Legge 27 dicembre 1997, n. 453

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 257
 
 



Testo della legge
 
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entratate disposizioni relative)

 

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 1998, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

 

Art. 2.
(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)

 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione su altre unità previsionali di base, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998, del fondo per l'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Segretariato" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità "Segretariato generale", dello stato di previsione medesimo.

 

3. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilità "Segretariato generale" (Presidenza del Consiglio dei ministri) dello stato di previsione dell'entrata, per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Imprese radiofoniche ed editoriali" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Informazione e editoria" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

 

5. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base, delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo per Roma capitale" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Roma capitale" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo per l'attività statistica nazionale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Segretariato" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità "Segretariato generale" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base "Fondo per la protezione civile" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1998, possono essere ripartite - in relazione al tipo di intervento previsto - con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unità previsionali di base, del medesimo centro di responsabilità.

 

8. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito delle unità previsionali di base "Fondo unico per lo spettacolo" (interventi, investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Spettacolo" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

 

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Pari opportunità" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

 

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

 

1. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 23, comma 10, gli stati di previsione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica sono unificati sulla base dei centri di responsabilità e dell'articolazione organizzativa attualmente esistenti.

2. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

 

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per la concessione dei buoni pasto, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa e Fondo da ripartire per l'attuazione delle iniziative di collaborazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi, investimenti); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Interventi diversi" (interventi) e Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Difesa del suolo" (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1998, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Ente nazionale di assistenza al volo" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Amministrazione centrale del tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'"Ente nazionale di assistenza al volo", delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

 

5. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 64.400 miliardi.

6. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1998, in lire 18.000 miliardi.

7. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera b), della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1998, in lire 12.000 miliardi.

 

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unità previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'Amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base "Interessi sui titoli del debito pub

blico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità "Amministrazione centrale del Tesoro" del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base "Fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.260 miliardi, lire 900 miliardi, lire 500 miliardi e lire 6.000 miliardi.

 

11. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

12. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

13. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

14. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea ed accertati nell'ambito dell'unità previsionale di base di entrata "Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo" (Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti) di pertinenza del centro di responsabilità "Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette" sono correlativamente versati, con imputazione della spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonchè importi di compensazione monetaria, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".

 

15. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1997 sono riferiti alla competenza dell'anno 1998 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

16. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Aree depresse" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998.

17. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Personale" (oneri comuni), al Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi), al Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Interventi diversi" (interventi), al Fondo da ripartire per l'attuazione delle iniziative di collaborazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale, iscritto nell'unità previsionale di base "Accordi e organismi internazionali" (investimenti) e al Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base "Aree depresse" (investimenti).

18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui, di cui al comma 17.

19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.

21. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base "Acquedotti e fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

22. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità "Amministrazione centrale del tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata del bilancio per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

23. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base "Fondo sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 delle somme versate all'entrata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

24. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base "Progetti immediatamente eseguibili" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Attuazione della programmazione economica" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

25. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base "Calamità naturali e danni bellici" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Attuazione della programmazione economica" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

 

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministerodelle finanze e disposizioni relative)

 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

 

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1998, è stabilito in 420.

 

3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo alla istituzione e al funzionamento dei centri di servizio previsti dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Entrate" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dalla predetta unità previsionale di base ad altre del medesimo stato di previsione.

 

4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1998, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dalle pertinenti unità previsionali di base del centro di responsabilità "Provveditorato generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

 

6. Per l'anno 1998 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

 

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

 

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1998, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

 

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base "Fondo di riserva" dellostato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonchè le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

 

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base "Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Amministrazione penitenziaria" e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Giustizia minorile" dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1998.

 

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

 

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1998, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

 

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro deltesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1998 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

 

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonchè di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1998.

 

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1998, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

 

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dellapubblica istruzione, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato a ripartire con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le somme iscritte nell'unità previsionale di base "Fondo contratto per il comparto scuola" di pertinenza del centro di responsabilità "Personale e affari generali ed amministrativi" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

 

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministerodell'interno e disposizioni relative)

 

 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

 

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità "Protezione civile e servizi antincendi" dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1998 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia di servizio" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Protezione civile e servizi antincendi" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1998.

 

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità "Pubblica sicurezza", per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1998, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base "Funzionamento".

 

 

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1998, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

 

 

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

 

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1998, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

 

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

 

2. Gli importi stabiliti con decreto del commissario ad acta, di competenza delle Amministrazioni statali, da attribuire ai soggetti destinatari delle opere di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versati alle pertinenti unità previsionali di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

 

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, il Fondo per le attività di progettazione delle Amministrazioni statali dell'unità previsionale di base "Fondo progettazione opere pubbliche" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Affari generali e del personale" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

 

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)

 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, dal regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, nonchè dal l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

 

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le capitanerie di porto, è fissato, per l'anno finanziario 1998, in 4.357 unità.

 

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1998, in 24 unità.

 

5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto in servizio di leva è fissato, per l'anno finanziario 1998, in 200 unità. Il numero da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1998, in 50 unità.

 

6. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza dei militari ammessi alla ferma biennale, triennale e quinquennale e dei volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 1998, nel numero di 1.200.

 

7. La forza organica degli allievi sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è determinata, per l'anno finanziario 1998, in 25 unità.

 

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1998, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento), di pertinenza del centro di responsabilità "Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione.

 

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

 

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità "Capitanerie di porto" in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui alla unità previsionale di base "Mezzi operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità "Capitanerie di porto" dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 1998, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

 

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministerodelle comunicazionie disposizioni relative)

 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

 
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