TITOLO I - PRINCIPI
GENERALI Prevedono l'estensione di principio allo straniero dei diritti fondamentali,
parità di trattamento nei confronti della P.A., protezione diplomatica e l'informazione
alle ambasciate su ogni atto che riguardi uno straniero (salvo si tratti di profughi
e richiedenti asilo). Salta l'obbligo di reciprocità salvo che sia previsto
da questa legge o da convenzioni internazionali in vigore, nel qual caso si rinvia
al regolamento di attuazione.
TITOLO II -
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO Si entra in Italia (art. 4) solo con visto (salvo eccezioni), e si rientra solo
con visto di reingresso. Non entra chi è "privo di mezzi di sostentamento"
(incluso l'importo del viaggio di ritorno), chi sia stato espulso o sia "segnalato,
anche in base ad accordi o convenzioni internazionali", o minacci l'ordine
pubblico o la sicurezza dell'Italia o di un paese con cui l'Italia abbia accordi
di libera circolazione. Per il permesso di soggiorno (artt. 5,6), la competenza
rimane ai questori, cui va richiesto entro 8 giorni dall'ingresso (anche da parte
degli extra-Ue residenti in altro paese europeo, a pena di multe ed espulsione dopo
60 giorni se inadempienti). Durata rigida: non oltre 3 mesi per affari, culto, turismo,
6-9 mesi per lavoro stagionale, 1 anno per studio, 2 anni per lavoro subordinato
e ricongiungimento familiare. Il rinnovo va richiesto entro un mese dalla scadenza,
e non può superare il doppio della validità iniziale. Salvo eccezioni
umanitarie, si può rifiutare il soggiorno a chi non soddisfi i requisiti
richiesti anche in uno solo dei Paesi vincolati all'Italia da convenzioni in materia
(Shenghen e simili ). Il soggiorno può essere revocato o non revocato "quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso". Il permesso
per il lavoro subordinato e autonomo, famiglia e studio "può essere
usato per differenti attività" da specificare nel regolamento attuativo;
in particolare quello per studio può essere convertito in permesso per lavoro
nell'ambito delle "quote". Permesso o carta di soggiorno o documento di
identificazione vanno esibiti ad ogni richiesta (la mancata esibizione "senza
giustificato motivo" comporta un'ammenda e l'arresto fino a 6 mesi) e non consentono
di per sé l'espatrio. Le autorità di Ps possono chiedere conto in
ogni momento allo straniero delle fonti di reddito, e vanno informate entro 15 giorni
di ogni variazione del domicilio abituale, salvo i cambi di residenza di cui il
Comune informerà la questura. La carta di soggiorno (art. 7), "Può
essere richiesta" dal coniuge o figlio minore di cittadino italiano o, dopo
6 anni di soggiorno regolare, da chi abbia un permesso di soggiorno "che consenta
il rinnovo senza limiti di tempo" e dimostri un reddito sufficiente per sé
e la sua famiglia. È a tempo determinato, ma è rifiutata o revocata
a chi sia condannato o rinviato a giudizio (!) per uno dei reati di cui gli art.380-381
Cpp (dal furto aggravato in su). Esenta dal visto di reingresso in Italia, consente
l'elettorato attivo nelle elezioni locali ed "ogni attività lecita che
non sia espressamente riservata agli italiani". Esenta anche dall'espulsione,
salvo gravi motivi di ordine pubblico, indizi di appartenenza ad organizzazioni
mafiose o provvedimenti di vigilanza disposti perché "si sia dediti o
si viva dei proventi di traffici delittuosi, o si sia dediti a reati che offendano
o mettano in pericolo l'integrità dei minori, la sanità, la sanità
la sicurezza e la tranquillità pubblica". Il respingimento
(artt.8, 9, 10) resta competenza della polizia di frontiera, senza atti formali (anche
se nella relazione del ddl si richiama la ricorribilità ordinaria per via
amministrativa, ma contro cosa si ricorre?), con esclusione dei richiedenti asilo
o profughi (solo quelli "previsti dalle disposizioni vigenti"). Il Questore
respinge poi chi è già entrato eludendo i controlli o per motivi di
pronto soccorso; in questo caso si può ricorrere al Tar, ma senza effetti
sospensivi. I Prefetti delle zone di confine coordinano i controlli in mare e in
terra, mentre il Governo cura le intese internazionali per il rimpatrio e l'informatizzazione
dei dati prevista dagli accordi di Shenghen. Il favoreggiamento d'immigrazione clandestina
è punita con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 30 milioni, con
aggravanti di pena ( fino a 12 anni e 100 milioni di multa) in casi di finalità
di lucro "o" di concorso fra più persone o di ingresso di più
persone, ed ulteriori aggravanti per finalità di sfruttamento. Sono previste
gravi sanzioni per il "vettore aereo, marittimo e terrestre", tenuto ad
accertare l'idoneità dei documenti e dei visti ed a riferirne alla polizia,
con ampie possibilità di ispezione "sui mezzi di trasporto e sulle cose
trasportate", è tenuto comunque a farsi carico del trasporto "in
patria o nei paesi di provenienza" degli stranieri respinti. Contro l'espulsione
(artt. 11-15,17) "per gravi motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato",
disposta dal ministro dell'Interno, si ricorre solo al Tar di Roma. Per l'espulsione
ordinaria, disposta dal prefetto, si ricorre entro 5 giorni solo al pretore, il
quale decide entro 10 giorni dal deposito, sentito l'interessato. È ammesso
il gratuito patrocinio. L'espulsione è disposta per chi sia entrato eludendo
i controlli di frontiera, o non abbia chiesto nei termini il soggiorno (salvo per
"motivi di forza maggiore"), non lo abbia affatto o non ne abbia chiesto
il rinnovo entro 60 giorni dalla scadenza, e per chi sia abitualmente dedito a...
