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della citata legge n. 15 del 1992.

 21. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della legge n. 36 del 1994.

 22. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1997, delle somme affluite all'entrata del bilancio per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

 23. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle somme versate all'entrata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

 2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1997, e' stabilito in 420.

 3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

 4. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge primo dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1997, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dallo stato di previsione del Ministero del tesoro - rubrica 3 "Provveditorato generale dello Stato" allo stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

 6. Per l'anno 1997 l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

 

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonche' le eventuali suc- cessive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

 3. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

 

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

 2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1997, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

 3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio e' utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonche' le iscrizioni ai componenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 2082, 2105 e 2480 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1997, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato.

 

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

 2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1997, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

 3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1997 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

 4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1997.

 5. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli 1572, 7501, 8001 e 1573 limitatamente alla manutenzione, riparazione e adattamento di locali, dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1997.

 

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

 2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, puo' essere autorizzato esclusivamente, con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1029, 1030, 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1997. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

 3. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e la ripartizione delle somme iscritte in conto residui, competenza e cassa sul capitolo 1050 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

 

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

 2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1997, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

 3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1997, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 3143 e 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1997, delle somme versate dal CONI al capitolo 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

 5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

 6. Il Ministro del tesoro su proposta del Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1997, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

 

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

 2. Gli importi stabiliti con decreto del commissario ad acta, di competenza delle Amministrazioni statali, da attribuire ai soggetti destinatari delle opere di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli anche di nuova istituzione degli stati di previsione dei Ministeri interessati. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche con riferimento agli importi gia' versati in relazione alle predette finalita'.

 

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84, del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale nonche' per gli adempimenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

 3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le capitanerie di porto, e' fissato, per l'anno finanziario 1997, in 3.325 unita'.

 4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' stabilito, per l'anno finanziario 1997, in 22 unita'.

 5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto in servizio di leva e' fissato, per l'anno finanziario 1997, in 200 unita'. Il numero da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1997, in 50 unita'.

 6. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza dei militari ammessi alla ferma biennale, triennale e quinquennale e dei volontari di truppa in ferma breve e' fissata, per l'anno finanziario 1997, nel numero di 1.275.

 7. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legisla- tive concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono per l'anno finanziario 1997 quelli descritti nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

 8. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per servizi di cassa e contabilita' delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

 9. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi stanziati sui capitoli della rubrica delle capitanerie di porto in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese di cui ai capitoli 3276 e 3277 si applicano, per l'anno finanziario 1997, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.

 10. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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