Legge 23 dicembre 1996, n. 664
 

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il trienno 1997-1999"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996 - Supplemento Ordinario n. 234



Testo della legge


Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai competenti capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Ente poste italiane in relazione alle funzioni attribuite al predetto Ministero dai provvedimenti che ne stabiliscono le attribuzioni e l'ordinamento.

 

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

 2. Il numero massimo dei caporali e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' fissato, per l'anno finanziario 1997, come segue:
a) Esercito ................. n. 37.500;
b) Marina .................. n. 13.500;
c) Aeronautica ........... n. 16.750.

 3. Il numero massimo degli ufficiali piloti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' stabilito, per l'anno finanziario 1997, come segue:
a) Esercito .................. n. 153;
b) Marina ................... n. 160;
c) Aeronautica ............ n. 330.

 4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica da ammettere alla ferma volontaria di due anni, a norma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1997, come segue:
a) Esercito (compresi i carabinieri) .. n. 951;
b) Marina ....................................... n. 125;
c) Aeronautica ................................ n. 190.

 5. La forza organica degli allievi ufficiali e allievi sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e dell'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, e' determinata, per l'anno finanziario 1997, in 460 unita'.

 6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e dell'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, la forza organica degli allievi ufficiali e allievi sottufficiali dell'Aeronautica, e' fissata, per l'anno finanziario 1997, in 644 unita'.

 7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi, e' stabilito, per l'anno finanziario 1997, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in 14.721 unita'.

 8. La forza organica degli allievi ufficiali e allievi sottufficiali dell'Esercito a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e dell'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, e' stabilita, per l'anno finanziario 1997, in 1.250 unita'.

 9. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, i contingenti del personale delle tre Forze armate, in ferma di leva prolungata, sono fissati, per l'anno finanziario 1997, come segue:
a) Esercito ................... n. 23.000;
b) Marina ..................... n. 5.509;
c) Aeronautica .............. n. 2.250.

 10. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1997, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.

 11. Alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

 12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1997, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

 13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1997 (Elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

 

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

 2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1997, annesso allo stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1997, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonche' con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti concernenti il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 5. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1997, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

 

Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

 2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio e allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1997.

 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

 5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

 6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore della Societa' di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

 

Art. 16.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

 2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 17.
(Stato di previsione del Ministero del com- mercio con l'estero e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione del regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero.

 

Art. 18.
(Stato di previsione del Ministero della sanita' e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

 2. Alle spese di cui al capitolo 2052 dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1997, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.

 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1997 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

 4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1997, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa ai capitoli 1297 e 7002 dello stato di previsione del Ministero della sanita', in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, in relazione al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sul riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1997, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanita', per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonche' dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

 

Art. 19.
(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

 

Art. 20.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.19).

 

Art. 21.
(Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.20).

 2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1997, e' comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla reallizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.

 3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la attuazione dei programmi finalizzati sia coerente con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale e con le indicazioni formulate dal CIPE, riferendo allo stesso Comitato ogni due anni sullo stato dei programmi. Per l'assolvimento di tali attribuzioni si avvale di apposita commissione nominata dal Ministro stesso, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

 4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sulla ricerca applicata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio.

 

Art. 22.
(Totale generale della spesa)

1. E' approvato in lire 960.999.829.840.000 in termini di competenza e in lire 908.182.282.832.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1997.

 

Art. 23.
(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1997, con le tabelle allegate.

 

Art. 24.
(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 1997 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

 2. Per l'anno finanziario 1997, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico, indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative tra Ministeri, per competenza e cassa.

 3. Per l'anno finanziario 1997 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

 4. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1996, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

 5. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonche' per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1997, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).

 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa , dal capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1997 ai capito- li dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e suc- cessive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

 8. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni alle dotazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purche' risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione puo' essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

 9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonche' di quelli contratti dalla soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

 10. Il Ministro del tesoro ha facolta' di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relative all'attuazione dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1996, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1997.

 11. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonche' per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica - compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione - fatta eccezione per il Ministero delle finanze, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffici provinciali gia' autorizzati da specifica norma legislativa nonche', nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa - dai capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 3 "Provveditorato generale dello Stato" - le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessita'.

 12. Al fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

 13. Il Ministro del tesoro, su proposta dei ministri interessati e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, disponibilita' esistenti su altri capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di appositi capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea.

 14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti relativi al riordino dei Ministeri.

 15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli dei singoli stati di previsione delle Amministrazioni interessate concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e i capitoli relativi alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi, di cui alla classificazione economica 4.4.0 e 11.4.0.

 16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

 17. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

 18. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, all'assegnazione sugli appositi capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, della somma affluita all'entrata a titolo di netto ricavo dei mutui contratti dal Tesoro in attuazione di disposizioni legislative.

 19. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico di capitoli dei rispettivi stati di previsione, affluiti al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata di bilancio.

 20. Ai fini dell'attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione dei Ministeri interessati.

 21. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, tra le Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, rela- tive alla concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri.

 22. Con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro interessato possono essere apportate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della categoria IV - acquisto beni e servizi - degli stati di previsione delle Amministrazioni statali per l'anno finanziario 1997.

 

Art. 25.
(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 4 della legge 23 agosto 1988, n. 362, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1997-1999, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

 

(Si omette il testo delle tabelle e dei quadri generali riassuntivi)
(Articoli precedenti)