Legge 27 dicembre 1997, n. 453

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 257
 
 



Testo della legge


 

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

 

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1998, come segue:

a) Esercito n. 37.500;

b) Marina n. 13.400;

c) Aeronautica n. 16.750.

 

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1998, come segue:

a) Esercito n. 135;

b) Marina n. 160;

c) Aeronautica n. 287.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1998, come segue:

a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 600;

b) Marina n. 125;

c) Aeronautica n. 180.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 1998, in n. 1.750 unità.

 

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 1998, in n. 500 unità.

 

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronatica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 1998, in n. 687 unità.

 

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 1998, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 12.500 unità.

 

9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è fissato, per l'anno finanziario 1998, come segue:

a) Esercito n. 23.000;

b) Marina n. 5.509;

c) Aeronautica n. 2.250.

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi) - specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO - di pertinenza del centro di responsabilità "Bilancio e affari finanziari", e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 1998, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

 

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Bilancio e affari finanziari" dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

 

12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1998, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Bilancio e affari finanziari" e nell'unità previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità "Arma dei carabinieri".

 

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1998 (elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

 

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e disposizioni relative)

 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per le politiche agricole, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

 

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1998, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le disponibilità in conto residui del fondo iscritto, per le finalità della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Economia montana e forestale" (investimenti) di pertinenza del centro di resposnabilità "Risorse forestali, montane e idriche" dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole.

 

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercioe dell'artigianato e disposizioni relative)

 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

 

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alla unità previsionale di base "Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti" di pertinenza del centro di responsabilità "Coordinamento degli incentivi alle imprese" dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo per l'innovazione tecnologica" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Coordinamento degli incentivi alle imprese" dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

 

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1998.

 

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

 

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonchè all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

 

 

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore della Società di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

 

Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

 

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 16.
(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Art. 17.
(stato di previsione del ministero della sanità e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

 

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base "Programmi anti AIDS" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Prevenzione sanitaria" dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1998, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

 

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1998, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

 

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1998, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base "Ricerca scientifica" (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Organizzazione, bilancio e personale" dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

 

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1998, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonchè dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

 

Art. 18.
(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)

 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

 

Art. 19.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

 

Art. 20.
(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

 

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1998, è comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste, nonchè dellasomma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

 

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia coerente con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale e con le indicazioni formulate dal CIPE, riferendo allo stesso Comitato ogni due anni sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione nominata dal Ministro stesso, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

 

Art. 21.
(Totale generale della spesa)

 

1. È approvato in lire 1.039.952.044.326.000 in termini di competenza ed in lire 1.037.628.183.942.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1998.

 

Art. 22.
(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1998, con le tabelle allegate.

 

Art. 23.
(Disposizioni diverse)

 

1. Per l'anno finanziario 1998, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

 

2. Per l'anno finanziario 1998, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

 

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione le corrispondenti appostazioni nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad iscrivere i suddetti residui nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti.

 

4. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1998, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base "Fondo per i programmi regionali di sviluppo" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Attuazione della programmazione economica" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94, e successivi provvedimenti di attuazione, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, le somme occorrenti per gli acquisti di beni, forniture e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato, dall'unità previsionale di base "Beni e servizi per le Amministrazioni dello Stato" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità "Provveditorato generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alle unità previsionali di base, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti di beni, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni medesime.

8. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

 

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonchè di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

 

10. I decreti legislativi adottati entro il 1998 conseguenti alle leggi di riforma delle Amministrazioni pubbliche individuano i centri di responsabilità amministrativa a cui riferire le unità previsionali di base del bilancio dello Stato; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

 

11. Al fine di agevolare il passaggio al nuovo ordinamento del bilancio ed esclusivamente per l'esercizio 1998, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, sentite le Commissioni parlamentari competenti, possono essere disposti, per le spese di funzionamento, limitatamente agli oneri relativi amovimenti di personale e a quelli strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.

 

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

 

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

 

15. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, all'assegnazione sulle apposite unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, della somma affluita all'entrata a titolo di netto ricavo dei mutui contratti dal Tesoro in attuazione di disposizioni legislative.

16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata di bilancio.

 

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio, tra le Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, relative alla concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri.

 

18. Per il 1998, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art. 24.
(Bilancio pluriennale)

 

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1998-2000, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

 

Si omette il testo delle tabelle e dei quadri generali riassuntivi
 
(Articoli precedenti)