(è "l'espulsione come misura di prevenzione" che rispunta fuori,
per giunta affidata al Prefetto!). Può essere espulso anche chi sia soggetto
a procedimento penale, incluso il caso di flagranza di reato, previo nulla osta
del giudice che è concesso "salvo inderogabili esigenze processuali",
o salvo l'obbligo di detenzione. L'espulsione comporta l'intimazione a lasciare
l'Italia entro 15 giorni prescritti, o anche prima, se il prefetto accerta "un
comportamento che, in base a circostanze obbiettive, denota il concreto pericolo
che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento": in questi
casi il ricorso può essere presentato , entro un mese, presso l'ambasciata
italiana. L'espulso è rinviato al paese di appartenenza o di provenienza
e non può rientrare per 5 anni, salvo deroghe fino a un minimo di 3 anni disposte
dal pretore o dal Tar o la speciale autorizzazione del ministero dell'Interno: il
reingresso illegale comporta l'arresto da 2 a 6 mesi e poi l'espulsione immediata.
Il rientro in Italia è consentito anche, "per il tempo strettamente
necessario", per esercitare il diritto di difesa nel processo. L'accompagnamento
in frontiera può essere collettivo, anche attraverso convenzioni stipulate
con soggetti che esercitano trasporto di linea. Quando l'espulsione immediata o
il respingimento è impossibile, è consentito la custodia in uno dei
centri appositamente individuati dal governo anche mediante convenzioni con enti
pubblici o privati, "con la necessaria assistenza e nel rispetto della dignità"
e consentendo la comunicazione anche telefonica con l'esterno, ma con "efficaci
misure di vigilanza disposte dal questore avvalendosi della forza pubblica",
per un massimo di 20 giorni prorogabili di altri 10: il pretore avvertito entro
48 ore e sentito l'interessato, deve convalidare la custodia, con possibilità
di ricorso non sospensivo per Cassazione contro il decreto di convalida. L'espulsione
può infine essere commutata dal giudice dopo condanna anche solo di primo
grado per qualsiasi reato di cui gli artt. 380-381 Cpp, purché l'imputato
risulti "socialmente pericoloso", oppure in alternativa alla pena detentiva
(anche patteggiata, ed anche non irrevocabile) inferiore a 2 anni per delitto non
colposo per il quale non ricorrono gli estremi per la condizionale. L'espulsione
è vietata, anche indirettamente, verso Paesi in cui si può essere
perseguitati, ed è esclusa per gli infra 16enni (salvo il "diritto"
di seguire il genitore o affidatario espulso), i coniugi o parenti conviventi entro
il quarto grado di cittadini italiani, le madri dopo il terzo mese di gravidanza
e nei sei mesi successivi al parto. Il permesso speciale "per motivi
di giustizia" (art. 16), attribuito agli immigrati/e che vogliono sottrarsi
a rackets, dura solo 6 mesi, rinnovabile per un altro anno e revocabile in caso
di "condotta incompatibile" o di fine delle condizioni che ne hanno consentito
il rilascio. Consente però di lavorare e studiare, e "può"
essere convertito alla scadenza in permesso per lavoro. È meno stringente
il vincolo fra entità della "collaborazione di giustizia" e misura
premiale del soggiorno, decide il questore, e l'interessato/a può essere
affidato/a ai servizi sociali del Comune. L'accoglienza per eventi straordinari
(art.18) Consente al Governo di provvedere per decreto in casi di eccezionali emergenze
umanitarie, anche in deroga alla legge ordinaria, in casi di "conflitti, disastri
naturali o altri eventi di particolari gravità" verificatesi in Paesi
extra-Ue.
TITOLO III
- DISCIPLINA DEL LAVORO (art.19-25) Le quote di ingresso per lavoro subordinato, stagionale e autonomo
sono decise per decreto nell'ambito della programmazione triennale di cui all'art.3,
con preferenza per quei Paesi che stipulano con l'Italia intese per il controllo
delle frontiere e la riammissione degli espulsi (!), incrociando le previsioni degli
Uffici del lavoro e le liste che saranno istituite presso i Consolati italiani in
quei Paesi con qui l'Italia stipuli intese bilaterali. Per lavoro subordinato
si entra per richiesta nominativa del datore di lavoro, che offra anche l'alloggio,
o su sua richiesta numerica riferita alle liste di prenotazione, o ancora su "garanzia
nominativa" di cittadino italiano o straniero o di una delle associazioni che
saranno appositamente abilitate dal governo (che dovranno garantire alloggio, sostentamento
e copertura sanitaria ): in quest'ultimo caso si avrà un permesso di soggiorno
valido 2 anni per ricerca di lavoro. E' garantita la parità di trattamento,
e l'iscrizione all'ufficio di collocamento in caso di perdita di lavoro. Analoga
procedura per il lavoro stagionale, con permesso di soggiorno valido da 20 giorno
a 9 mesi, convertibile in soggiorno ordinario a fronte di offerta di lavoro stabile,
con diritto a "precedenza su connazionali mai venuti in Italia" (ma non
reingresso automatico) per l'anno successivo; agli stagionali i contributi si possono
liquidare o accreditare all'estero, tranne assegni familiari e di disoccupazione,
che vanno ad apposito fondo Inps per interventi "socio-assistenziali". Si
può chiedere di entrare in Italia anche per lavoro autonomo "non occasionale"
e non riservato per legge agli italiani, previa documentazione dei requisiti e di
un reddito almeno superiore a quello che consente in Italia l'esenzione dalla spesa
sanitaria , e previa attestazione di disponibilità dell'ente che dovrà
fornire in Italia la relativa licenza. L'art. 24 elenca categorie che possono
entrare fuori dei flussi, con procedure particolari da definire con il regolamento
applicativo: dirigenti e funzionari, lettori, professori e ricercatori universitari,
traduttori e interpreti, colf al servizio di italiani all'estero, marittimi, personale
in formazione, dipendenti da ditte estere appaltanti od operanti in Italia, giornalisti,
artisti, sportivi.
TITOLO IV -
DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI (artt.26-30) Il ricongiungimento familiare può essere richiesto da chi
soggiorna in Italia per lavoro da almeno un anno, in favore di coniuge, figli minori
naturali ed anche adottati o affidati, genitori a carico, parenti fino al terzo
grado inabili al lavoro. Occorre un alloggio "che rientri nei parametri previsti
per l'Erp", e un reddito pari alla pensione sociale per un familiare, almeno
doppio per due otre e almeno triplo per tre o più familiari (!), calcolato
come reddito familiare complessivo. È consentito sotto gli stessi requisiti,
l'ingresso dei parenti ricongiungibili al seguito dello straniero che entra in Italia
con permesso superiore ad un anno. È introdotto il silenzio-assenso del
questore dopo 90 giorni dalla domanda. Oltre al ricongiungimento all'estero,
il permesso di soggiorno per motivi familiari è ottenuto dai coniugi non "irregolari",
ma anzi legalmente soggiornanti in Italia da almeno un anno, di italiani o stranieri
"regolari", dai genitori anche naturali di minori italiani residenti in
Italia, dai parenti ricongiungibili già regolarmente soggiornanti in Italia
per altro motivo (es. studio) . Il permesso ha la stessa durata di quello del
parente già in Italia ed è rinnovabile e convertibile in permesso
per lavoro in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, ed al 18esimo anno
per i minori, i quali fino ai 14 anni sono iscritti sul permesso di soggiorno dei
genitori. Contro ogni provvedimento in materia di ricongiungimento si può
ricorrere al pretore. L'interesse del minore ha la prevalenza, ed il Tribunale
dei minori commina l'espulsione di un minore su richiesta del questore, e può
anche autorizzare, per il tempo strettamente necessario, l'ingresso in Italia dei
genitori o tutori di un minore non accompagnato. Presso la Presidenza del Consiglio
è istituito un Comitato per i minori.
TITOLO V - DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria (artt. 31-34), è confermata
l'iscrizione al SSN di chi ha un lavoro regolare dipendente o autonomo, dei familiari
ricongiunti (inclusi i figli nati in Italia, dal momento della nascita), degli studenti,
di rifugiati e richiedenti asilo (anche umanitario), di adottati e affidati, e l'iscrizione
previo versamento annuale dei "regolari" disoccupati. Agli "irregolari"
sono garantite le cure anche ospedaliere "urgenti o essenziali, anche continuative",
gli interventi di medicina preventiva e di profilassi antinfettiva e la tutela sociale
di maternità e gravidanza, senza obbligo di segnalazione alla questura, ed
preventivamente il costo della cura, salvo il caso di programmi di cooperazione
internazionale in materia umanitaria. Gli stranieri in possesso di diploma o laurea
di "livello universitario", ottenuti o riconosciuti in Italia, avranno
un anno di tempo per iscriversi all'Albo ed esercitare le professioni sanitarie. In
tema di accesso all'abitazione e diritto allo studio (artt. 34-37), si supera
il concetto di "prima accoglienza", disponendo che le Regioni istituiscano
strutture alloggiative provvisorie o semipermanenti (a pagamento o non) collegate
con servizi rivolti all'integrazione anche in collaborazione con i Comuni e con
il volontariato, ed anche concedendo contributi per il risanamento di stabili di
proprietà pubblica o di "enti morali pubblici o privati" (?) . E'
superato il vincolo di reciprocità per l'accesso alle case popolari. Gli
art. 35-36, oltre a confermare l'obbligo scolastico per tutti i minori (anche irregolari),
elencano molte ed importanti petizioni di principio in materia di educazione interculturale,
corsi di lingua italiana per minori e adulti, formazione, percorsi integrativi,
riconoscimento dei titoli di studio ottenuti all'estero, accesso (nei limiti numerici
determinati dalle università) ai corsi universitari e alle borse di studio,
..., ma tutte queste voci rimandano al futuro regolamento di attuazione. L'iscrizione
all'università è comunque consentita agli stranieri regolarmente soggiornanti,
inclusi i giovani diplomati in Italia. L'elettorato attivo e passivo (art.
38) "nel comune di residenza" (incluse quindi le circoscrizionali e i
referendum consultivi comunali? - escluse provinciali e regionali) è riservato
a chi abbia la carta di soggiorno, e quindi decade nei casi di sua revoca: decorre
dal "rinnovo per scadenza del mandato dei consigli comunali eletti il 23 Aprile
1995", quindi dal 1999. Le associazioni iscritte in apposito registro presso
la Presidenza del consiglio, gli enti locali e il Cnel saranno coinvolte in programmi
per l'informazione, l'integrazione sociale (art. 39-42), la formazione degli
operati pubblici e privati, l'educazione alla convivenza, prevedendo anche l'uso
di stranieri come "mediatori interculturali". Ancora presso la Presidenza
del consiglio è istituito un "fondo nazionale per le politiche migratorie",
da cui verranno i finanziamenti per i programmi poliennali degli enti locali, finanziato
con stanziamenti statali ed europei e con le cospicue giacenze del Fondo Inps per
il rimpatrio, che è abolito (sono però soldi dei lavoratori stranieri,
stornato dallo Stato senza alcun controllo da parte degli intestatari). Presso il
Cnel nascerà un "organismo di coordinamento nazionale" per "individuare,
con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee all'effettiva
rimozione degli ostacoli all'effettivo esercizio dei diritti dello Straniero". Le
misure anti-discriminazione (art. 40-41) colpiscono, positivamente, ogni
discriminazione sia da parte di pubblici ufficiali o gestori di pubblici servizi
sia di privati, in particolare nell'accesso al lavoro, agli alloggi ed ai servizi
sociali. Si prevede l'intervento del pretore per far cessare la discriminazione,
su istanza dell'interessato o (in materia di lavoro) dei sindacati, sotto pena,
in caso di inadempienza, di reclusione fino a quattro anni e/o dell'esclusione da
appalti, concessione e benefici pubblici. È perseguito e punito anche il
danno non patrimoniale
TITOLO VI
- DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA L'art. 43 delega il governo a coordinare entro un anno, con decreto, la legislazione
italiana con quella comunitaria, in particolare per la libera circolazione.
TITOLO VII
- NORME FINALI L'art. 44 abroga norme precedenti. L'art 45 delega il governo ad emettere entro
quattro mesi il regolamento applicativo, ed entro due anni uno o più decreti
attuati della legge. L'art. 46 prevede la copertura finanziaria, pari a 47,55 mld
per l'anno in corso e a 124 mld per ciascuno dei due anni successivi. Nota: l'asilo
politico e umanitario, stralciato, sarà oggetto "entro quindici giorni"
di appositi D.D.L. del governo.